Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18267 del 24/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.24/07/2017), n. 18267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24801-2016 proposto da:
C.V., RICORSO – RICORRENTE CHE NON HA DEPOSITATO IL RICORSO
ENTRO I TERMINI PRESCRITTI DALLA LEGGE;
– ricorrente non costituito –
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (già Equitalia Sud S.p.A.) –
P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN
BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA LOVRI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 714/15/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, depositata il 22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
RILEVATO
che il ricorso proposto da C.V., notificato il 21/9/2016 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito; Considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di copntributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017