Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18269 del 25/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.25/07/2017),  n. 18269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14018-2012 proposto da:

PURICELLI SRL, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO AMM.RE UNICO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato BENITO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIO DEL PAGGIO;

– ricorrente –

contro

D.B.E., C.F. (OMISSIS) in qualità di titolare della

ditta individuale impresa edile, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA QUINTINO SELLA 23, c/o avv. VINCENZO CONCERINI rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO ACRONZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Del Paggio Lucio difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’avv. Cerquetti Romano per delega depositata in udienza

dell’avv. Acronzio Fabrizio difensore della controricorrente che ha

chiesto l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 1988 la Puricelli S.p.A., quale committente, conveniva in giudizio D.B.E. quale titolare dell’omonima ditta, al quale aveva appaltato lavori di ampliamento del proprio complesso industriale e chiedeva la risoluzione del contratto per inosservanza del termine di consegna dei lavori e la condanna del convenuto al pagamento degli acconti percepiti in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti, chiedendo che fosse determinato il prezzo per le opere effettivamente eseguite, oltre al risarcimento dei danni.

D.B., costituendosi, deduceva che la committente gli aveva liquidato il compenso a lui spettante, ed era stato autorizzato ad emettere due tratte, delle quali una, comprendente anche un acconto per i lavori da eseguire, era rimasta insoluta; con domanda riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Il Tribunale rigettava le contrapposte domande di risoluzione e, sulla scorta di un ATP e di una CTU, riteneva che le somme già percepite dal D.B. fossero sufficienti a compensarlo per il lavoro eseguito.

La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza del 2/4/2012, decidendo sull’appello proposto dalla Puricelli S.p.A, dopo la rinnovazione della CTU disposta in primo grado, recepiva le conclusioni del CTU nominato in appello e condannava la Puricelli S.p.A al pagamento della somma di Euro 13.396,56 oltre interessi e al pagamento delle spese di CTU e di ATP nonchè al pagamento dei 2/3 delle spese del doppio grado.

La Corte di Appello riteneva che il nuovo CTU avesse verificato la corrispondenza dello stato dei luoghi alla descrizione dei lavori dell’ATP e rilevava che il CTU aveva accolto una parte delle doglianze mosse dalla consulente di parte appellata alla prima consulenza.

La Puricelli S.p.A. ora s.r.l. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo e ha depositato memoria.

D.B.E. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la Puricelli s.r.l. deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., dei principi sull’onere della prova nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla CTU svolta in primo grado e in grado di appello.

Per quanto qui interessa, nell’ambito della pluralità di censure contenute nel motivo, la società ricorrente, richiamando critiche alla precedenti consulenze e alla CTU in grado di appello che le ha condivise:

– afferma che sarebbe stato corretto da parte della Corte di Appello prendere atto che, a fronte di precise contestazioni in ordine alla quantità e qualità delle opere eseguite dalla Ditta D.B., e conseguentemente dell’entità del corrispettivo dovuto, nessuna prova era stata fornita essendo inconferenti, inconcludenti ed errate le risultanze degli accertamenti peritali; – afferma di avere formalmente riproposto una motivata richiesta di rinnovazione della CTU disposta in appello lamenta l’immotivato mancato accoglimento di tale richiesta;

– richiama il principio per il quale è affetta da vizio di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitato a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, giacchè il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni “… per le quali sia addivenuto ad una conclusione anzichè ad un’altra, incorrendo, altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia”;

– afferma che sarebbe stato violato il principio dell’onere della prova perchè l’appaltatore che chiede il compenso deve dar prova delle prestazioni svolte.

2. I principi dell’onere della prova e la dedotta violazione nella fattispecie non rilevano perchè, proprio attraverso una consulenza tecnica (peraltro richiesta anche dalla ricorrente) era possibile determinare la somma residualmente dovuta per compenso all’appaltatore, salvo che il giudice ritenga impossibile raggiungere un convincimento sulle contrapposte pretese, dovendo in questo caso, applicare il principio dell’onere della prova, motivando sull’impossibilità di raggiungere il convincimento sulla base della CTU o sulla base degli elementi probatori forniti dalle parti.

La consulenza tecnica di ufficio ben può essere posta a fondamento della decisione in quanto, pur non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto strumento di ausilio per il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti quale consulente deducente, ma anche quello di accertare i fatti stessi quale consulente percipiente ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (Cass. 26/2/2013 n. 4792).

In questo caso è necessario è sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13/3/2009 n. 6155).

Quanto al dedotto vizio di motivazione della sentenza la ricorrente censura il fatto che la Corte di Appello avrebbe accolto le conclusioni del CTU senza dar conto delle ragioni per le quali non ha accolto, seppure solo in parte, le doglianze dell’odierna ricorrente alla consulenza espletata nel giudizio di appello e senza motivare in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovo della CTU.

