Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18267 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18267 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso 23698-2013 proposto da:
DI GIAMBERARDINO ERMENEGILDO C.F. DGMRNG60L16A515G,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE
FILIBERTO 109, presso lo studio dell’avvocato PARIDE
SFORZA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO
PONZIANI giusta delega in atti;
– ricorrente –

q
2018
1365

contro

SANPAOLO INVEST SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
CORAIN, che la rappresenta e difende giusta delega in

Data pubblicazione: 11/07/2018

atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 289/2013 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 04/04/2013 R.G.N.

276/2012.

n. r.g. 23698/2013

RILEVATO CHE

A fondamento del decisum la Corte distrettuale, per quel che in questa sede
interessa, rimarcava come il diritto alla restituzione nascente dalla
risoluzione del contratto di agenzia soggiz,cesse al termine di prescrizione
decennale, vertendosi in ipotesi di indebito ex art.2033 c.c., l’inesistenza
della causa debendi ben potendo essere, come nello specifico, di portata
meramente parziale. Nello specifico la creditrice, mediante produzione
documentale, aveva dimostrato la consistenza degli importi dovuti ed il cui
contenuto era stato solo genericamente contestato dal debitore il quale
aveva criticato solo l’asserito inadempimento all’obbligo di rendicontazione
trimestrale.
Escludeva, in ogni caso, l’applicabilità alla fattispecie, del termine di
prescrizione quinquennale, secondo la prospettazione di parte ricorrente,
sulla considerazione che il disposto di cui all’art.2948 c.c. rinveniva
applicazione in relazione a pagamenti periodici, suscettibili di adempimento
protratto nel tempo, e non nei confronti delle obbligazioni unitarie quale
quella restitutoria.
Avverso tale decisione Ermenegildo Di Giamberardino interpone ricorso per
cassazione sostenuto da due motivi, resistiti con controricorso dalla società
intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.2948 c.c. in
relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c..
Stigmatizza la sentenza impugnata per aver errato nell’individuare il regime
prescrizionale applicabile alla fattispecie, tcalasciando di considerare che la
restituzione degli importi provvigionali anticipati dalla mandante ha
carattere periodico, per esser connotata da una cadenza mensile,
attraverso un meccanismo di compensazione automatica, ricadendo, di

Con sentenza resa pubblica il 4/4/2013 la Corte d’Appello di L’Aquila
confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva rigettato
l’opposizione proposta da Ermenegildo Di Giamberardino avverso il decreto
ingiuntivo emesso su istanza della Sanpaolo Invest s.i.m. s.p.a per
l’importo di euro 51.111,23 a titolo di restituzione anticipi provvigionali
corrisposti in esecuzione del contratto di agenzia stipulato nel luglio 1999,
non maturati stante la risoluzione del rapporto intervenuta in data
22/4/2002.

n. r.g. 23698/2013

conseguenza, nella sfera di applicabilità delle prescrizioni di cui all’art.2948

2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio ex art. 360 comma primo n.5 c.p.c. lamentando che la Corte di
merito abbia reso una motivazione del tutto carente in ordine alla
individuazione dei tratti distintivi della azione conseguente alla solutio
indebiti, rispetto alla azione restitutoria sancita dall’art.1748 c.c..
3. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente perché postulano la
soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di fondamento.
In via di premessa, occorre rimarcare che i fatti costitutivi del diritto alla
ripetizione dell’indebito oggettivo sono riconducibili ad un pagamento non
dovuto, non essendo necessario l’errore del solvens, che costituisce
elemento essenziale della fattispecie di ripetizione dell’indebito soggettivo a
latere solventis.
L’elaborazione in sede dottrinaria e giurisprudenziale è poi pervenuta alla
conclusione concorde che col termine “pagamento” l’art.2033 c.c. intende
far riferimento a qualsiasi prestazione derivante da un vincolo obbligatorio
che risulti a posteriori non dovuta, la disposizione codicistica essendo volta
ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui
un’attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una
giustificata ragione giuridica (vedi Cass.Sez. 3, 2/4/1982 n.2029).
L’opzione ermeneutica accreditata dalla prevalente dottrina, e recepita
dall’orientamento pressoché univoco espresso da questa Corte di
legittimità, interpreta in modo molto ampio l’art.2033 c.c. e segg.,
ritenendo che la disciplina ivi prevista si applichi a tutti i casi in cui un
pagamento sia eseguito in assenza di titolo giustificativo, a nulla rilevando
che tale assenza sia originaria o sopravvenuta, totale o parziale.
Questo orientamento propugna dunque la irrilevanza della ragione per la
quale il pagamento non sia dovuto, in virtù sia del tenore letterale della
legge (la quale non fa distinzioni circa la ragione della “non spettanza” del
pagamento) sia della storia dell’istituto (caratterizzata da un processo di
accorpamento delle varie ipotesi di azioni di ripetizione previste dal diritto

