Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18268 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., B.N., D.M.T.,

DI.MA., S.C., P.L., S.M.

R., Z.I., Z.O., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA M. SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato

ROMAGNA VALENTINA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIER ANGELO GALMOZZI, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA “ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI

GALLICANI SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato ASCHIERI ALDO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/07/2006 R.G.N. 213/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato ASCHIERI ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Broscia, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda dei lavoratori in epigrafe, proposta nei confronti dell’Azienda “Istituti Ospitalieri di Cremona” della quale erano dipendenti, avente ad oggetto la condanna della predetta Azienda al pagamento in loro favore della maggiorazione di cui all’art. 45, comma 3, del CCNL stipulato in data 1/9/19 95 per il periodo successivo al loro inquadramento al superiore livello (OMISSIS), nonostante l’indennita’ fosse stata attribuita con riferimento al loro precedente inquadramento nel (OMISSIS) livello.

I giudici di secondo grado ponevano a fondamento della decisione il rilievo che l’interpretazione letterale e sistematica della norma contrattuale indicava chiaramente che la volonta’ delle parti era stata unicamente quella di una differenziazione retributiva all’interno dello stesso inquadramento professionale su parametri, quantitativi definiti e uguali per tutti i dipendenti inquadrati nel medesimo livello, con la conseguenza che i lavoratori non potevano pretendere di mantenere dopo il superiore inquadramento la maggiorazione che era stata riconosciuta con riferimento alla maggiore professionalita’ acquisita nel precedente livello di inquadramento.

Avverso tale sentenza i menzionaci lavoratori ricorrono in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’Azienda in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, commi da 1 a 5, del CCNL 1994/199 stipulato in data 1/9/1995, pongono, ex art. 366 bis c.p.c., cosi’ come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il seguente quesito di diritto: vero che l’indennita’ di qualificazione professionale, prevista dai commi 3, 4, 5, 6 dell’art. 45 del comparto sanita’, stipulato il 1/9/95, una volta che sia stata riconosciuta, (In incremento dell’indennita’ prevista, per ciascun ruolo, al comma 1, ha natura fissa e ricorrente e, essendo parte integrante del patrimonio professionale del dipendente, non puo’ essere soppressa c/o diminuita in conseguenza ad eventuali diverse mansioni attribuite ai dipendente, al suo spostamento ad altra attivita’, al suo inquadramento in diverso profilo professionale ovvero nel caso di inquadramento dello stesso in un livello superiore”. La censura e’ infondata.

Dovendosi procedere, trattandosi tra l’altro di ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pubblicata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, all’interpretazione diretta da parte di questa Corte della clausola collettiva, conviene precisare che oggetto della presente controversia e’ l’incremento di cui all’art. 45, comma 3 in esame che viene riconosciuto, al fine di valorizzare l’esercizio delle professionalita’ e delle responsabilita’ dei dipendenti, nelle aree di applicazione del ruolo sanitario, sulla base di una o piu’ delle condizioni o criteri specificamente indicati che sono costituiti, dalla acquisizione di particolari professionalita’, esperienze lavorative o affidamento di funzioni di responsabilita’ o di coordinamento, ecc. A norma, poi, del comma 4 l’incremento in parola puo’ riguardare un numero massimo di dipendenti pari al quarantacinque per cento della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli. Alla sua corresponsione si provvede nei limiti del fondo previsto dall’art. 43 comma 2, punto 3).

L’attribuzione dell’incremento dell’indennita’ da parte dell’azienda o ente avviene, ai sensi del comma 6, avendo riguardo ad un equilibrio complessivo tra 1 profili professionali compresi, nei vari ruoli, mediante selezione del personale interessato con esperienza professionale almeno quinquennale.

Il quesito che si none riguarda la possibilita’ di mantenere l’incremento attribuito in relazione alla posizione funzionale di (OMISSIS) livello anche dopo il passaggio, a seguito di frequentazione di corso di qualificazione, nel superiore livello (OMISSIS).

Ritiene il Collegio che una interpretazione letterale e teleologie della norma In questione non consente di dare una risposta positiva al quesito.

Milita in tal senso l’espresso riferimento, nell’attribuzione dell’incremento dell’indennita’ da parte dell’azienda o ente, “all’equilibrio complessivo tra i profili professionali compresi nei vari ruoli” (comma 6) e la previsione di uno specifico e diverso incremento in relazione a ciascuna posizione funzionale (comma 5). Il che sta a significare che l’incremento e’ previsto in relazione alla maggiore professionelita’ acquisita nel profilo professionale – livello retributivo – di appartenenza e non puo’ essere mantenuto o trascinato, in sede di passaggio, come nella specie, ad un profilo superiore in quanto e’ rispetto a tale profilo che potra’ essere riconosciuto il relativo previsto incremento in relazione alla maggiore professionalita’ acquisita in quest’ultimo superiore profilo.

Ne’ puo’ porsi un problema d’irriducibilita’ della retribuzione in quanto e’ accertato, e sul punto non vi e’ censura, nella sentenza impugnata che i lavoratori con l’inquadramento nel superiore livello hanno ricevuto una retribuzione in misura nettamente superiore “a conferma che l’aumento stipendiale per l’inquadramento nel livello superore gia’ comprende in se’ il riconoscimento retributivo della maggiore professionalita’”. Devesi, quindi, affermare, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. cosi’ come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12 che l’incremento dell’indennita’ di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilita’ previsto dal dall’art. 45 del CCNL, comma 3 del comparto Sanita’ stipulato il giorno 1 settembre 1995, va interpretato, in base al canone letterale e teleologico, nel senso che detto incremento, il quale viene attribuito in relazione alla professionalita’ acquista in un determinato profilo professionale – livello retributivo – non puo’ essere mantenuto in sede di passaggio ad un superiore profilo professionale essendo collegato esclusivamente alla valorizzazione della professionalita’ acquisita nel livello di provenienza.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, pertanto, va rigettato.

In considerazione della novita’ del la questione e del contrasto espresso dai giudici di merito stimasi compensare le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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