Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18268 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16756-2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI

COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DE PAOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LA ROCCA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2344/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA – SEZIONE DISTACCATA DI LIVORNO, depositata

il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti di Equitalia Centro spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana Sezione staccata di Livorno 2344/10/2015, depositata in data 28/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per tributi vari, su immobili facenti parte di un fondo patrimoniale – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravarne del Concessionario per la riscossione, hanno sostenuto che doveva ritenersi legittima l’iscrizione ipotecaria su beni immobili costituenti il fondo patrimoniale, configurandosi la stessa come un’attività prodromica all’esecuzione forzata, dalla quale non può derivare alcun danno per il contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, “l’omessa motivazione su di un punto essenziale e decisivo della controversia”, ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che ia C.T.R. non ha motivato sulla questione pregiudiziale, sollevata dal contribuente sin dal ricorso introduttivo ed accolta dal giudice di primo grado, inerente all’esistenza di un giudicato precedente tra le parti, con il quale era stata dichiarata illegittima la medesima iscrizione ipotecaria.

2. La censura è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, sia per mancata deduzione dell’omesso esame di un fato storico decisivo per il giudizio.

Invero (S.U. 17931/2013), il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, cosicchè “nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., cpoomma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”.

Le Sezioni Unite (Cass. 8053/2014) hanno quindi chiarito che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, aret. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)” e che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., commi 2, 3 e 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

Nella specie, il ricorrente, senza fare espresso riferimento alla nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia su questione preliminare costituente motivo di impugnazione (formulato con il ricorso introduttivo) dell’iscrizione ipotecaria impugnata, deduce soltanto un vizio di omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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