Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18264 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 211,

presso lo studio dell’avvocato CAPEGGI FRANCESCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BISSOCOLI GIANNI, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1338/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/01/2008 r.g.n. 1357/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato CAPEGGI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In riforma della decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto S.M., ex dipendente del CAP – Consorzio Autonomo Porto di Genova (ora Autorità Portuale del Porto di Genova), alla rivalutazione, e alla conseguente riliquidazione, del trattamento pensionistico in godimento per l’esposizione ultradecennale all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 la Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 17 gennaio 2008, rigettava la domanda del pensionato.

La Corte territoriale, ritenuto che la pensione in godimento dell’appellato era integrativa e non sostitutiva di quella dell’assicurazione generale obbligatoria, escludeva che essa era suscettibile della rivalutazione contributiva per l’esposizione al rischio amianto, tale beneficio spettando solo sulle pensioni a.g.o..

Il personale del CAP, soggiungeva la Corte adita, è obbligatoriamente iscritto all’INPS ma usufruisce anche di un trattamento derivante da apposito fondo costituito presso l’INPS, alimentato dai contributi versati dal CAP ai propri dipendenti, ossia vi è doppia iscrizione una all’a.g.o. ed una al Fondo speciale CAP, come risultante dalla L. n. 26 del 1987, art. 13, nonchè dalle “Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione e in servizio alla data del 30/3/1977, approvate con decreto del primo marzo 1978 da Ministero della Marina mercantile”.

I requisiti per il pensionamento previsti dalle suddette “Norme transitorie” erano diversi rispetto a quelli previsti per l’a.g.o. e, nell’ipotesi di maturazione della sola pensione consortile, come nella specie, il Fondo INPS la eroga integralmente fino all’eventuale conseguimento della pensione a.g.o., in tal caso il Fondo medesimo erogando solo la differenza tra la pensione consortile e quella dell’a.g.o. Inoltre il fatto che normalmente maturi la pensione consortile prima dell’altra, essendo dovuto ai più favorevoli presupposti temporali, non elimina la sua natura integrativa, e prima della maturazione della pensione a.g.o. il fondo consortile, pur svolgendo in concreto funzione sostitutiva, eroga pur sempre una pensione integrativa.

Quanto poi alla questione se la rivalutazione prevista per la esposizione ad amianto si applichi esclusivamente ai trattamenti liquidati dall’a.g.o. oppure anche a quelli integrativi, la Corte condivideva quanto affermato dalla difesa del lavoratore, e cioè che nessuna norma delimita esplicitamente la sua operatività ai soli trattamenti a.g.o., tuttavia poichè le pensioni integrative, come quella consortile, hanno tutte una propria disciplina, alle stesse si estendono le disposizioni a.g.o. solo se espressamente richiamate. I regimi integrativi, soggiungeva la Corte territoriale, sono propri di particolari categorie di lavoratori cui spetta un trattamento di miglior favore attraverso un sistema normativo autonomo e speciale rispetto all’a.g.o. ed il particolare beneficio di poter godere del trattamento più favorevole non esclude la possibilità di usufruire della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto sulla pensione a.g.o.. La Corte adita escludeva poi ogni dubbio di legittimità costituzionale, rilevando che gli iscritti al fondo consortile possono abbandonare il lavoro in tempi significativamente anticipati rispetto a coloro che sono iscritti solo all’assicurazione generale obbligatoria, disincentivando il pensionamento con la fruizione del beneficio contributivo.

Avverso detta sentenza S.M. propone ricorso con otto motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di annullamento è denunciata violazione degli artt. 437 e 112 cod. proc. civ. Si deduce che l’inapplicabilità del beneficio previsto dalla L. n. 257 del 1992, alla pensione percepita dal ricorrente, di natura integrativa, costituisce un’eccezione in senso proprio, formulata dall’Istituto, rimasto contumace in primo grado, soltanto in appello.

La censura è priva di fondamento. Come è noto le eccezioni in senso stretto che nel processo del lavoro il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella memoria di costituzione sono quelle riservate al potere dispositivo delle parti, per cui non possono essere rilevate d’ufficio, e tra queste non rientrano evidentemente le mere difese volte a contestare la fondatezza della domanda o dirette ad escludere l’applicabilità della disciplina invocata dalla parte alla fattispecie, come appunto ha fatto l’Istituto, costituitosi solo in appello, con il negare l’applicabilità del beneficio previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, al trattamento pensionistico, la quale integra una questione giuridica che il giudice è tenuto ad esaminare indipendentemente dall’istanza di parte.

