Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18269 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

METALSYSTEM S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PUGLIESE PAOLO, PUGLIESE ANTONIO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A.

Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, COSSU BENEDETTA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati VITO ZAMMATARO e ADRIANA PIGNATARO,

che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DEL LAVORO, GEST LINE S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 90/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/02/2006 R.G.N. 409/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato ACHILLE CERONE FABIANI per delega GERARDO VESCI;

udito l’Avvocato ZAMMATARO VITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Il giudizio e’ stato instaurato dalla Metalsystem S.n.c, nei confronti del concessionario per la riscossione Gest Line SpA e degli enti impositori Istituto nazionale per la previdenza sociale – Inps – e Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni del lavoro – Inail – , in via di opposizione alle cartelle esattoriali notificate per la riscossione di crediti relativi a contributi e premi sulla base degli accertamenti contenuti in relazioni ispettive, nonche’ in via di opposizione all’ordinanza ingiunzione della competente direzione provinciale del lavoro relativa alle sanzioni connesse alle omissioni contributive.

2. La sentenza di cui si domanda la cassazione definisce gli appelli, principali e incidentali, dell’Inps, dell’Inail, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Metalsystem S.n.c, proposti contro la decisione del Tribunale di Genova n. 472 del 27.22004, risolvendo le questioni che rilevano in questo giudizio nei sensi appresso indicati:

a) vi era stato omesso versamento da parte della Societa’ Metalsystem dei contributi dovuti all’Inps sulla base dei minimali retributivi, perche’, se era risultato il pagamento ad alcuni dipendenti di un superminimo individuale superiore ai minimi contrattuali, cio’ non era avvenuto per altri lavoratori e gli ispettori, mediante l’esame di ciascuna busta – paga, avevano accertato, con effetti di piena prova fino a querela di falso, i casi di non corresponsione di superminimi e di violazione dei minimi stabiliti dal contratto collettivo;

b) ai dipendenti comandati a svolgere attivita’ lavorativa in trasferta la Societa’ Metalsystem rimborsava le spese di vitto e di alloggio “a pie di lista”, sicche’ il compenso aggiuntivo denominato “indennita’ di trasferta” aveva in realta’ natura interamente retributiva;

c) era provata la prestazione di lavoro subordinato di due soggetti ( P. e O.) nel periodo precedente la formale assunzione alle dipendenze della Societa’ Metal System;

d) se era affetta da nullita’, per difetto di qualunque precisazione della causale della pretesa, la cartella esattoriale relativa al credito dell’Inail, era tuttavia ammissibile e fondata la domanda riconvenzione dell’Istituto per il pagamento dello stesso credito;

e) le sanzioni amministrative irrogate dall’amministrazione del lavoro non erano state abolite retroattivamente dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12.

Di conseguenza, in relazione alla soluzione data alle dette questioni, sono accolti gli appelli dell’Inps, dell’Inail e del Ministero del lavoro, mentre e’ rigettato l’appello della Societa’ Metalsystem.

3. Il ricorso della Societa’ Metalsystem si articola in cinque motivi ed e’ ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

resistono con i rispettivi controricorsi l’Inps e l’Inail; non svolgono attivita’ di resistenza il Ministero del lavoro, nonche’ la Gest Line SpA, concessionaria per la riscossione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso investe il tema dell’omissione contributiva derivata dal mancato rispetto dei minimali retributivi, secondo gli accertamenti contenuti nel verbale ispettivo 25.5.1999.