2

n.4 c.c.; con la precisazione che l’azione restitutoria in questione rinviene
fondamento nell’art.1748 c. 6 c.c. (consegna estratti conto) che ne delinea
i tratti distintivi rispetto all’azione di indebito di cui all’art.2033 c.c.,
configurabile quando venga meno il rapporto obbligatorio che ha dato
origine al diritto di credito.

n. r.g. 23698/2013

romano ed intermedio) sia della finalità della legge, che è di tutelare
l’affidamento del terzo incolpevole.

Neanche può poi sottacersi, sotto il profilo sistematico, che “tanto le norme
in tema di nullità (art. 1422 c.c.), quanto quelle in tema di risoluzione (art.
1463 c.c.) espressamente rinviano alla disciplina dell’indebito: dal che si
desume che quest’ultima ha senz’altro carattere generale, e si applica in
tutti i casi di inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo giustificativo
dell’attribuzione patrimoniale, come appunto avviene nel caso di risoluzione
del contratto” (vedi, in motivazione, Cass., 4/4/2014 n.7897).
4. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, deve ritenersi
che gli anticipi provvigionali erogati dalla società mandante – secondo il
meccanismo predisposto al fine di contemperare l’interesse dell’agente ad
evitare l’alea di una ridotta capacità produttiva, e quello della preponente a
fissare in linea tendenziale la misura dei compensi provvigionali – una volta
intervenuta la anticipata risoluzione del contratto, siano rimasti
oggettivamente privi di una íuxta causa obligationís, ovvero di un valido
titolo giustificativo, così come correttamente argomentato dalla Corte
distrettuale.
Pertanto, se un simile pagamento sia stato eseguito, a seguito del
sopravvenuto venir meno della causa del pagamento per effetto della
anticipata risoluzione del rapporto, il diritto soggettivo alla restituzione delle
somme versate quale compenso per affari non conclusi, non deriva dal
contratto, come sostenuto da parte ricorrente che lo ritiene per questo,
assoggettato al regime prescrizionale quinquennale di cui all’art.2948 c.c.,
bensì all’art. 2033 c.c., giacché un contratto non può attribuire alle parti
diritti ulteriori rispetto a quelli in esso previsti e da esso regolamentati.
Conclusivamente, deve affermarsi che la provvigione erogata dalla
preponente, pure in virtù dello statuto negoziale, ma in assenza della
conclusione di contratti per la anticipata risoluzione del rapporto, non è
sorretta da un titolo giustificativo, e forma oggetto non di una domanda
contrattuale, ma di una condíctio indebiti soggetta a prescrizione
decennale.
3

Coerente con la tendenziale avversità del nostro ordinamento alla
ammissibilità di vincoli obbligatori non sorretti da giusta causa, si presenta
altresì, il ricordato indirizzo, che riconduce la mancanza di causa o titolo
giustificativo dell’attribuzione patrimoniale ai casi in cui detto requisito sia
del tutto mancante o sia venuto meno, ed anche al caso in cui sia solo
parzialmente mancante.

n. r.g. 23698/2013

ai
summenzionati principi, sono corretti e resistono, pertanto, alle censure
all’esame.
Gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito, conformi

5. In definitiva, il ricorso è respinto.

Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art.1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater
all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impug nazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida euro 200,00 per esborsi ed in euro
4.000,00 per compensi professionali, olcre spese generali al 15% ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 29 marzo 2018.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza,
liquidate come da dispositivo.

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