Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18264 del 03/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 03/09/2020), n.18264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4015-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA

52, presso lo studio dell’avvocato ELIO AFFENITA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANO PALOMBA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il tribunale di Napoli omologava il requisito sanitario con riguardo allo status di handicap grave, di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3 comma 3, relativamente a A.M..

Tale decisione veniva impugnata dalla A. con ricorso affidato ad un solo motivo, cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) con unico motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il tribunale omesso di provvedere e riconoscere l’indennità di accompagnamento, pur accertate le relative condizioni sanitarie dal ctu.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha avuto occasione di chiarire (anche Cass. n. 6415/2017) che il decreto di omologazione del requisito sanitario ritenuto sussistente dal c.t.u. nell’accertamento tecnico preventivo, emesso dal giudice ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè le conclusioni dell’accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti, nel termine fissato dal giudice ai sensi dello stesso articolo, comma 4, prima dell’emissione del decreto e ciò in ragione della necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo. (Cass. n. 8878/2015).

Ha poi soggiunto che in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, mentre la statuizione sulle spese in violazione del principio di soccombenza – ancorchè coerente con il “decisum” (erroneamente) adottato dal giudice di merito – è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. anche in difetto di attivazione del procedimento di correzione, potendosi procedere al controllo sulla correttezza della decisione relativa alle spese in base alla lettura coordinata del decreto di omologa e della consulenza tecnica (Cass.n. 3668/2019). Alla luce di tali principi il ricorso presenta evidenti ragioni di inammissibilità attesa la non impugnabilità del decreto di omologa nei termini anzidetti. Ragione, questa, di inammissibilità, anche consolidata da ulteriori difetti in ordine al requisito di specificità dei motivi rispetto al mancato inserimento in ricorso dell’elaborato peritale.

Nulla per le spese essendo sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020

 

 

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