Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18264 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18264 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso 14130-2013 proposto da:
A.R.P.A.C. – AZIENDA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA RICCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
INNOCENZO MILITERNI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1207

COSSENTINO LUIGI, GROSSO ALBERTO, OTTAIANO DOMENICO,
ROSSANO POMPEO, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio
dell’avvocato

ANNA

CRISTINA

FALCIANO,

(Studio

Data pubblicazione: 11/07/2018

Soprano) che li rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrenti nonchè contro

DI DONNA ANTONIO;

avverso la sentenza n. 3761/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2012 R.G.N.
5847/2008.

– intimato –

a

Adunanza camerale del 21 marzo 2018 – n. 11 del ruolo
RG n. 14130/13
Presidente: Napoletano – Relatore: Tria

RILEVATO
che con sentenza in data 30 giugno 2012 la Corte d’appello di Napoli ha respinto
l’appello dell’ARPAC – Azienda Regionale Protezione Ambientale Campania, avverso la
sentenza n. 34807/2007 del Tribunale della stessa città che, in accoglimento dei

condannato l’Azienda al pagamento in favore degli stessi delle somme per ciascuno
indicate nel dispositivo della sentenza stessa, a titolo di lavoro straordinario per le
prestazioni rese nel periodo giugno 2001-febbraio 2003 nel gruppo di emergenza
rifiuti istituito dall’ARPAC a seguito di richiesta di intervento del Commissario del
Governo, effettuata sulla base della Convenzione del 25 febbraio 2002 tra l’ARPAC e il
Commissario Delegato;
che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha evidenziato quanto segue:
a) dal chiaro testo della citata Convenzione e dell’Ordinanza 21 ottobre 1999, n.
3011, ivi richiamata risulta inequivocamente che il Commissario di Governo si era
impegnato a corrispondere all’ARPAC il costo del personale da adibire alla specifica
prestazione richiesta, con un compenso, determinato a vacazioni ex art. 4 della legge
n. 143 del 1949, per le attività di supporto rese nell’ambito dell’attività di gestione
dell’emergenza rifiuti, da configurare come “bonus” o incentivo e non come “doppia
retribuzione”;
b) in sede giudiziale l’ARPAC non ha dimostrato e allegato che le mansioni
svolte siano state quello ordinarie e questo conferma il carattere straordinario
dell’intervento;
c) inoltre la stessa ARPAC ha, per tre mesi, pagato i dipendenti a vacazione,

fornendo un’interpretazione della Convenzione conforme a quella propria della
sentenza di primo grado;
d)

tali pagamenti trovano riscontro in documenti a firma del Direttore

Amministrativo dell’ARPAC, ove sono qualificati come “rimborso spese personale
tecnico a vacazione” con indicazione, per ciascun dipendente delle ore di lavoro
straordinario effettuato;

1

ricorsi proposti da Luigi Cossentino e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, aveva

che avverso tale sentenza l’ARPAC propone ricorso, illustrato da memoria ed affidato
a tre motivi; cui oppongono difese i litisconsorti indicati in epigrafe;
CONSIDERATO
che osserva preliminarmente il Collegio che – diversamente da quel che sostengono i
controricorrenti, a proposito del terzo motivo di ricorso – il presente ricorso non è
soggetto,