Nella sentenza di appello alla pagina 3 si legge che “tutti i motivi di appello si incentrano, nella sostanza, in una critica alle conclusioni che il Tribunale ha tratto dagli accertamenti e dalle valutazioni contenuti nell’ATP e nella CTU eseguiti in primo grado, di conseguenza quei motivi risultano superati in parte qua dal disposto rinnovo della consulenza in questo grado del giudizio”.

La Corte di Appello ha poi ritenuto (v pag. 4 della sentenza) che a seguito della CTU disposta in grado di appello, applicandosi il più basso prezzo di mercato (desunto dal prezziario della Regione Abruzzo), per i lavori eseguiti aveva diritto all’ulteriore importo di Euro 13.396,56.

La Corte di Appello ha preso in considerazione (v. pag. 4 e 5 della sentenza di appello) le contestazioni formulate dalla Puricelli in comparsa conclusionale, secondo le quali l’esperto non avrebbe accertato l’esatta consistenza delle opere realizzate in quanto avrebbe fatto riferimento ai rilievi eseguiti dal tecnico incaricato dell’ATP e dal CTU nominato in primo grado e, disattendendole, ha rilevato che l’ATP era stata disposta proprio al fine di descrivere lo stato dei luoghi e la consistenza delle opere realizzate e che un nuovo accertamento a distanza di 22 anni dalla sospensione del rapporto sarebbe del tutto inutile.

La Corte di Appello ha infine rilevato (pag. 5 della sentenza) che la Puricelli s.r.l. ha contestato che l’esperto nominato (Ndr: testo originale non comprensibile) Corte non ha tenuto conto dei rilievi che il proprio consulente aveva mosso alla prima consulenza e in ordine a tale ulteriore contestazione ha ritenuto che “anche questa doglianza non ha ragion d’essere avendo invece l’esperto condiviso una parte di quelle doglianze”.

Preliminarmente si osserva che la Puricelli non ha proposto appello incidentale in ordine alla spettanza dell’importo già riconosciuto nella sentenza di primo grado a favore del D.B. per i lavori eseguiti e non rileva il motivo addotto a giustificazione del mancato appello (la società Puricelli a pag. 5 del ricorso sostiene che non avere proposto appello incidentale attesa l’inutilità della pronunzia nei confronti di impresa inattiva e priva di risorse).

La Corte di Appello evidenzia:

– che sono state esaminate le contestazioni mosse in conclusionale alla CTU espletata nel grado di appello con riferimento alla consistenza dei lavori eseguiti dal D.B. e che sono state motivatamente disattese rilevandosi che un nuovo accertamento a distanza di 22 anni sarebbe stato del tutto inutile;

– che i rilievi mossi dal consulente della Puricelli alla prima consulenza sono stati valutati dalla Corte di Appello che, sulla base della CTU, ha ritenuto di disattenderli non in toto, ma per la parte nella quale l’esperto li aveva condivisi, con ciò ritenendo di far proprie le considerazioni del CTU per la parte di censure non accolte.

Pertanto, la motivazione, per quanto sintetica non è carente, ma dà una logica spiegazione in ordine al mancato espletamento di una ulteriore consulenza in ordine alla consistenza delle opere eseguite dal D.B., aggiungendo che deve ritenersi che il CTU abbia verificato la corrispondenza dello stato dei luoghi alla descrizione di lavori contenuta nell’ATP e nella prima CTU e quindi non sussiste il dedotto vizio di motivazione sulla richiesta di rinnovo della CTU.

Va aggiunto che la ricorrente alla pag. 15 del ricorso riporta solo una parte della motivazione dell’ATP espletata nella fase di merito antecedente, mentre la Corte di Appello ha rilevato che il CTU nominato in appello ha invece condiviso una parte delle doglianze, così che appare infondato l’assunto secondo il quale il CTU avrebbe fatto sicuro affidamento sugli accertamenti eseguiti in prime cure.

Per quanto riguarda il calcolo del calcestruzzo di una vasca (pag. 7 del ricorso) la ricorrente semplicemente oppone al calcolo del CTU un proprio calcolo che afferma corretto, riportando solo uno sviluppo matematico attribuito al CTU. Va infine rilevato che la difesa della ricorrente si è soffermata in una lunga disamina, corredata di notazioni critiche di vari passaggi dell’elaborato peritale posto a fondamento della sentenza di appello, al fine di contestarne la fondatezza, in tal modo, prospettando un sindacato di merito su valutazioni tecniche, inammissibile in questa sede.

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Puricelli s.r.l. a pagare al controricorrente D.B.E. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2017

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