Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18265 del 24/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.24/07/2017), n. 18265
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9952-2016 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SARTI 4,
presso lo studio STUDIO CAPPONI & DI FALCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ENRICO DE FEO;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA, incorporante la società “EQUITALIA ESATRI SPA”
(C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio
dell’avvocato GIUI MUNDULA, rappresentata e difesa dall’avvocato
ROBERTO RENZELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4114/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 28/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’01/02/2017, riconvocata il 07/06/2017, dal
Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti, si è costituito il concessionario per la riscossione con controricorso, la parte ricorrente impugnava la sentenza del CTR della Lombardia, in tema d’avviso d’iscrizione ipotecaria, denunciando, da una parte, il vizio di violazione dell’art. 156 c.p.c., dall’altra, il vizio d’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul medesimo profilo di censura, in quanto, i giudici d’appello, in riferimento alla notifica, per posta, dell’atto d’appello, non andata a buon fine presso il domicilio eletto del difensore di Equitalia Nord SpA, “perchè trasferito”, non avevano tenuto conto, che il concessionario della riscossione si era, comunque, costituito in giudizio, senza alcuna lesione del diritto di difesa, a prescindere dalla notifica del medesimo atto d’appello via pec, che era stata effettuata per mera “cortesia”.
Con il secondo motivo di censura, la parte contribuente denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e dei principi generali dello statuto del contribuente, per la necessità di attivare un “contraddittorio endoprocedimentale” mediante la preventiva comunicazione della prevista adozione di un atto o un provvedimento che abbia la capacità d’incidere negativamente sui diritti del contribuente.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo di ricorso è infondato, con assorbimento del secondo. Infatti, nel caso di specie, la notifica via pec dell’atto d’appello, è da ritenersi inesistente, in quanto effettuata con modalità che all’epoca non erano contemplate dall’ordinamento, nell’ambito del processo tributario (v. Cass. n. 794/16). Quella effettuata via posta presso il domicilio eletto di Equitalia Nord SpA per il giudizio d’appello, non è andata a buon fine perchè il destinatario era “trasferito”: tale notifica non è una notifica nulla, quindi, sanabile, ex art. 156 c.p.c., comma 3, con la costituzione di controparte, ma una notifica “inesistente”, in quanto “non eseguita”, e, quindi, “priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione” (Cass. sez. un. n. 14916/16).
Va dunque rigettato il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
Condanna il ricorrente a pagare a Equitalia Nord SpA, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camere di consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017