Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18268 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. un., 08/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 08/07/2019), n.18268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sezione –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28360-2017 proposto da:

COMUNE DI PESCOPAGANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSANNA FARAONE;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 111, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SCIOSCIA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4530/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 28/09/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA

Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

uditi gli avvocati Marco Baio per delega orale dell’avvocato Rosanna

Faraone e l’avvocato Giuseppe Scioscia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.P. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata-Potenza la Delib. giunta comunale del Comune di Pescopagano 18 aprile 2007, n. 33 con la quale è stata dichiarata la decadenza dalla titolarità di due concessioni sepolcrali su alcune aiuole cimiteriali, rilasciate nel 1907 ai suoi danti causa; la decadenza è stata motivata dall’intervenuta scadenza del termine e dalla inopportunità di procedere al rinnovo della concessione.

2.- Il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso.

3.- Contro la sentenza, lo S. ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza pubblicata in data 28/9/2017, lo ha accolto e ha annullato l’atto impugnato.

Il Consiglio di Stato, dopo aver dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Comune di Pescopagano, perchè l’atto non era stato sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 2 cod.proc.amm., ha rilevato che gli atti stipulati in data 4/8/1907 erano disciplinati dal R.D. 25 luglio 1892, n. 448, che, all’art. 100 prevedeva espressamente che “il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità”; ha quindi ritenuto che l’espressione “vendere”, utilizzata negli atti di costituzione del diritto, benchè inappropriata – non potendosi configurare una vendita di beni demaniali -, era indicativa della volontà delle parti di attribuire la concessione in perpetuo, con la conseguenza che non poteva essere esercitato dall’amministrazione un potere di rinnovo o di diniego di rinnovo, quantunque motivato dalla necessità di usare quella parte del cimitero per consentirne un più agevole accesso, ma solo una revoca in autotutela della concessione originaria, nel rispetto delle norme previste per tale istituto e, in particolare, per la determinazione dell’indennizzo (v. L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies).

Per la cassazione della sentenza, il Comune di Pescopagano propone ricorso. S. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, il Comune di Pescopagano ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica del titolare di una concessione cimiteriale.

2.- Il motivo è inammissibile.

L’art. 9 cod.proc.amm. dispone che “il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.”

Questa Corte ha già affermato, con sentenza del 9/11/2011, n. 23306, che nel processo davanti al giudice amministrativo, come disciplinato dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e dal suo art. 30, la decisione sulla questione di giurisdizione, implicita nella decisione di rigetto del ricorso rivolto al tribunale amministrativo regionale, passa in giudicato se, impugnata dal ricorrente la decisione sul merito, non è a sua volta impugnata dagli interessati con appello incidentale condizionato (v. pure Cass. Sez.Un., 11/1/2011, n. 407; Cass. Sez.Un. 9/10/2008, n. 24883; V: pure Cass. Sez. Un., 13/10/2011, n. 21065).

Questi principi sono stati confermati dalla giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, anche con riferimento all’art. 9 su richiamato (Cass. Sez. Un. 05/10/2016, n. 19912, che richiama Cons. St. n. 1415/2012; Cass. Sez.Un. 20/4/2018, n. 9915), che ha ribadito il principio secondo cui la formazione, in via esplicita o implicita, del giudicato interno sulla giurisdizione comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione che riproponga la questione di giurisdizione (cfr., in relazione all’art. 362 c.p.c., Cass., Sez. Un., 5/4/2013, n. 8363; Cass., Sez. Un., 23/11/2012, n. 20727; Cass., Sez. Un. 6/3/2009, n. 5468; così Cass. Sez.Un. 2/5/2018, n. 10438).

A siffatto orientamento deve darsi continuità.

Nel caso in esame, il Tribunale amministrativo regionale ha pronunciato nel merito della domanda, rigettandola, sicchè ha implicitamente riconosciuto la sua giurisdizione. La mancata proposizione dell’impugnazione sul capo della giurisdizione ha determinato il passaggio in giudicato della statuizione implicita sulla stessa, sottesa alla pronuncia di primo grado, senza che neppure il giudice d’appello possa, in tal caso, rilevarne ex officio l’eventuale difetto.

Ne consegue che, essendo ormai indiscusso che si è formato un giudicato interno in ordine al radicamento della causa nella giurisdizione del giudice amministrativo, esso è in quanto tale non più contestabile, non solo dinanzi al Consiglio di Stato, ma neppure dinanzi a questa Corte.

Discende da quanto esposto la condanna di parte ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

Deve invece essere rigettata la domanda proposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c. dal controricorrente, non ravvisandosi nella fattispecie in esame gli estremi della malafede o colpa grave, da intendersi come la mancanza di quella doverosa diligenza che consente di avvertire agevolmente l’inammissibilità o manifesta infondatezza della propria domanda (v. Cass. Sez. Un. 11/12/2007 n. 25831; Cass. 18/1/2010 n. 654; Cass. 11/2/2014 n. 3003).

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha integrato il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3000 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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