ratione temporis,

alle prescrizioni dell’art. 366-bis cod. proc. civ.,

69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5; ex multis, Cass.
7119/2010; Cass. 20323/2010: Cass. 17 ottobre 2011, n. 21431);
che il ricorso è articolato in tre motivi;
che con il primo motivo l’ARPAC denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. sostenendo l’erroneità dell’affermazione
della Corte territoriale secondo cui costituisce titolo idoneo a fondare la pretesa dei
dipendenti la convenzione stipulata dall’Azienda con il Commissario di Governo,
perché il contratto ha forza di legge fra le parti e non può essere, se non nei casi
espressamente previsti dal legislatore, fonte di obbligazioni nei confronti dei terzi, i
quali non possono agire per il suo adempimento;
che con il secondo motivo si addebita alla sentenza gravata la violazione dei criteri di
ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., perché il tenore
letterale dell’art. 4 della convenzione è chiaro nel limitare l’oggetto della pattuizione
alle modalità di determinazione del compenso dovuto dal Commissario all’Azienda ed
anche il richiamo all’elenco nominativo del personale è finalizzato unicamente a
consentire la quantificazione del costo della collaborazione;
che con il terzo motivo la ricorrente denuncia il vizio motivazionale nonché la
violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. e rileva che negli atti
introduttivi dei giudizi di primo grado, poi riuniti, non era stato allegato che le attività
rese esulavano dalle mansioni normalmente espletate dai dipendenti dell’ARPAC,
sicché la Corte territoriale ha posto a fondamento della pronuncia una circostanza non
dedotta né tantomeno provata dalla parte;
che l’Azienda deduce, inoltre, che il giudice di appello non ha considerato la totale
coincidenza delle attività elencate nella convenzione con le funzioni attribuite
all’ARPAC dalla legge regionale n. 10 del 29 luglio 1998 ed ha omesso di esaminare la

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trattandosi di impugnazione avverso sentenza pubblicata dopo il 4 luglio 2009 (L. n.

disposizione organizzativa interna con la quale era stato costituito il gruppo assegnato
al progetto «emergenza rifiuti», disposizione che non contiene alcun riferimento a
compensi o a incentivi;

che non si ravvisano i denunciati profili di inammissibilità del ricorso, perché nel
giudizio di legittimità possono essere prospettate questioni giuridiche diverse da quelle
esaminate dai giudici di merito, purché restino immutate le circostanze di fatto

che i precedenti citati dalla difesa dei controricorrenti sul punto si riferiscono a
fattispecie nelle quali venivano in rilievo questioni «involgenti accertamenti non
compiuti perché non richiesti in sede di merito» e non possono essere invocati nel
caso in cui si discuta solo di una diversa qualificazione giuridica, che la Corte, in
ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge, può dare ai fatti di causa anche d’ufficio, nei limiti
desumibili dall’art. 112 cod. proc. civ. ( cfr. fra le tante Cass. nn. 18775/2017;
3437/2014; 6935/2007);

che il ricorso è formulato nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 n. 3 e n. 6 cod.
proc. civ., sui quali si fonda il principio della cosiddetta autosufficienza, perché, sia
pure attraverso il richiamo allo svolgimento dei fatti riportato nella sentenza gravata,
fornisce una compiuta rappresentazione della vicenda controversa e delle posizioni
rispettivamente assunte dalle parti nei precedenti gradi di giudizio e riporta il
contenuto dei documenti rilevanti, mediante trascrizione dei passi decisivi ai fini della
pronuncia richiesta;

che i motivi, che per la loro stretta connessione logico giuridica possono essere
unitariamente trattati, sono fondati, dandosi continuità all’indirizzo espresso in
analoga controversia da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4447;

che è pacifico che i controricorrenti, tutti dipendenti dell’ARPAC, sono stati inseriti
dall’Agenzia nel gruppo del progetto “emergenza rifiuti” ed hanno svolto durante le
attività oggetto della convenzione sottoscritta dall’ARPAC e dal Commissario delegato,
sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3011 del 21.10.1999, secondo cui « qualora i Commissari
delegati, Presidente della Regione Campania e Sindaco del Comune di Napoli
intendano avvalersi degli enti pubblici di cui all’art. 4 dell’ordinanza n. 2470 del 31
ottobre 1996, con i quali stipulano apposita convenzione, il relativo compenso è
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rispettivamente allegate dalle parti;

determinato, per le attività di supporto, a vacazione ai sensi dell’art. 4 della legge n.
143/1949….»;

