Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18264 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26565/2015 R.G. proposto da:

Avvocato A.S., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso

da se medesimo e, giusta procura speciale in calce al ricorso per

regolamento di competenza, dall’avvocato Armando Baffioni Venturi

presso lo studio del quale in Roma, alla via Ulpiano, n. 29,

elettivamente domicilia;

– ricorrente –

contro

M.A.L., c.f. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso l’ordinanza dei 8/17.10.2015 pronunciata dal tribunale di

Viterbo nell’ambito del giudizio iscritto al n. 1581/2013 r.g.,

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 24 giugno

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza funzionale del

tribunale di Viterbo.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Viterbo, quale tribunale competente del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, 2 co., lett. u), depositato in data 8.3.2013 l’avvocato A.S. esponeva che aveva prestato attività di rappresentanza e difesa nell’ambito del giudizio – in materia di successione ereditaria – celebratosi innanzi alla corte d’appello di Roma ed iscritto al n. 4064/2007 r.g. su incarico e per conto di M.A.L., + ALTRI OMESSI

Chiedeva ingiungersi a costoro il pagamento delle sue spettanze, rimaste insolute e pari ad Euro 19.350,50.

Con decreto n. 275/2013 il tribunale adito pronunciava l’ingiunzione così come richiesta.

Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione.

Eccepivano, preliminarmente, l’incompetenza dell’adito giudice e la competenza funzionale D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, comma 2, dell’ufficio giudiziario di merito innanzi al quale l’opposto aveva prestato la propria opera.

Costituitosi, il ricorrente instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

Deduceva, tra l’altro, che la L. n. 69 del 2009, art. 54 e il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non avevano abrogato gli artt. 633 c.p.c. e segg..

Con ordinanza dei 8/17.10.2015 il tribunale di Viterbo in composizione collegiale dichiarava la nullità del decreto opposto e regolava le spese del procedimento.

Evidenziava – il tribunale – che il compenso per il cui pagamento era stata pronunciata l’ingiunzione opposta, “riguarda attività di patrocinio profusa in un grado di giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma” (così ordinanza impugnata, pag. 3), sicchè, alla luce del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, “il ricorso monitorio di che trattasi (…) andava necessariamente rivolto a quel Giudice” (così ordinanza impugnata, pag. 3) ed il decreto opposto doveva essere dichiarato nullo.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l’avvocato A.S.; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Viterbo, annullarsi l’ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese.

M.A.L., + ALTRI OMESSI

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Col ricorso a questa Corte di legittimità l’avvocato A.S. deduce che l’ordinanza impugnata viola il combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 34, comma 16, lett. a), L. n. 794 del 1942, art. 28, D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u) e dell’art. 637 c.p.c., comma 1.

Adduce che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, l’interpretazione costituzionalmente orientata della Legge (Delega) n. 69 del 2009, art. 54, comma 1 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 34, comma 16, induce a ritenere che in alcun modo è stata abrogata la disciplina del procedimento di ingiunzione, sicchè l’avvocato può adire il giudice territorialmente competente per l’emissione del decreto ingiuntivo secondo uno dei tre criteri alternativi di cui all’art. 637 c.p.c.; che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, “può trovare applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato richiesto dall’avvocato ex art. 637 c.p.c., comma 2, poichè solo in tal caso lo stesso ufficio giudiziario sarebbe competente anche ai sensi dell’art. 645 c.p.c.” (così ricorso, pagg. 18 – 19).

Adduce inoltre che le controparti devono essere qualificate in guisa di “consumatori”; che, dunque, il tribunale di Viterbo, nel cui circondario le controparti risiedono, si specifica quale foro speciale ed esclusivo; che, conseguentemente, la soluzione del tribunale di Viterbo lo avrebbe esposto “al rischio di una dichiarazione di incompetenza del nuovo Giudice” (così ricorso, pag. 23).

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.

Si dà atto che il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 16, merce il disposto della lett. a), ha riformulato la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, nei termini seguenti: “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 c.p.c. e segg., procede ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14”.

Si dà atto che il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 16, mercè il disposto della lett. b), ha espressamente abrogato gli artt. 29 e 30 della medesima L. 13 giugno 1942, n. 794.

Si dà atto che il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, al comma 1, ha statuito che “le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

Si dà atto che il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 al comma 2, ha statuito che “è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”.

AI cospetto del delineato (novello) quadro normativo, tanto più alla luce dei principi fissati della Legge Delega 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, comma 4, lett. a), (“restano fermi i criteri di competenza, nonchè i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente”), devesi, siccome deducono il ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 11 e 12) ed il P.M., opinare nel senso che permane immutata la possibilità di azionare il procedimento d’ingiunzione ex artt. 633 c.p.c. e segg. (“se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 c.p.c. e segg.”, si legge testualmente al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 16, lett. a); “l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo”, si legge testualmente al D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 1), segnatamente, che permane impregiudicata l’operatività della triplice prefigurazione dell’art. 637 c.p.c..

Più esattamente, l’avvocato che ambisce a conseguire il pagamento dei suoi compensi può, giusta la previsione dell’art. 637 c.p.c., comma 1, adire in via monitoria l’autorità giudiziaria “che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”, può, giusta la previsione dell’art. 637 c.p.c., comma 2, adire in via monitoria l’autorità giudiziaria “che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce”, può, giusta la previsione dell’art. 637 c.p.c., comma 3, adire in via monitoria l’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo è iscritto (cfò. Cass. (ord.) 23.3.2015, n. 5810, secondo cui in tema di domanda di ingiunzione dell’avvocato contro il cliente, il criterio speciale di competenza stabilito dall’art. 637 c.p.c., comma 3, non è stato abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, sicchè l’avvocato può ancora adire il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine nel cui albo egli è iscritto al momento della proposizione del ricorso, nel qual caso tale giudice è anche competente a decidere sull’opposizione, ai sensi dell’art. 645 c.p.c.).

Nessuno ostacolo, pertanto, si configurava a che l’avvocato Antoniucci provvedesse ad adire in via monitoria, giusta la previsione dell’art. 637 c.p.c., comma 1, quale “tribunale che sarebbe stato competente per la domanda proposta in via ordinaria”, il tribunale di Viterbo.

E ciò, da un canto, alla stregua del rilievo per cui i debitori tutti – intimati in questa sede – sono residenti nel circondano del tribunale di Viterbo, dall’altro, alla stregua del rilievo per cui i medesimi debitori sono da qualificare senza dubbio in guisa di consumatori (cfò. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705, secondo cui la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 art. 3 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 del citato D.Lgs. – spetta alle sole persone fisiche allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata), sicchè il foro correlato al luogo di loro residenza si prospetta come esclusivo ed inderogabile del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ex art. 33, comma 2, lett. u), (cfr. Cass. (orti) 12.1.2015, n. 181, circa il carattere esclusivo ed inderogabile del foro del consumatore correlato alla sua residenza).

Evidentemente, su tale scorta non può che operare per l’opposizione al decreto ingiuntivo la competenza ex art. 645 c.p.c., comma 1, dello stesso “ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”.

In accoglimento del ricorso va, quindi, cassata l’ordinanza dei 8/17.10.2015 del tribunale di Viterbo, va conseguentemente dichiarata la competenza del medesimo tribunale di Viterbo, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza dei 8/17.10.2015 pronunciata dal tribunale di Viterbo nell’ambito del giudizio iscritto al n. 1581/2013 r.g.; dichiara la competenza del tribunale di Viterbo, dinanzi al quale rimette nel termine di legge le parti anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre

2016

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