Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18267 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO TEA AZIENDA RISERVE NATURALI E DEMANIO REGIONALI IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio

dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, rappresentato e difeso dagli

avvocati IARIA DOMENICO, MONTINI MAURO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., B.S.;

– intimati –

e sul ricorso n. 885/2007 proposto da:

B.R., B.S., gia’ elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SALARIA 73, presso lo studio dell’avvocato BORRELLO

BARBARA, rappresentati e difesi dall’avvocato BORRELLO TITO, giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale e da ultimo

domiciliati d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

CONSORZIO TEA AZIENDA RISERVE NATURALI E DEMANIO REGIONALI IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio

dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, rappresentato e difeso dagli

avvocati IARIA DOMENICO, MONTINI MAURO, giusta delega a margine del

ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1597/2 005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/11/2005 R.G.N. 1152/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per estinzione per rinuncia.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Firenze, con fermando la sentenza di primo grado, accoglieva le domande di B.R. e B.S., operai inquadrati nel (OMISSIS) livello, proposte nei confronti del Consorzio Tea in epigrafe di cui erano dipendenti, avente ad oggetto il riconoscimento de, superiore inquadramento nel livello (OMISSIS) super con le conseguenti differenze retributive. I giudici di appello, premesso che a norma del contratto collettivo integrativo provinciale del settore l’attivita’ di vigilanza venatoria era propria del Livello reclamato, mentre quella di sorveglianza rientrava nell’attivita’ dei livello rivestito dai lavoratori, ritenevano che risultava provato lo svolgimento di attivita’ di vigilanza avendo a tal fine valore dirimente la copia del verbale di accertamento redatto dai lavoratori ed ammesso, in considerazione dell’evoluzione istruttoria espletata in appello ed in quanto documento precostituito.

Rilevavano altresi’, i predetti giudici, che l’istruttoria confermava anche l’esercizio di attivita’ riconduci bile nel livello reclamato quale quella di movimentazione di mezzi pesanti come attestato dalle dichiarazioni del teste M. il quale aveva spiegato che la mansione di movimento terra era la sua ma che all’occorrenza, il B. ed il B. lo sostituivano.

Concludevano, pertanto, i precitati giudici, che i Lavoratori avevano svolto, promiscuamente a compiti propri della qualifica, anche compiti senz’altro riconducibili a quella superiore.

A tali attivita’, andava aggiunta secondo i giudici di secondo grado, “seppure con significato da solo non determinante”, quella di supporto logistico alle attivita’ didattiche.

Avverso tale sentenza il Consorzio Tea ricorreva in cassazione sulla base di tre motivi.

I lavoratori intimati resistevano con controricorso e proponevano impugnazione incidentale assistita da un’unica censura.

Resisteva con controricorso il Consorzio Tea.

Successivamente veniva depositate atto congiunto, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con il quale le parti in causa rinunciavano ai rispettivi ricorsi accettando la rinuncia di controparte. Il processo, riuniti i ricorsi, deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Nulla deve disporsi per le spese a norma del richiamato art. 391 cod. proc. civ., u.c..

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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