Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18265 del 16/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18265
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26928/2015 R.G. proposto da:
L.P.D. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via E. Duse, n. 35, presso lo studio dell’avvocato
Francesco Pappalardo che congiuntamente e disgiuntamente
all’avvocato Andrea Treppiedi lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
F.P. C.F. (OMISSIS) – M.F. – (OMISSIS);
– intimati –
Avverso la sentenza del tribunale di Palermo n. 5979 dei
26/30.10.2015;
Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 24 giugno
2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto cassarsi
la sentenza impugnata.
Fatto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato L.P.D. citava a comparire innanzi al tribunale di Palermo F.P. e M.F..
Esponeva che aveva acquistato da M.F. con scrittura privata autenticata a ministero notar Caruso in data 11.3.1993 un fondo in (OMISSIS), in catasto al fol. 14, part. 1896; che il fondo confinava con terreno di proprietà di F.P., in catasto al fol. 14, part. 1916.
Chiedeva, tra l’altro, accertarsi il suo diritto di proprietà sul fondo in catasto al fol. 14, part. 1896.
Costituitisi, i convenuti eccepivano la litispendenza con altro giudizio, pendente parimenti innanzi al tribunale di Palermo ed iscritto al n. 2931/2011 r.g..
Deducevano, propriamente, che in tale giudizio Pasquale Foresta aveva citato a comparire L.P.D. ed aveva chiesto, tra l’altro, che si accertasse il confine tra le limitrofe proprietà.
Con sentenza n. 5979 dei 26/30.10.2015, pronunciata nell’ambito del giudizio iscritto al n. 657/2015 r.g. e promosso da L.P.D., il tribunale di (OMISSIS) dichiarava ai sensi dell’art. 39 c.p.c., la litispendenza tra il giudizio iscritto al n. 657/2015 r.g. ed il giudizio iscritto al n. 2931/2011 r.g., ordinava la cancellazione dal ruolo del giudizio iscritto al n. 657/2015 r.g. e condannava l’attore alle spese di lite.
Evidenziava che i giudizi avevano il medesimo petitum, ovvero l’accertamento della proprietà dei fondi de quibus, sicchè andava accolta l’eccezione di litispendenza.
Avverso tale sentenza L.P.D. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi l’annullamento, con ogni conseguente statuizione ai fini della prosecuzione del giudizio e con il favore delle spese da attribuirsi al difensore anticipatario.
F.P. e M.F. non hanno depositato scritture difensive.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, 273 e 274 c.p.c..
Adduce che “come cause pendenti innanzi a giudici diversi, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., non devono intendersi quelle cause pendenti innanzi a due giudici appartenenti al medesimo Ufficio Giudiziario (come nel caso di specie), ma quelle cause pendenti innanzi ad Uffici giudiziari diversi” (così ricorso, pag. 8); che, allorchè i giudizi pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, la norma da applicare è l’art. 273 c.p.c., non già l’art. 39 c.p.c..
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, 273 e 274 c.p.c..
Adduce che ha errato il tribunale a reputare che il giudizio iscritto al n. 657/2015 r.g. ed il giudizio iscritto al n. 2931/2011 r.g. avessero lo stesso petitum; che invero M.F. non è parte del giudizio iscritto al n. 2931/2015 r.g. e nel giudizio iscritto al n. 657/2015 r.g. egli ricorrente aveva provveduto a spiegare ulteriori domande; che quindi si è al cospetto di un’ipotesi di connessione tra cause idonea a giustificare l’adozione dei provvedimenti ex art. 274 c.p.c..
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
In relazione al primo motivo è sufficiente reiterare l’insegnamento di questo Giudice del diritto – debitamente richiamato dal ricorrente – alla cui stregua la contemporanea pendenza, davanti al medesimo giudice, da intendersi come ufficio giudiziario, di più procedimenti relativi alla stessa causa non è riconducibile all’ambito di disciplina dell’art. 39 c.p.c., comma 1, che postula la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, ma dà luogo all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 273 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 21.4.2010, n. 9510).
In relazione al secondo motivo è sufficiente evidenziare che tra il giudizio iscritto al n. 657/2015 r.g. ed il giudizio iscritto al n. 2931/2011 r.g. sussistono esattamente ragioni di connessione – quanto meno impropria, correlate alla necessità di risolvere identiche questioni – che avrebbero giustificato l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 274 c.p.c..
In accoglimento del ricorso, pertanto, va cassata la sentenza del tribunale di Palermo n. 5979 dei 26/30.10.2015, tribunale di Palermo dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza del tribunale di Palermo n. 5979 dei 26/30.10.2015; rimette le parti nel termine di legge dinanzi al tribunale di Palermo anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016