Con il secondo mezzo si denunzia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, come modificato dalla L. n. 271 del 1993 sotto il profilo soggettivo, e violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi, per avere la sentenza impugnata negato l’applicazione di dette disposizioni alle pensioni integrative, pur avendo ammesso l’inesistenza di qualunque disposizione che le limitasse all’a.g.o.

Inoltre, l’asserito mancato richiamo da parte della normativa sul Fondo si baserebbe implicitamente sulla considerazione che la rivalutazione contributiva non si applica alle pensioni integrative.

Con il terzo mezzo si denunzia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, coma modificato dalla L. n. 271 del 1993 sotto il profilo oggettivo e violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi, per avere negato l’applicabilità del beneficio contributivo alle pensioni integrative.

Con il quarto mezzo si denunzia difetto di motivazione sul presupposto messo a fondamento della decisione, ossia sulla negazione di operatività delle leggi citate alle pensioni integrative.

Con il quinto mezzo si denunzia ancora difetto di motivazione, essendo questa meramente apparente, per avere escluso l’applicazione dei benefici alle pensioni integrative non già sulla considerazione che dovevano essere evitate duplicazioni, ma su ragioni diverse di cui non vi è traccia nella legge.

Con il sesto mezzo si reitera il precedente proponendolo coma violazione dell’art. 113 cod. proc. civ..

Con il settimo mezzo, denunziando violazione degli artt. 13 e 10 delle norme transitorie della L. n. 26 del 1987, si sostiene che la pensione consortile sarebbe unica e sarebbe irrilevante, ai fini della sua maturazione, l’ottenimento anche di quella a.g.o., per cui avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare la natura integrativa della pensione consortile, che avrebbe invece natura integralmente sostitutiva di quella a.g.o. Il conseguimento di quest’ultima sarebbe infatti meramente eventuale e non comporterebbe variazioni a quella consortile.

Con l’ottavo mezzo si reiterano le medesime censure, deducendo anche il difetto di motivazione.

Si solleva infine questione di costituzionalità del citato art. 13, ove ritenuto non applicabile alle pensioni consortili.

Anche questi motivi sono infondati e vanno trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione, essendo tutti diretti a censurare la statuizione con cui si è esclusa l’applicabilità della maggiorazione contributiva per i lavoratori esposti all’amianto, alla pensione erogata dal fondo speciale per i portuali – costituito ad opera del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, art. 13, comma 2 convertito in L. n. 26 del 1987 – che è subentrato al Consorzio Autonomo Porto di Genova, ente in precedenza deputato a corrispondere dette prestazioni.

Non vi è dubbio, infatti, che la pensione erogata dal Fondo speciale abbia natura integrativa.

Ed infatti è principio di sistema per cui tutti i lavoratori dipendenti privati siano iscritti all’INPS, presso quella che si denomina assicurazione generale obbligatoria, alla quale si può derogare solo in presenza di apposita disposizione di legge, che consenta di escluderla, ovvero di sostituirla, o di esonerare determinate categorie di personale. Vi sono corrispondentemente i fondi “esclusivi” che attualmente fanno capo all’INPDAP, e la legge istitutiva, che dispone la esclusione, è il T.U. 31 dicembre 1993 n. 1092 (L. 11 aprile 1955, n. 379, art. 3 per i dipendenti degli enti locali); vi sono poi i fondi “sostitutivi”, anch’essi previsti da apposita legge, di cui residuano attualmente solo come ENPALS e INPGI (leggi istitutive rispettivamente D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e L. 20 dicembre 1951, n. 1561), dal momento che gli altri fondi sostitutivi esistenti presso l’INPS sono stati;

progressivamente eliminati (quello del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, delle aziende elettriche, dei dirigenti industriali ecc); i fondi esonerativi erano quelli previsti per i dipendenti di alcuni tipi di banche, anch’essi a suo tempo previsti da leggi, ed ora soppressi e trasformati in fondi integrativi.

Nessuna legge ha invece mai previsto che venisse escluso dall’a.g.o.

il personale del Porto di Genova, che quindi è stato sempre iscritto presso l’INPS, con la sola particolarità che a questa assicurazione se ne affiancava un’altra, presso un fondo costituito presso lo stesso datore di lavoro Consorzio Autonomo Porto di Genova, quindi analogo a quelli vigenti nel passato presso altri organismi (cfr.

fondi interni INPS, INAM e INAIL). Lo scopo era quello di garantire a detto personale pensioni non inferiori ad un determinato ammontare, per cui ove la pensione dell’a.g.o. fosse stata inferiore, il fondo interno sarebbe intervenuto ad integrarla, fino a raggiungere la misura promessa.