Si deduce che il giudice di primo grado aveva accertato che a tutti i dipendenti erano corrisposti “superminimi” in misura tale da comportare il superamento della base contributiva costituita dai minimi della contrattazione collettiva, base contributiva che comunque era stata rispettata nei confronti di tutti i dipendenti;

che la circostanza era emersa dalle deposizioni testimoniali dell’ispettore Po. (secondo cui, con l’applicazione del superminimo, la retribuzione superava pressoche’ sempre il minimo della retribuzione base aggiornata; nei confronti dei lavoratori che non avevano superminimo, la paga base risultava calcolata in modo aggiornato) e del consulente del lavoro Ca. (secondo cui, per i dipendenti che non ricevevano superminimo, il compenso non era inferiore ai minimi contrattuali); che l’affermazione, secondo la quale l’omissione contributiva risultava dall’esame di ciascuna busta paga eseguita dagli ispettori, non trovava riscontro nelle allegazioni delle parti. Si censura pertanto la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione degli art. 112, 115 e 116 c.p.c. (formulando il relativo quesito di diritto) e del vizio di motivazione.

1.1. Il motivo non puo’ trovare accoglimento.

Il verbale redatto dagli ispettore era alla base del credito dell’Inps e prodotto in causa al fine di comprovarne la sussistenza.

Il giudice, quindi, sull’azione di accertamento negativo del debitore, anche in difetto di una specifica allegazione del creditore, era investito del compito di esaminare il verbale onde verificare se effettivamente fosse idoneo a comprovare il diritto al pagamento. All’esito di detto esame viene rilevato che risultavano analizzate tutte le singole buste paga e, per ciascuna di esse, gli ispettori avevano controllato il rispetto dei minimi contrattuali ai fini del debito contributivo; pertanto, la verifica che per alcuni dipendenti la retribuzione era stata inferiore ai minimo aveva comportato l’accertamento dell’omissione.

Correttamente, quindi, la sentenza ha fatto applicazione degli art. 2699 e 2700 c.c. e ritenuto che il verbale di accertamento facesse piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come conosciuti senza alcun margine di apprezzamento (vedi Cass., sez. un., 25 novembre 1992, n. 12545).

Conseguentemente, nessun rilievo poteva essere attribuito alle deposizioni testimoniali, che infatti il giudice del merito non ha preso in esame.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 153 del 1969, art. 12; D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 214 del 1997) e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta assoggettabilita’ a contribuzione Inps dell’intera indennita’ di trasferta in presenza del rimborso delle spese di vitto e alloggio. Si sostiene, formulando in questi termini il relativo quesito di diritto, che l’indennita’ di trasferta, anche nel caso in cui vengano rimborsate a pie di lista le spese di vitto ed alloggio, non perde per questo la sua natura parzialmente risarcitoria di tutte le altre spese che il lavoro fuori sede comporta, come sarebbe confermato dalle previsioni legislative.

2.1. Il motivo deve essere rigettato.

Sulla questione la sentenza impugnata si e’ uniformata al principio di diritto secondo cui la disposizione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 che esclude dalla base imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennita’ di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare, pone una presunzione legale di coesistenza in pari misura nella suddetta indennita’ di una parte remunerativa e di una parte restitutoria; ma, affinche’ tale presunzione possa operare, e’ necessario che sia preventivamente accertata la effettiva natura dell’emolumento e la compresenza in esso di entrambe le componenti, compresenza che deve escludersi per il compenso attribuito a titolo di rimborso forfettario di spese non documentabili, allorche’ il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore in occasione della trasferta sia assicurato mediante il rimborso “a pie’ di lista” di tutte le spese sostenute per la trasferta (Cass. 2 ottobre 1991, n. 10249; 17 marzo 1986, n. 18229).

E’ vero che il carattere parzialmente risarcitorio dell’indennita’ di trasferta non puo’ essere escluso per la semplice coesistenza di rimborsi a pie di lista, non potendo da cio’ trarsi argomento per ritenere il carattere interamente retributivo della suddetta indennita’ (Cass. 26 ottobre 1991, n. 11425); ma, in questo caso, il giudice deve accertare, ai fini del riconoscimento del carattere risarcitorio delle spese non documentabili coperte dall’indennita’ denominata di “trasferta”, di quale genere di spese, in contrapposizione a quelle documentabili e rimborsate a pie di lista, si tratti, e valutare in concreto se le stesse debbano essere imputate al soddisfacimento di interessi esclusivi del datore di lavoro o di esigenze di vita dei lavoratori da considerarsi ordinarie in rapporto alle particolari modalita’ delle loro prestazioni, in quanto solo alle prime e, non anche alle seconde, puo’ attribuirsi funzione risarcitoria (Cass. 23 ottobre 1980, n. 5713).

