Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18266 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MATTINA

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato SENESE SAVERIO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI

2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRINI MARIA CONCETTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRIMALDI VINCENZO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7146/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/12/2005 R.G.N. 5173/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato VECCHIONE FRANCESCO per delega SENESE SAVERIO;

udito l’Avvocato IURLARO MICHELANGELO per delega GRIMALDI VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta dal dott. S.A., dirigente medico di struttura semplice – gia’ ex (OMISSIS) livello -, proposta nei confronti dell’ASL Napoli (OMISSIS), avente ad oggetto la condanna della predetta ASL al pagamento, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 28 febbraio 2002, della retribuzione di posizione e tanto a seguito del conferimento della dirigenza del Ser. T n. (OMISSIS) che doveva considerarsi, in base alle previsioni di cui al D.M. n. 444 del 1990 e del D.M. Salute 14 giugno 2002, struttura complessa presentando l’unita’ assegnatagli un utenza media superiore alle 100 unita’.

I giudici di appello, premesso che ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinques, comma 6, cosi’ come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13 sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al predetto D.Lgs., art. 8 quater, comma 3, e del conseguente atto aziendale, si dovevano considerare strutture complesse tutte le strutture gia’ riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale e che analoga disposizione si rinveniva nel CCNL per la dirigenza medica e veterinaria relativo al quadriennio 1998/2001 (art. 27, comma 4), rilevavano che difettando, al momento della proposizione giudiziale, il precitato atto d’indirizzo, mancava la prova, ne’ era stato dedotto, che il Ser T n. (OMISSIS) fosse struttura gia’ riservata in azienda ai dirigerli di ex 2^ livello. Ne’ precisavano, i giudici di secondo grado, l’incarico era stato conferito secondo le procedure valutative stabilite dal D.Lgs n. 502 del 1992, art. 15, comma 3 cosi’ come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13. Secondo detti giudici, inoltre, il D.M. Salute 14 giugno 2002, pur contenendo la definizione di struttura complessa, non aveva la funzione d’individuare il rilievo di tali unita’ al fine della determinazione della tipologia dell’incarico dirigenziale da conferire al sanitario chiamato ad assumerne l’incarico, e, comunque, non poteva porsi in deroga al D.Lgs. n. 229 del 1999 essendo fonte di’ rancio subordinata e non trovava, comunque, applicazione in quanto era riferibile solo ai periodo successivo alla sua entrata in vigore che non riguardava quello dedotto in causa. Respingevano, infine, i giudici di appello la domanda d’ingiustificato arricchimento sul presupposto che era proprio la normativa legale e pattizia a prevedere un trattamento diverso da quello stabilito per i dirigenti di struttura complessa.

Avverso questa sentenza il S. ricorre in cassazione sulla base di tre censure.

Resiste con controricorso l’ASL Napoli 1.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. Sanita’ 30 novembre 1990, n. 44, art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater, comma 3, dell’art. 15 quinquex, commi 5 e 6, del D.M. Salute 14 giugno 2002 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene in proposito, il ricorrente che con provvedimento pubblicato in data 15/3/99 e’ stato adottato l’atto d’indirizzo e coordinamento in ossequio alla richiamata norma di cui all’art. 8 quater, comma 3 e sono stati individuati i requisiti strutturali e tecnologici ed organizzativi dei Ser. T e con il successivo provvedimento del 5/8/1999 la Conferenza Permanente ha definito i requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento ed all’accreditamento dei servizi assistenza di tossicodipendenti. Richiama, poi, il D.M. Salute 14 giugno 2002 che definisce il Ser. T quali strutture complessa. Rileva quindi, che la Corte di Appello ha errato nella ricostruzione normativa applicabile nella specie in quanto le disposizioni che regolavano in maniera peculiare la materia integravano la disciplina allora vigente contenendo specifiche disposizioni di principio sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipenaenze delle aziende unita’ sanitarie locali.

Con la seconda censura il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. Sanita’ 30 novembre 1990, n. 44, art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater, comma 3, art. 15 quinques, commi 5 e 6, del D.M. Salute 14 giugno 2002 e art. 51 CCNL per la dirigenza medico veterinaria relativo al quadriennio 1994/1997 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Afferma al riguardo il ricorrente che proprio a norma del richiamato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 5 bisogna aver riguardo, medio tempore, per la individuazione delle strutture complesse alle “strutture gia’ riservate dalla pregressa normativa” che appunto nella specie consentiva d’individuare i criteri in base ai quali identificare con certezza quali unita’ operative erano da considerarsi strutture complesse. Prospetta poi, che la complessita’ di una struttura discende non gia’ dall’atto aziendale, ma dall’applicazione dei criteri fissati, dai DD. MM. e dai CCNL. Rileva infine, il ricorrente, che l’art. 56 del denunciato CCNL consente di definire i Ser T quali strutture complesse.

Con il terzo motivo il S. allega – error in iudicando ed in procedendo – difetto di congrua motivazione ed omessa pronuncia.

