Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18267 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 6689 – 2016 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Catania con ordinanza del

25.1.2016:

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 24 giugno

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del regolamento d’ufficio.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Catania, adito con opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, con ordinanza in data 17.3.2015 dichiarava la propria incompetenza e la competenza ratione materiae del tribunale di Catania.

Opinava nel senso che l’opposizione “riguardava una sanzione amministrativa irrogata in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, con conseguente applicazione della norma di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis (…) ora del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 4, lett. d)” (così ordinanza tribunale di Catania del 25.1.2016, pag. 1).

Riassunto il giudizio, con ordinanza del 25.1.2016 il tribunale di Catania ha dichiarato a sua volta la propria incompetenza per materia e ha formulato d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Ha evidenziato che l’ingiunzione opposta concerneva la violazione della normativa sull’etichettatura del prodotto alimentare, normativa non finalizzata alla salvaguardia della igiene pubblica in materia di alimenti, bensì alla “corretta ed esaustiva informazione del consumatore circa le caratteristiche del prodotto” (così ordinanza tribunale di Catania del 25.1.2016, pag. 1).

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha rassegnato conclusioni scritte.

Il ricorso è inammissibile.

Invero vanno appieno condivise le conclusioni del P.M. (che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, perchè “sollevato alla terza udienza di trattazione anzichè nel termine di cui all’art. 38 c.p.c., comma 3”).

E’ sufficiente evidenziare che il tribunale di Catania ha rilevato tardivamente – oltre la prima udienza di trattazione – la pretesa incompetenza per materia.

Tanto propriamente sulla scorta dell’insegnamento (ordinanza) n. 16143 del 30.7.2015 di questa Corte di legittimità, alla cui stregua in materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (nella fattispecie di cui alla pronuncia n. 16143/2015 questa Corte ha ritenuto il regolamento inammissibile perchè richiesto dopo l’udienza ex art. 183 c.p.c. – nel testo introdotto dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 – nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell’udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell’art. 45 c.p.c., solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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