Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18269 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Giuseppe

Adamo (fax 051/6440603; p.e.c. avv.adamo.ordineavvocatibopec.it) per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefetto della Provincia di Bologna;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bologna, emessa il 3

settembre 2015 e depositata il 4 settembre 2015, n. R.G. 40216/2014.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 25 gennaio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Prefetto della Provincia di Bologna ha disposto l’espulsione dallo Stato italiano del signor D.M. e l’accompagnamento dello stesso alla frontiera a mezzo della forza pubblica; dagli atti della Questura di Bologna risultava infatti che D.M., di origini tunisine, fosse sprovvisto di valido titolo per il soggiorno sul territorio italiano. L’interessato proponeva ricorso al Giudice di pace di Bologna chiedendo l’annullamento del provvedimento di espulsione; l’organo giudicante tuttavia, respingeva il ricorso con ordinanza del 3-4 settembre 2015 ritenendo che la traduzione in francese della comunicazione del decreto rispondesse ai requisiti di cui del T.U. Immigrazione n. 286 del 1998, art. 13, comma 7; ritenendo inoltre sussistenti nella specie i presupposti di legge per l’emanazione del decreto di espulsione, dato che la valutazione del pericolo di fuga non è un requisito indispensabile per la emanazione del provvedimento di espulsione, requisito che, comunque, ricorre nella specie per la esplicita dichiarazione del D. di opporsi alla volontaria esecuzione del provvedimento. Ha rilevato infine il Giudice di pace che il termine per l’esecuzione volontaria del decreto è stato di fatto concesso in quanto la Questura, non disponendo dei mezzi per l’accompagnamento alla frontiera, ha implicitamente consentito l’allontanamento volontario nel termine di sette giorni.

2. M.D. presenta ricorso per Cassazione per due ordini di motivi:

– violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorrente, come già aveva eccepito davanti al Giudice di Pace di Bologna, rileva la mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua araba o veicolare. Il Giudice di pace aveva ritenuto infondata l’eccezione di nullità formulata dal ricorrente in quanto la comunicazione del decreto all’interessato risultava in una delle due lingue ufficiali della Tunisia, ossia in francese, altresì lingua veicolare. Il signor D. eccepisce in questa sede che la traduzione non del decreto, ma della comunicazione dello stesso, non è sufficiente per comprendere le ragioni della sua espulsione, in quanto la sintetica traduzione del verbale di notifica non dà minimamente atto delle ragioni su cui si fonda il provvedimento. Il ricorrente richiede pertanto la dichiarazione di nullità del decreto.

violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4, 4-bis e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorrente eccepisce che il Prefetto, nell’enunciare le ragioni che lo hanno portato a ritenere insussistenti i presupposti per la concessione di un termine per il rimpatrio volontario, abbia dato una motivazione apparente, limitandosi a richiamare le circostanze previste all’art. 13, comma 4-bis; il signor D. rileva che il Prefetto, ai sensi del suddetto articolo, sia tenuto a motivare in positivo la ricorrenza di un rischio di fuga “accertando, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione”.

Ritenuto che:

3. Il ricorso è fondato in quanto la mancata traduzione in una delle lingue parlate dallo straniero comporta secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la nullità del decreto di espulsione (cfr. fra le più recenti Cass. civ. sezione 6-1, ord. n. 22607 del 5 novembre 2011) Nella specie solo una parte marginale del decreto di espulsione e il verbale di notifica sono stati tradotti in lingua francese ma in tal modo il cittadino colpito dal provvedimento di espulsione non è stato messo immediatamente in grado di conoscere il contenuto e le ragioni del provvedimento espulsivo e ciò comporta la nullità insanabile del provvedimento di espulsione.

4. Sussistono pertanto i presupposti per la discussione del ricorso in camera di consiglio e se la Corte condividerà la presente relazione per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con decisione nel merito di annullamento del provvedimento espulsivo e condanna della parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e annulla il provvedimento espulsivo. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 1.400 Euro e del giudizio di cassazione liquidate in 2.600 Euro, di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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