Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18263 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 18096 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Salerno con ordinanza dei

13/14.7.2015:

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 24 giugno

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del regolamento d’ufficio.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con verbale n. 7 dell’8.4.2005 l’A.N.A.S. contestava ad M.U.M. la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 16 e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26, per aver realizzato una tettoia in cemento armato a distanza dal confine autostradale inferiore a quella prescritta.

Con ordinanza ingiunzione n. 40159/2006 la prefettura di Salerno ordinava ad M.U. la demolizione della tettoia.

Avverso tali provvedimenti con ricorso al giudice di pace di Montecorvino Rovella M.U.M. proponeva opposizione.

Con sentenza in data 31.10.2007 il giudice di pace di Montecorvino Rovella dichiarava la propria incompetenza per materia e la competenza del tribunale di Salerno.

Riassunto il giudizio, con ordinanza dei 13/14.7.2015 il tribunale di Salerno ha reputato a sua volta competente il giudice di pace, ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ha formulato d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha rassegnato conclusioni scritte.

Il ricorso è inammissibile.

Invero vanno appieno condivise le conclusioni del P.M. (che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, perchè “il regolamento è stato proposto soltanto con ordinanza riservata all’udienza del 13.7.2015, dopo la trattazione della causa nelle udienze del 6.2.2013, 7.3.2013, 12.5.2014 (in cui, per altro, il Giudice aveva rinviato per la decisione, assegnando termine per note conclusive), 12.1.2015 e 2.3.2015”).

E’ sufficiente evidenziare che il tribunale di Salerno ha rilevato tardivamente – oltre la prima udienza di trattazione – la pretesa incompetenza per materia.

Tanto propriamente sulla scorta dell’insegnamento (ordinanza) n. 16143 del 30.7.2015 di questa Corte di legittimità, alla cui stregua in materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (nella fattispecie di cui alla pronuncia n. 16143/2015 questa Corte ha ritenuto il regolamento inammissibile perchè richiesto dopo l’udienza ex art. 183 c.p.c. – nel testo introdotto dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 – nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell’udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell’art. 45 c.p.c., solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara inanunissibile il regolamento d’ufficio.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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