Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18269 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 03/09/2020), n.18269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23088-2018 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANO CHIEREGATO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.C., premesso di aver lavorato “in nero” alle dipendenze della (OMISSIS) srl e di non aver percepito le retribuzioni dal 2007 al 2015 nonchè il TFR, con domanda del 15.3.2017 ha chiesto di essere ammesso al passivo del Fallimento della società datoriale per la somma di Euro 102.972,97;

2. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, il ricorrente ha proposto opposizione che il Tribunale di Verona ha respinto con decreto n. 2648 del 14.6.2018;

3. il Tribunale, premesso che grava sull’opponente l’onere di dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto insufficienti a tal fine i documenti prodotti (estratto contro previdenziale relativo al periodo 17.1.2011 31.7.2012, voucher dei 15.4.2015, lettera raccomandata di messa in mora riferita ad un ulteriore rapporto di lavoro svolto da gennaio 2013 ad aprile 2015 per un credito di Euro 10.000,00) ed inammissibile la prova testimoniale non articolata in capitoli;

4. avverso tale decreto A.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; il Fallimento (OMISSIS) spa è rimasto intimato;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso A.C. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. ed errata valutazione della documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato in contestazione tra le parti;

7. premesse le difficoltà probatorie in relazione ad rapporto di lavoro svolto “in nero”, ha rilevato come il Tribunale avesse errato nel valutare atomisticamente i documenti prodotti i quali, ove considerati in modo coordinato e sistematico, avrebbero potuto fornite elementi presuntivi atti a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente; ha precisato che la lettera di messa in mora non era relativa ad un diverso rapporto;

8. col secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 244 c.p.c. sul rilievo dell’erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale; ha affermato come la prova testimoniale fosse stata articolata mediante rinvio alle circostanze indicate nelle premesse del ricorso e che, ove ammessa, avrebbe permesso di appurare il periodo di lavoro e le mansioni dal medesimo svolte in regime di subordinazione;

9. col terzo motivo di ricorso è stata denunciata violazione di legge in relazione al D.M. n. 55 del 2014 e omessa motivazione per avere il Tribunale liquidato le spese di lite in misura superiore ai valori medi fissati dal citato decreto ministeriale, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018, in assenza peraltro di qualsiasi motivazione;

10. i primi due motivi di ricorso sono inammissibili sotto più profili;

11. le censure, sebbene formulate attraverso la denuncia di violazioni di legge, investono nella sostanza la valutazione, come operata dal Tribunale, della documentazione in atti; tali censure in quanto attengono al merito della controversia sono suscettibili di esame in sede di legittimità nei ristretti limiti del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5; al riguardo, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053/14) e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), rileva l’omesso esame che deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori. Il ricorso in oggetto non soddisfa neanche i requisiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto non solo non individua un fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso ma sollecita nella sostanza una revisione delle valutazioni e del convincimento del Tribunale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, di per sè estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione;

12. quanto alla mancata ammissione delle prove testimoniali, deve rilevarsi come il ricorrente abbia omesso di trascrivere i capitoli di prova, elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (cfr. Cass. n. 19138 del 2004; n. 9748 del 2010);

13. il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto il Tribunale ha rispettato, nella liquidazione delle spese di lite, i limiti tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018 (cfr. Cass., sez. 6 n. 2386 del 2017);

14. premesso che non ha fondamento normativo il vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, essendo unicamente necessario che il compenso sia liquidato tra il minimo ed il massimo di cui alle tabelle dei parametri forensi, deve rilevarsi come nel caso di specie, considerato il valore della presente controversia (Euro 102.972,98) compreso nello scaglione da Euro 52.000,00 a Euro 260.000,00, la liquidazione eseguita dal Tribunale (Euro 6.005,00) si collochi al di sotto dei valori medi del compenso previsto per i giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al Tribunale e pari ad Euro 8.030,00 (di cui Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia, Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 4.050,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria e/o di trattazione non svolta);

15. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

16. non luogo a provvedere sulle spese di lite atteso che il Fallimento (OMISSIS) srl è rimasto intimato;

17. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

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