Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18265 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G.; + ALTRI OMESSI

;

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESIRA FIORI, 32, presso

lo studio dell’avvocato LICCIARDELLO ORAZIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CIMINELLI CARLO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura. Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 947/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/10/2006 r.g.n. 447/05 + 2;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato LICCIARDELLO ORAZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G. ed altri, premesso di essere titolari di pensione di invalidità ordinaria e deducendo di essere stati esposti, nel corso dell’attività lavorativa espletata, al rischio amianto, come documentato da certificazione INAIL, agivano in giudizio nei confronti dell’INPS, dinanzi al Tribunale di Chiavari il R. e dinanzi al Tribunale di Genova gli altri, per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della pensione, ai sensi DELLA L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Le domande erano rigettate in primo grado dai giudici aditi, in base alla considerazione che i pensionati, alla data di entrata in vigore della citata L. n. 257 del 1992, erano sì titolari di pensione di invalidità, ma non potevano invocare il beneficio previdenziale avendo raggiunto l’età per il pensionamento di vecchiaia.

A sua volta, la Corte d’appello di Genova, riuniti i procedimenti, con sentenza depositata il 20 ottobre 2006, respingeva l’impugnazione dei pensionati sul rilievo svolto dopo una premessa relativa all’insufficienza delle allegazioni in fatto (con riferimento, in particolare, al tipo di trattamento di invalidità in godimento, alla data della relativa decorrenza, alla circostanza della presentazione della domanda di trasformazione in pensione di vecchiaia) e ritenuto di carattere decisivo – che tutti i ricorrenti avevano compiuto l’età pensionabile prima dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 e che tanto aveva comportato (sussistendone anche i requisiti assicurativi e contributivi) la trasformazione automatica del trattamento di invalidità in pensione di vecchiaia, per ciò stesso escludendo l’applicabilità del beneficio introdotto dalla L. citata.

Contro questa sentenza il R. e gli altri pensionati (o loro eredi) indicati in epigrafe hanno proposto ricorso fondato su un unico motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo, con denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., vizio di motivazione, violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e dell’art. 12 disp. gen., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sia per aver considerato le domande carenti di allegazioni in fatto decisive – rilevando, in proposito, che dagli atti di causa risultava, incontestatamente, che tutti loro fruivano di pensioni di invalidità acquisite nel regime del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 – sia per aver ritenuto ostativo all’acquisizione del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della stessa legge, l’avvenuto superamento, a quella medesima data, dell’età pensionabile. Osservano, al riguardo, che l’interpretazione del dato normativo da cui V muove la Corte d’appello non è conforme ai principi dettati, con orientamento consolidato, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale solamente i titolari di pensione di invalidità che abbiano presentato domanda di trasformazione di tale pensione in quella di vecchiaia prima della L. n. 257 del 1992 sono esclusi dal beneficio contributivo per cui è causa.

2. Il ricorso è fondato.

3. Premesso che, dalla stessa descrizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, risulta che in primo grado era stato accertato, senza contestazione da parte dell’INPS, che gli odierni ricorrenti erano titolari di pensione di invalidità alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, osserva la Corte che le considerazioni svolte dal giudice d’appello a proposito della insufficienza del ricorso quanto alle allegazioni in fatto, non valgono ad integrare un’autonoma, seppure concorrente, ratio decidendi, ma costituiscono una mera affermazione ad abundantiam, posta come premessa della complessiva statuizione di infondatezza dell’impugnazione, in realtà decisivamente fondata su una interpretazione della normativa di settore secondo la quale il compimento dell’età pensionabile, in epoca anteriore alla L. n. 257 del 1992, da parte dei titolari di trattamenti di invalidità (si tratti dell’assegno di cui alla L. n. 222 del 1984 ovvero della pensione acquisita nel precedente regime) preclude l’attribuibilità del diritto al beneficio rivendicato nel presente giudizio.

4. Trattasi, peraltro, di una interpretazione che non è conforme ai risultati ermeneutici cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, la quale, con indirizzo ormai consolidato ed avallato anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 434 del 2002), afferma che i titolari di pensioni di invalidità liquidate ai sensi del R.D.L. n. 639 del 1936 ed anteriormente alla L. n. 257 del 1992 rientrano tra i destinatari del beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, dovendosene considerare esclusi solamente i titolari di pensioni di anzianità o di vecchiaia, ovvero di inabilità liquidate prima della legge in questione, nonchè coloro che abbiano, comunque, raggiunto il massimo di contribuzione conseguibile (quarant’anni) (vedi, tra tante, Cass. n. 5764 del 2001, n. 2932 del 2003, n. 757 del 2005).

5. Ne deriva che destinatari del ripetuto beneficio devono ritenersi anche coloro che abbiano già maturato, prima dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 e anche senza l’applicazione del beneficio medesimo, i requisiti di contribuzione per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia ma siano stati collocati in quiescenza in data successiva, trovando tale inclusione giustificazione nel principio generale secondo cui le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente al tempo di acquisizione del diritto e non essendo ad essa ostativa la circostanza che per dette categorie di pensionati il riconoscimento della rivalutazione contributiva si risolve nella possibilità di ottenere un incremento della misura della pensione e non nel rendere possibile (o agevolare) l’accesso al pensionamento.

6. Altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, Cass. n. 4392 del 2007, n. 21292 del 2009, n. 24772 del 2009, n. 6434 del 2010) è, a sua volta, il principio che la pensione di invalidità conseguita nel regime del R.D.L. n. 636 del 1939 non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia per il titolare che abbia raggiunto l’età pensionabile e sia in possesso dei prescritti requisiti assicurativi e contributivi, essendo, invece, necessaria un’apposita domanda dell’assicurato che giuridicamente rileva anche ai fini della decorrenza della pensione di vecchiaia (che, infatti, sarà erogabile dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda in questione).

7. Mette, infine, conto di ricordare che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, il diritto al beneficio per cui è causa non richiede lo svolgimento di attività lavorativa al tempo dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, posto che subordinarne il riconoscimento al requisito dell’attualità lavorativa comporterebbe un’ingiustificata disuguaglianza fra i lavoratori transitati in settori non comportanti esposizione all’amianto e coloro che, pur essendo stati esposti, come i primi, alla sostanza nociva, siano rimasti senza lavoro (vedi la citata Cass. n. 764 del 2001, nonchè Cass. n. 18243 del 2002 e le successive conformi).

8. In conclusione, come già stabilito da questa Corte in controversie analoghe a quella in esame, i titolari di pensione di invalidità liquidata anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 sono esclusi dal beneficio della rivalutazione contributiva previsto, per i lavoratori esposti all’amianto, dall’art. 13, comma 8, della stessa legge, solamente nel caso in cui, sempre prima della data suddetta, abbiano conseguito tutti i requisiti prescritti per il diritto al pensionamento di vecchiaia ed abbiano presentato domanda di conversione della pensione di invalidità, rientrando invece nel novero dei destinatari del beneficio in questione allorchè, a quella medesima data, la domanda di conversione non sia stata presentata (Cass. n. 622 e 15311 del 2005, n. 8915 del 2009).

9. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata, incorsa nella violazione di tutti gli esposti principi, deve essere cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Torino che ad essi si atterrà nel decidere sulla domanda.

10. Il giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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