Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18266 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 03/09/2020), n.18266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21537-2019 R.G. proposto da:

ICO – INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 71, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GUGLIELMO

CRUDELI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO RAIMONDI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

PESCARA, depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari

l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Pescara, adito in sede di impugnazione del licenziamento intimato a F.M. dalla I.C.O. srl, aveva disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale del medesimo tribunale sollevata dalla convenuta società, ritenendo che la stessa avesse sede legale in Pianella (in provincia di Pescara) e che non fossero presenti elementi di prova tali da dimostrare che tale sede fosse fittizia ovvero priva di attività imprenditoriale. Valutando in tal modo soddisfatti i criteri di radicamento della competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 413 c.p.c., il tribunale disponeva l’ammissione della prova per testi.

Avverso tale ordinanza la società ICO proponeva ricorso per regolamento di competenza, affidato ad un solo motivo, rilevando che il lavoratore era stato assunto ed aveva prestato attività di lavoro nella sede di (OMISSIS) e che pertanto il tribunale competente a trattare la controversia era il Tribunale di Chieti.

La ICO srl depositava memoria.

La Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene non ci sia stata una esplicita pronuncia sulla competenza da parte del giudice adito, la determinazione relativa alla ammissione della attività istruttoria esprime in modo inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e dell’art. 177 c.p.c., comma 1 (Cass. 14223/2017)

Posta quindi la implicita declaratoria di competenza del Tribunale adito, e la ammissibilità del presente ricorso, quanto al merito delle ragioni prospettate si osserva che in tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l’azienda ex art. 413 c.p.c., comma 2, va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l’attività imprenditoriale (Cass. n. 11317/2014; conf. Cass. n. 28809/2017)

Nel caso di specie risulta pacifico che la sede legale della società sia a Pianella con presunzione che presso la stessa siano concentrati i poteri di amministrazione e direzione, ed invece è rimasto solo enunciato, ma non dimostrato, che presso la sede di (OMISSIS) fossero presenti le medesime condizioni. A riguardo la società richiama quanto già enunciato, nei medesimi termini, nella memoria difensiva dinanzi al tribunale, con ciò intendendo dare dimostrazione, attraverso il principio di non contestazione, della circostanza che presso la sede di (OMISSIS) fossero presenti gli uffici amministrativi e direzionali.

Questa Corte ha chiarito anche di recente che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito.

(Cass.n. 17311/2018). L’onere probatorio così previsto non risulta essere soddisfatto dal mero richiamo di circostanze affermate ove le stesse siano oggettivamente in contrasto con la scelta del ricorrente di adire il giudice ritenuto motivatamente competente. L’eccezione sollevata avrebbe dovuto essere corredata da prova positiva certa, nel caso di specie, non presente.

Il ricorso deve quindi essere rigettato e le parti rimesse davanti al giudice dichiarato competente (Tribunale di Pescara), il quale provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di Cassazione. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e rimette le parti dinanzi al tribunale di Pescara nei termini di legge, anche per le spese del presente regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

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