Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18269 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18269 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 3081-2013 proposto da:
VENAFRO

PALACE

HOTEL

S.R.L.

p.i.

00384500948,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA NEGRO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1400

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Cartolarizzazione

del

Crediti

Società di
I.N.P.S.

C.F.

Data pubblicazione: 11/07/2018

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,
ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 255/2012 del TRIBUNALE di
ISERNIA, depositata il 19/09/2012 R.G.N. 612/2010.

– controricorrenti

..

R.G.3081/2013

RILEVATO CHE
1.

con sentenza in data 19 settembre 2012, il Tribunale di Isernia,
premessa la qualificazione dell’azione come opposizione agli atti
esecutivi, ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, dell’opposizione

pagamento della somma recata dalla cartella esattoriale con la quale
l’INPS aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 350.137,00 a
titolo di contributi omessi, sanzioni, somme aggiuntive ed interessi
dovuti per lavoratori dipendenti, negli anni 1997,1998,1999;
2.

la s.r.l. Venafro Palace Hotel ha proposto

avverso tale sentenza

ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., affidato a due motivi, al quale
ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della
S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;

CONSIDERATO CHE
3.

la s.r.l. Venafro Palace Hotel censura, per due diversi profili, la
statuizione di inammissibilità assumendo l’erronea qualificazione
dell’azione proposta, da qualificare, invece, correttamente, come
opposizione all’esecuzione per essere incentrata non già sulla denuncia
di irregolarità formali sibbene sull’esatta e corretta quantificazione del
credito azionato a titolo di sanzioni, quindi sul difetto di certezza,
liquidità, esigibilità del credito azionato;

4.

ritiene il Collegio, provvedendo sul ricorso, che dalla sentenza,
pubblicata con motivazione contestuale con lettura in udienza, in tutte
le parti che la compongono (intestazione, motivazione, dispositivo) non
si evince la regolare costituzione del contraddittorio anche nei confronti
del concessionario della riscossione permanendo, al riguardo, una
situazione di incertezza;

5.

l’omessa

o

inesatta

indicazione

del

nome

di

una

delle parti, nell’intestazione della sentenza, assurge a mero errore
materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288
c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente

1

proposta dalla s.r.l. Venafro Palace Hotel avverso l’intimazione di

chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, invece, come
nella specie, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che
non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101
c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile
a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti
cui la decisione si riferisce (v., fra le altre, 25 settembre 2017, n.

6.

giova in ogni caso rilevare che nelle controversie aventi ad oggetto la
debenza di tributi e contributi soggetti a riscossione mediante
iscrizione a ruolo, la legittimazione del concessionario del servizio di
riscossione dei tributi sussiste soltanto se l’impugnazione proposta dal
debitore concerne vizi propri del procedimento esecutivo, mentre va
esclusa qualora la materia del contendere attenga alla debenza del
tributo o del contributo, dovendosi in tal caso integrare il
contraddittorio con l’ente impositore sicché quest’ultimo resta l’unico
titolare della pretesa creditoria e, ove non vengano in rilievo vizi della
procedura

di

riscossione,

notifica

la

concessionario ha valore di mera

dell’impugnazione

denuntiatio litis,

al

che non gli

()C

attribuisce la qualità di parte ma la stessa iscrizione a ruolo del credito, ref’
e la conseguente attribuzione al concessionario della legittimazione a
farlo valere in executivis hanno valenza esclusivamente processuale,
nel senso che il potere rappresentativo a tal fine attribuito agli organi
della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’ente
impositore, il quale conserva la titolarità del credito azionato (v., per
tutte, Cass. 16 giugno 2016, n. 12450);
7.

del pari va rammentato che mentre l’opposizione all’esecuzione ex
art.615 c.p.c. è diretta a far valere l’inesistenza del diritto
dell’esecutante a procedere ad esecuzione forzata, cioè l’inesistenza
sostanziale dell’azione esecutiva (oltre che la impignorabilità dei beni),
l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è invece, rivolta a far
valere i vizi formali degli atti dell’esecuzione, comprendendo in tali atti
non soltanto i veri e propri atti esecutivi, ma anche gli atti preliminari
all’esecuzione, come è fatto palese dalla formulazione dell’art. 617

2

)

22275);

c.p.c., ove si fa riferimento alla regolarità formale del titolo esecutivo,
del precetto e della loro notificazione, che sono, appunto, atti
preliminari all’esecuzione;
8.

la sentenza va, pertanto, cassata e la causa rinviata allo stesso
Tribunale, in persona di diverso giudice, perché proceda a nuovo
esame dell’opposizione e alla pronuncia di un valido provvedimento

9.

al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del
giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia allo stesso Tribunale, in persona di diverso giudice, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nelle Adunanze camerali del 29 marzo e 23 maggio 2018

decisorio;

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