che l’ordinanza è richiamata nell’art. 4 della convenzione, con il quale si è stabilito che
«per le attività di cui all’art. 2 il Commissario delegato riconoscerà all’ARPAC i costi
diretti sostenuti e documentati e precisamente secondo quanto previsto dall’art. 5
dell’Ordinanza Ministeriale n. 3011 del 21 ottobre 1999. Ai fini dell’evidenza di tali

nominativo del personale coinvolto con livello di appartenenza a numero di ore
prestate. Per l’utilizzo di strumentazione ed apparecchiature e per le attività di
rilevazione, gli eventuali costi da riconoscere ad ARPAC saranno definiti nell’ambito di
specifici incarichi. Il commissario delegato provvederà a compensare i costi sostenuti
da ARPAC con cadenze trimestrali in relazione alla consuntivazione prodotta»;

che la Corte territoriale ha ritenuto che la convenzione avesse attribuito ai dipendenti
dell’ARPAC coinvolti nel progetto il diritto a vedersi corrispondere il compenso pattuito
dalle parti stipulanti ed in tal modo ha violato, quanto all’interpretazione della fonte
contrattuale, il canone ermeneutico fissato dall’art. 1362 cod. civ., secondo cui la
comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi
principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto
contrattuale;

che in particolare il giudice di appello, a fronte di un testo contrattuale il cui tenore
letterale è chiaro nel limitare la disciplina convenzionale al rapporto obbligatorio
intercorrente fra ARPAC e Commissario, predeterminando i criteri per la
quantificazione dell’importo dovuto da quest’ultimo all’Azienda, non ha indicato le
ragioni per le quali dalla sottoscrizione poteva desumersi anche la volontà dell’ARPAC
di obbligarsi a corrispondere ai propri dipendenti le somme ivi indicate;

che la Corte territoriale, inoltre, non ha considerato che, per il principio della relatività
dell’efficacia del contratto, quest’ultimo, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla
legge, non può fare sorgere diritti soggettivi in capo a terzi che siano estranei al
rapporto contrattale né può modificare le obbligazioni che gravano su una delle parti
in relazione al distinto rapporto che la lega ad altro soggetto;

che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il rapporto di lavoro dei
dipendenti dell’ARPAC – ente strumentale della Regione Campania dotato di
personalità giuridica pubblica ( art. 4 della L.R. n. 10 del 1998) – è disciplinato dal
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costi diretti l’ARPAC fornirà al Commissario la documentazione di spesa e l’elenco

d.lgs. n. 165 del 2001 che, all’art. 2, nel testo applicabile alla fattispecie
temporis,

ratione

prevede che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire

esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali”;

che la Corte territoriale ha anche errato nel ritenere possibile che una determinata
attività potesse essere remunerata due volte, cioè oltre che con il salario previsto dal

suddetta Convenzione;

che il giudice di appello inoltre ha ritenuto che le prestazioni riconducibili al progetto
emergenza rifiuti dovevano essere ritenute diverse da quelle proprie del profilo
professionale di ciascun ricorrente, sull’assunto secondo cui l’ARPAC non aveva
descritto quali fossero le mansioni ordinariamente svolte dai lavoratori;

che, però, in tal modo la Corte territoriale non ha considerato che ai sensi dell’art. 52
del d.lgs. n. 165 del 2001 il datore di lavoro pubblico può esigere dal dipendente tutte
le mansioni ricomprese nell’area e nel livello di inquadramento, sicché un compenso
per prestazioni aggiuntive potrà essere rivendicato solo qualora i compiti espletati in
concreto esulino dal profilo professionale e gli interessati ne forniscano adeguata
prova ( Cass. 15 dicembre 2015 n. 25246 e Cass. 2 agosto 2016 n. 16094);

che la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di
Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai
principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli, in diversa
composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2018.

contratto anche con altro compenso a titolo di bonus o incentivo sulla base della

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