Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18268 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello

14, presso lo studio dell’avv. Gaetano Venco (p.e.c.

gaetanovenco.ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/37352773) che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e

Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (p.e.c.

agsm2.mailcert.avvocaturastato.it, fax n. 06/96514000) dalla quale

sono rappresentati e difesi;

– controricorrenti –

avverso la ordinanza del Giudice di pace di Roma, emessa il 5 agosto

2015 e depositata il 7 agosto 2015, n. R.G. 59744/2014.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 2 maggio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Rilevato che:

1. Con ordinanza del 5/7 agosto 2015 il Giudice di pace di Roma ha respinto l’impugnazione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 2 luglio 2015. Ha ritenuto che la certificazione della conformità della copia notificata del decreto prefettizio può essere effettuata, come avvenuto nella specie, da parte della Questura dove l’originale dell’atto è depositato; che il verbale della notifica, pur essendo intestato ad altro soggetto, è stato sottoscritto, al momento della ricezione, dall’ H., cui era effettivamente diretto, con conseguente sanatoria della predetta irregolarità; che il decreto di espulsione era stato tradotto in lingua inglese, in conformità al disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, che prevede la possibilità per l’amministrazione di tradurre il decreto di espulsione in una delle lingue veicolari, nel caso sia impossibile reperire un interprete che provveda alla traduzione nella lingua conosciuta dal destinatario dell’espulsione.

2. Avverso detta ordinanza H.A. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione con i quali lamenta che il documento impugnato è del tutto sprovvisto dell’attestazione del deposito dell’originale presso la Questura e si riporta alla giurisprudenza di legittimità in tema di traduzione del decreto di espulsione del tutto difforme dall’interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, seguita dal Giudice di Pace.

3. Si difende con controricorso il Ministero dell’Interno.

Ritenuto che:

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il

provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo qualora all’espellendo ne venga consegnata una mera copia priva della necessaria attestazione di conformità all’originale (cfr. fra le più recenti Cass. civ. sezione 6-1 n. 13304 del 12 giugno 2014). Così come è ormai consolidata la giurisprudenza secondo cui la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, coma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata come nel caso in esame trattandosi di traduzione da effettuare nella lingua parlata da un numero consistente di cittadini del Bangladesh immigrati e residenti in Italia.

5. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per l’accoglimento del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e annullamento del decreto di espulsione e con condanna della parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Giudice di pace e annulla il provvedimento espulsivo. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 1.400 Euro e del giudizio di cassazione liquidate in 2.600 Euro, di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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