Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18268 del 26/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18268 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 1014-2013 proposto da:
COLETTI

DOMENICO

CLTDNC14R11L334U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G GENTILE 8, presso lo studio
dell’avvocato BERNARDI SALVATORE, che lo rappresenta e
difende unitamente’ all’avvocato CATALDI FRANCESCO

Data pubblicazione: 26/08/2014

SAVERIO;
– ri.corrente –

2014
160

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

z-?

difende ope legis;
– resistente –

avverso il decreto n. 138/2012 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositato il
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’AvvocatoCATALDI Francesco Saverio, difensore
del ricorrente che ha chiesto accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 16/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA

Rilevato in fatto
1.- Domenico Coletti ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo,
nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto, depositato in data 7
novembre 2012, con il quale la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato
inammissibile à sua domanda di equa riparazione in relazione alla eccessiva durata di un
dicembre 1992, e definito in primo grado con sentenza depositata il 14 aprile 2007, e, a
seguito di gravame proposto con atto del 21 aprile 2008, con sentenza della Corte
d’appello di L’Aquila pubblicata il 26 germaio 2010.

2. – La Corte di merito ha ritenuto che l’istante non avesse adeguatamente provato la
sussistenza della condizione di proponibilità di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001,
essendosi limitato a produrre una copia conforme della sentenza di appello rilasciata in
data 1 marzo 2010, notificata ai fini dell’esecuzione alla controparte, e non avendo,

quindi, fornito la dimostrazione né della pendenz,a della lite, né che al momento della
proposizione del ricorso per equa riparazione (12 agosto 2011) fosse ancora possibile
proporre gravame contro la sentenza che aveva definito il giudizio presupposto, né che
alla detta data non fossero decorsi più di sei mesi dalla definizione del giudizio. Ha
aggiunto la Corte che i ricorrenti non avevano dichiarato di aver risentito danno dalla
durata irragionevole del processo presupposto.
Considerato in diritto
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata
2. — Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4

della legge n. 89 del 2001.
3. — Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Come segnalati dal ricorrente, la sentenza che definì il proceso presupposto recava,
nell’ultima pagina, la certificazione del cancelliere, in data 17 febbraio 2011, relativa
all’avvenuto passaggio in giudicato della stessa.

Pertanto, essendo stato il ricorso per equa riparazione depositato il 12 agosto 2011,
prima del decorso del termine semestrale ex art. 4 della legge n. 89 del 2001, esso è
tempes tivo.
3

processo civile da lui promosso innanzi al Tribunale di Avezzano con atto notificato l’11

4.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato, con

rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, per un nuovo esame
della domanda di equa riparazione proposta dal Coletti Al giudice di rinvio è demandata
altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2014.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del

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