Denuncia che la Corte del merito, limitandosi ad affrontare la questione dell’ingiustificato arricchimento, ha omesso qualsiasi pronuncia sui motivo di appello concernente la corresponsione delle retribuzione di posizione per l’effetto dello svolgimento di mansioni, superiori.

Le prime due censure, che in quanto strettamente connesse sotto il profilo logico – qiuridico vanno trattate congiuntamente, sono infondato.

Occorre rilevare, innanzitutto, che il richiamo ai provvedimenti del 21/1/99 e del 5/8/1999 che conterrebbero gli atti d’indirizzo e coordinamento che sarebbero stati emanati in ossequio alla norma di cui al D.Lgs n. 502 del 1992, art. 8 quater comma 3 cosi’ come integrato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, con i quali sarebbero stati individuati i requisiti strutturali e tecnologici ed organizzativi dei Ser. T, risulta esser stato effettuato per la prima volta solo in sede di legittimita’.

Di tali atti, infatti, non vi e’ menzione nella sentenza impugnata e il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non precisa e non allega in quale atto del giudizio di merito ha dedotto la questione concernente l’avvenuta emanazione dell’atto d’indirizzo e coordinamento previsto dal citato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater, comma 3 cosi’ come integrato dal D.Lgs. n. 229 del 1999.

Ne’ il ricorrente, in adempimento del. predetto onere di autosufficienza, trascrive nel ricorso il testo dei richiamati provvedimenti. Ne ancora fa riferimento ai presupposti di fatto che renderebbero applicabili tali provvedimenti. Dovendosi, quindi, escludere che, nella presente fattispecie, possano avere rilevanza i provvedimenti in parola cade la ricostruzione prospettata dal ricorrente secondo la quale la Corte di Appello avrebbe errato nel non rilevare con esattezza il quadro di riferimento normativo.

Invero, rimanendo ferma l’accertata mancata emanazione dell’atto d’indirizzo e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater, comma 3 cosi’ come integrato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, non resta che la disciplina transitoria prevista dall’art. 15 quinques, comma 6, del menzionato D.Lgs a norma del quale: “Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unita’ operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8 quater, comma 3, fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture gia’ riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.” Occorreva, pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, che i ricorrente di mostrasse che il servizio Ser. T, alla quale esso S. era stato preposto, fosse struttura gia’ riservata dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello.

Ma tale dimostrazione e’ del tutto mancata non avendo il ricorrente, come hanno sottolineato i giudici del merito, nemmeno allegato tutti i presupposti di fatto e di diritto idonei a confortare la pretesa del S..

Ne’ l’affermazione dei predetti giudici secondo la quale la disciplina transitoria sopra richiamata troverebbe riscontro diretto nel CCNL per la dirigenza medica e veterinaria relativo al quadriennio 1998/2001, e’ specificamente censurata dal S..

Neppure risulta fondata la tesi del ricorrente in base alla quale facendo la disciplina transitoria riferimento, per la individuazione della struttura complessa, alla pregressa normativa la sua pretesa troverebbe fondamento appunto in tale antecedente disciplina.

L’assunto del ricorrente muove da una lettura parziale della previsione legale di cui al piu’ volte citato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinques, comma 6, cosi’ come integrato dal D.Lgs n. 229 del 1999. Dette Decreto fa si riferimento alle “strutture gia’ riservate dal”, a pregressa normativa”, ma tale riserva e’ limitata a quelle strutture che secondo appunto l’antecedente disciplina erano riservate “ai dirigenti di secondo livello dirigenziale”.

Ne’ si puo’ sottacere che si pongono a base della prospettazione della tesi del S. pretesi atti d’indirizzo e coordinamento che, come si e’ rilevato, sono stati dedotti per la prima volta solo in sede di legittimita’, e per di piu’ in violazione del principio di autosufficienza. Va ancora sottolineato che il S. richiama il Decreto del Ministero della Salute 14/6/2002 la cui entrata in vigore, come rimarcato dalla Corte del merito, e’ successiva al periodo per cui e’ causa.

Per concludere sul punto va osservato che comunque occorreva allegare, e tempestivamente, non solo che alla stregua della pregressa normativa la struttura era qualificabile come struttura complessa, ma altresi’ che la stessa era riservata “ai dirigenti di secondo livello dirigenziale”. Circostanza questa non allegata nemmeno nel presente giudizio di legittimita’ anche con riferimento al richiamo al CCNL per il quadriennio 94 – 97.

In conclusione i motivi in esame vanno respinti rimanendo nelle considerazioni svolte assorbite le ulteriori prospettazioni.

La terza censura e’ infondata.

L’omessa pronuncia in ordine alla domanda concernente il riconoscimento della reclamata retribuzione di posizione in relazione alle superiori mansioni svolte, non investe un punto decisivo della controversia.

Infatti una volta escluso, per le ragioni sopra evidenziate, che alla stregua della legislazione e della contrattazione collettiva applicabile ratione temporis la struttura, la cui dirigenza era stata affidata al S., poteva qualificarsi come “struttura complessa”, deve escludersi altresi’, lo svolgimento di mansioni superiori ricollegata e all’attivita’ di dirigenza della struttura in questione.

In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 10,00, oltre Euro 2.000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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