Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18268 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18268 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 11313-2016 proposto da:
VASAPOLLO ANTONIO,
00195,

elettivamente domiciliato in

PIAllALE CLODIO N 14, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIA IRENE ROTELLA, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
2018

GESAN S.R.L.;
– intimata –

1370

avverso la sentenza n. 985/2015 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 26/10/2015 R.G.N.
1500/2014.

Data pubblicazione: 11/07/2018

RG. n. 11313/2016

RILEVATO
Che la Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 985/2015 aveva
confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Crotone aveva rigettato il
ricorso di Vasapollo Antonio diretto alla declaratoria del licenziamento
intimato dalla Gesan srl;
che la Corte aveva escluso la eccepita nullità del patto di prova ritenendo

differenti imprenditori che avevano reso il servizio dato in appalto alla
Gesan srl, era di contenuto identico a quella oggetto del patto di prova, la
stessa era stata eseguita nei confronti di soggetti totalmente differenti e
non legati da rapporti con gli altri imprenditori;
che in ragione di cio’ nel caso di mancato superamento della prova era
operativo il principio di libera recedibilità del datore di lavoro, non tenuto,
peraltro, a motivare le ragioni della scelta espulsiva;
che avverso detta decisione il Vasapollo proponeva ricorso affidandolo a tre
motivi ;
che la Gesan srl rimaneva intimata;
CONSIDERATO

I3 ,A

) – c h e con il primo motivo il ricorrente ‘denunciato la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2096 c.c. e dell’art. 1 ) punto B2/13 del
Capitolato di appalto per l’affidamento dei servizi vari;
2) -che con il secondo motivo e’ denunciata la carenza di motivazione della
sentenza sul punto relativo alla violazione del predetto art. 1 del capitolato
d’appalto;
che per entrambi i motivi, trattati congiuntamente, il ricorrente evidenzia
l’erroneità ed insufficienza della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto
irrilevante la circostanza della continuità delle medesime mansioni svolte dal
ricorrente presso gli altri imprenditori succedutisi nell’appalto;
3)- che questa corte ha avuto occasione di chiarire che “Nel lavoro
subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a
sperimentarne la convenienza, sicché è illegittimamente stipulato ove la
suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse
mansioni e per un congruo lasso di tempo. Ne consegue che la ripetizione

che, se pur la prestazione in precedenza svolta dal Vasapollo presso

RG. n. 11313/2016

del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è
ammissibile solo se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia
la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità
professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in
relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi
suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle

Il principio in questione, se pur riferito ad una fattispecie, quale quella in
esame, in cui il patto di prova riguardi una prestazione con mansioni di
eguale contenuto resa in successione in favore di differenti datori di lavoro
nell’appalto, deve comunque confrontarsi con l’eguale necessità che vi sia la
possibilità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali,
anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione
all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di
modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a
problemi di salute ( Cass. n. 15059/015);
In ragione del contemperamento delle diverse esigenze ed interessi sottesi
al risultato della prova, risulta quindi coerente la valutazione della Corte
territoriale relativa alla legittimità del patto di prova inserito in un contratto
di nuova stipulazione che , se pur operante nel contesto dell’appalto, lasci
inalterata la necessità di valutazione del permanere degli elementi di
qualificazione della prestazione lavorativa ivi compreso il vincolo fiduciario,
soprattutto in presenza di differenti datori di lavoro.
In conseguenza di quanto detto deve quindi ritenersi che “il licenziamento
intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura
discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione
in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale
del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che
deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare,
secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., sia il positivo
superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da
motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova”( Cass. n.
1180/2017),

2

abitudini di vita o a problemi di salute ( Cass. n. 15059/015).

RG. n. 11313/2

6

Il ricorso ‘,nye

essere rigettato. Attesa la mancata costituzione del

controricori ente nulla per le spese

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi deL•dr-t. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

il ricorso, a . ;orma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Casi’ deciso n Roma in data 29 marzo 2018 .

rnporto, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

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