Nel caso di specie, la ricorrente ha omesso qualsiasi allegazione specifica in ordine a queste spese, insistendo anzi, in maniera evidentemente controproducente per la tesi sostenuta, sui profili di compenso del “disagio” della prestazione fuori sede, che e’ funzione tipica di un compenso di natura retributiva; del resto, la natura interamente retributiva del compenso di cui trattasi si desume altresi’ dall’accertamento di merito secondo il quale l’importo non era uguale per tutti i lavoratori, ma dipendeva da elementi quali la professionalita’, il tipo di lavoro, le responsabilita’, non certo, quindi, dall’importo di spese sostenute.

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura l’accertamento secondo cui i lavoratori P. e O. erano stati assunti da epoca precedente l’assunzione formale.

Si afferma che, in violazione degli art. 2729 c.c. e 111 Cost. e con motivazione viziata, la sentenza impugnata ha ritenuto che la prova della costituzione di rapporti di lavoro subordinato potesse trarsi dalle dichiarazioni rese degli indicati lavoratori agli ispettori (fuori del processo e non in contraddittorio), mentre, sentiti come testimoni, gli stessi avevano riferito circostanze che non dimostravano la subordinazione, anzi la escludevano (presenza saltuaria in azienda, quali conoscenti dei titolari ed interessati ad avere “un primo contatto con il lavoro nella prospettiva di un’assunzione”).

3.1. Anche questo motivo non puo’ trovare accoglimento.

E’ vero che l’acquisizione alla causa del solo verbale di accertamento ispettivo doveva reputarsi inidonea a comprovare il credito vantato dall’Inps, sul quale incombe l’onere probatorio.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verita’ sostanziale di dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, cit., n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verita’ di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale puo’ valutarne l’importanza ai fini della prova, pur non potendo attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l’onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).

Ma, nel caso di specie, il giudice ha sentito come testimoni i due lavoratori che avevano reso le dichiarazioni agli ispettori ed ha ritenuto che avessero sostanzialmente confermato gli elementi di fatto che comprovavano la subordinazione, tentando solo di attenuare la portata delle precedenti dichiarazioni con affermazioni che il giudice del merito, nell’esercizio dei suoi poteri insindacabili di valutazione, ha ritenuto scarsamente attendibili (presenza in azienda solo a causa dei rapporti di amicizia con i titolari, nonche’ ai fini di un primo contatto con il lavoro in vista di una futura assunzione).

Ne’ la parte ricorrente contesta con il motivo di ricorso che le dichiarazioni rese agli ispettori, ritenute dalla sentenza impugnata confermate nella sostanza dalle dichiarazioni testimoniali, non fossero sufficienti a dimostrare gli indici propri del rapporto di lavoro subordinato, limitandosi a contestare l’efficacia probatorio del materia istruttorio omettendo del tutto di riportare il contenuto delle dette dichiarazioni.

4. Con il quarto motivo si domanda la cassazione della statuizione relativa all’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’Inail. Si prospetta violazione di norme di diritto perche’ la legge (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, e art. 25) non consentirebbe all’Istituto di procedere alla riscossione dei crediti nei modi ordinari; del resto, si aggiunge, l’avvenuta iscrizione a ruolo ed l’emissione di cartella esattoriale precludono la reiterazione della pretesa con azione giudiziale.

