Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18267 del 24/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.24/07/2017),  n. 18267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24801-2016 proposto da:

C.V., RICORSO – RICORRENTE CHE NON HA DEPOSITATO IL RICORSO

ENTRO I TERMINI PRESCRITTI DALLA LEGGE;

– ricorrente non costituito –

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (già Equitalia Sud S.p.A.) –

P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN

BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA LOVRI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 714/15/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

RILEVATO

che il ricorso proposto da C.V., notificato il 21/9/2016 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito; Considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di copntributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA