Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18267 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 03/09/2020), n.18267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23645-2018 proposto da:

CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI, in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio

dell’avvocato THOMAS MARTONE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANLUCA LUCCHETTI;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2696/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi aveva proposto ricorso per revocazione avverso la ordinanza n. 2696/2018 con la quale questa Corte di legittimità aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal medesimo Centro, attuale ricorrente, avverso la sentenza n. 7277/2011 emessa dalla Corte di appello di Roma nei confronti del ricorrente e di F.V.. La Corte di legittimità aveva dichiarato improcedibile il ricorso in quanto aveva ritenuto violato il principio di specificità dei motivi del ricorso, non essendo stati prodotti in giudizio gli atti necessari a valutare la pretesa e neppure allegati e forniti elementi sicuri e puntuali per consentirne l’individuazione ed il reperimento nei fascicoli processuali.

Avverso detta statuizione il Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi ha proposto ricorso per revocazione affidato a un motivo cui resisteva F.V. con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Entrambe le parti depositavano successive memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1)- Con unico motivo è dedotto l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, circa la supposta inesistenza di fatti (trascrizione nel ricorso di documenti su cui esso si fondava; indicazione specifica, nel ricorso, del punto dei documenti a cui si fa riferimento; indicazione specifica del tempo e della fase del loro deposito; deposito dei documenti nel giudizio di cassazione) la cui verità è positivamente stabilita e che non ha costituito un punto controverso sul quale l’ordinanza si è pronunciata.

La doglianza è diretta a contrastare la statuizione contenuta nella sentenza circa la mancata produzione in giudizio degli atti su cui era fondata la domanda, nonchè la mancata indicazione nel ricorso degli elementi sicuri e puntuali tali da consentirne, da parte del Giudice di legittimità, l’individuazione ed il reperimento nel complesso degli atti processuali.

Nel valutare il motivo di revocazione occorre partire dalla premessa che, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione “Il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c., e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione” (Cass. SU n. 8984/2018). Soggiunge la Corte che ” La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l’errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (vedasi tra le tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a p. 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.)”.

Il principio richiamato fissa il discrimine tra vizio revocatorio ed error iuris, escludendo dal primo ogni asserita errata valutazione, sia in fatto che in diritto, svolta dal Giudice di legittimità.

Nella sentenza oggetto di revocazione la Corte aveva individuato quale motivo di improcedibilità, la mancata produzione degli atti richiamati nei motivi di ricorso sulla cui interpretazione era stata sollecitata ad effettuare il proprio giudizio, nonchè la carenza di indicazioni utili ad individuare la collocazione degli atti in questione nel fascicolo processuale e dunque a rendere possibile il reperimento degli stessi.

La circostanza in questione, ovvero la presenza di sufficienti indicazioni e specificazione degli atti, era stata oggetto di discussione tra le parti, come si evince dagli atti di causa (pg 10 dell’attuale controricorso circa la originaria eccezione formulata dal F. espressamente confutata dal Centro nelle memorie ex 378 c.p.c.- pg 48 attuale controricorso), alla quale era seguito il giudizio della Corte di legittimità.

Si tratta all’evidenza di valutazione espressa alla luce del criterio fissato dall’art. 369 c.p.c., n. 4, nonchè dal Protocollo d’intesa richiamato, circa la sufficienza della produzione documentale necessaria all’esame delle censure poste, anche aggravata dalle carenza di indicazioni per il reperimento degli stessi nei fascicoli processuali. La chiara estraneità di siffatta valutazione, resa, lo si ripete, a seguito di discussione e contraddittorio tra le parti, alla fattispecie del vizio revocatorio, rende inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione al procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

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