4.1. Il motivo non ha fondamento giuridico.

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1 – ha previsto, all’art. 17 comma 1, che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. L’art. 24, comma 1, specifica a sua volta che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

Si tratta dall’evidenza di disposizioni che non concernono il processo civile e, in particolare, la capacita’ processuale degli enti a norma dell’art. 75 c.p.c., comma 1 ma assumono esclusivamente una valenza organizzatoria, prescrivendo l’obbligo, nell’ambito di una scelta inerente alla c.d. autotutela esecutiva delle pubbliche amministrazioni in ragione della qualita’ dei soggetti e della natura dei crediti, di avvalersi di titoli esecutivi di formazione stragiudiziale che comportano la scissione tra titolarita’ del credito e titolare dell’azione esecutiva (il concessionario per la riscossione).

Questo significa che, in linea generale, il ricorso allo strumento ordinario di formazione di un titolo esecutivo e’ impedito mediante un vincolo che opera pero’ esclusivamente sul piano interno dell’organizzazione amministrativa, ma non potrebbe comportare l’inammissibilita’ dell’azione giudiziaria sussistendo inalterata la capacita’ processuale degli enti; che, allorche’ sia contestato il merito della pretesa creditoria e non (soltanto) la regolarita’ dell’azione esecutiva, la legittimazione passiva compete ai titolari del credito, con tutti i poteri processuali che la posizione di convenuto in giudizio comporta; che, come sanciste testualmente lo stesso art. 24, comma 3, allorche’ l’iniziativa giudiziaria e’ assunta dal debitore mediante opposizione all’accertamento, puo’ ben formarsi un titolo esecutivo giudiziale, naturalmente all’esito di domanda giudiziale esperita in via riconvenzionale dall’ente previdenziale convenuto, situazione questa non dissimile nella sostanza dall’opposizione a cartella esattoriale mediante contestazione del merito della pretesa creditoria (che si differenzia soltanto per l’onere di rispettare il termine perentorio prescritto per tale contestazione: vedi Cass. 1 luglio 2008, n. 17978), concretando anch’essa azione di accertamento negativo (vedi Cass. 6 novembre 2009, n. 23600).

5. Il quinto motivo di ricorso denunzia il vizio di omessa motivazione in ordine al rigetto dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione emanata dalla direzione provinciale del lavoro. Si evidenzia che l’esame degli altri motivi di opposizione all’ordinanza ingiunzione era rimasto assorbito nell’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, del motivo inerente all’abolizione delle sanzioni amministrative; accolto l’appello dell’amministrazione del lavoro, la Corte di Genova avrebbe dovuto esaminare gli altri motivi.

5.1. Il motivo e’ inammissibile.

La parte interamente vittoriosa nel giudizio di primo grado, se non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite, e’, tuttavia, tenuta a riproporre nel giudizio di secondo grado le une e le altre in modo espresso, operando altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c. con conseguente formazione del giudicato implicito (tra le numerose decisioni, Cass., 12 gennaio 2006, n. 413).

Nel caso di specie, ne’ nella parte relativa alla narrativa dei fatti, ne’ nell’illustrazione della censura, la parte ricorrente deduce di aver riproposto in appello i motivi di opposizione rimasti assorbiti nella pronuncia di annullamento dell’ordinanza; pertanto, non e’ abilitata a denunciare il vizio di omessa pronuncia, tanto piu’ che la sentenza ha dato atto che l’unica questione rimasta impregiudicata era quella dell’abolizione delle sanzioni amministrative con effetto retroattivo. 6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione in favore dell’Inps e dell’Inail nella misura determinata in dispositivo, mentre non si deve provvedere sulle spese nei confronti del Ministero del lavoro e della Gest Line SpA che non hanno svolto attivita’ di resistenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la Societa’ ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione in favore dell’Inps e dell’Inail, liquidate le prime in Euro 16,00 oltre spese generali, iva e Cpa, e i secondi in Euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuno dei detti resistenti; nulla da provvedere sulle spese nei confronti del Ministero del lavoro e di Gest Line SpA. Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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