Tale è rimasta la natura di questa assicurazione anche quando, con la L. n. 26 del 1987 al Consorzio Autonomo del Porto di Genova è “subentrato” l’INPS, non già come gestore dell’a.g.o., ma attraverso un fondo, rimasto autonomo, che ha continuato ad erogare le prestazioni integrative secondo le regole vigenti nel Fondo.

Peraltro queste regole sono molto più favorevoli rispetto a quella dell’a.g.o., sia quanto ai requisiti, sia quanto all’ammontare delle prestazioni, se si considera che (Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile, in pensione e in servizio alla data del 30 marzo 1977) la pensione di vecchiaia si matura con soli quindici anni di anzianità assicurativa (art. 1) mentre per l’a.g.o.

è di venti D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, ex art. 2; che la retribuzione pensionabile (art. 2) è pari al 90% dell’ultimo stipendio (per l’a.g.o. è la media degli ultimi cinque o dieci anni antecedenti alla cessazione); che (Allegato A) superiori sono i coefficienti di rendimento (pari ad uno, e quindi al 100% della retribuzione pensionabile per i quaranta anni di contribuzione, mentre per l’a.g.o. non si può superare l’80%); inoltre non sono previsti limiti alla retribuzione massima pensionabile (mentre è noto che per l’a.g.o. vi sono i c.d. “tetti”).

Ciò spiega perchè l’odierno ricorrente goda esclusivamente della pensione del Fondo, non avendo ancora maturato, stante la necessità di requisiti più onerosi, la pensione a.g.o. (egli, nato nel (OMISSIS), è pensionato dal primo settembre 1994); ciò non toglie però che sempre di pensione integrativa si tratti, che funge solo temporaneamente da sostitutiva, in attesa del conseguimento della pensione a.g.o..

La natura integrativa di queste pensioni è poi confermata dall’art. 10 delle Norme transitorie, per cui il dipendente che, oltre alla pensione consortile, abbia maturato il diritto ad altra pensione, non potrà percepire complessivamente un importo superiore a quello cui avrebbe diritto se avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze del CAP per i periodi utili ai fini del calcolo delle due pensioni con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria. A tal fine il calcolo della pensione consortile verrà convenzionalmente effettuato sulla base dell’anzianità maturata presso il CAP integrata da quella antecedente, fino ad un massimo di 40 anni. Dalla pensione consortile così calcolata verrà posto in detrazione l’importo dell’altra pensione, esclusa la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione volontaria.

Attraverso questo meccanismo si assicura una integrazione del trattamento pensionistico fino ad arrivare al massimo dei 40 anni di anzianità, con detrazione della quota di pensione in esubero.

Dopo avere concluso per la natura integrativa della pensione consortile (come peraltro già affermato da Cass. n. 18927/2006) vi è da considerare che non è necessario reperire una disposizione che escluda l’applicazione della rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto alle pensioni integrative, perchè ciò è nel sistema. Ed infatti una volta considerato che detta rivalutazione spetta ovviamente una volta sola, che è pacifico che essa spetti sulla pensione a.g.o. ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modifiche, non può che restare esclusa la sua applicazione alle pensioni integrative, che hanno come presupposto necessario l’esistenza della pensione a.g.o. – perchè altrimenti nulla ci sarebbe da integrare – considerando che, diversamente opinando, si avrebbe una duplicazione del beneficio.

Nè rileva che nella specie la pensione a.g.o. non sia stata ancora conseguita, per cui l’unica in godimento è quella consortile, perchè ciò non toglie che questa abbia pur sempre natura integrativa, come sarà evidente allorchè maturerà la pensione a.g.o. in presenza dei requisiti prescritti e proprio su quest’ultima pensione dovrà essere applicata la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, non essendovi alcuna disposizione che la escluda nel caso di concorso di pensione a.g.o. e pensione integrativa.

Se tale dunque è la disciplina della pensione consortile, non residuano dubbi di legittimità costituzionale, perchè anche i beneficiari di questa ne possono beneficiare sulla pensione a.g.o. al pari degli altri dipendenti privati.

Il ricorso va quindi rigettato.

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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