Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18263 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. un., 08/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 08/07/2019), n.18263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18460-2018 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio:

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA,

con ordinanza n. 120/2018 depositata il 13/06/2018;

nella causa tra:

F.L.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MESSINA;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere ENZO VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA

SANLORENZO, il quale chiede respingersi il proposto regolamento di

giurisdizione, ed affermarsi la giurisdizione della Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Il Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti ha proposto – nella causa promossa da F.L. contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Messina, al fine di vedersi riconosciuti, quale dipendente dell’ente convenuto dal 5 novembre 1982 al 30 giugno 1995, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata a seguito di infermità dipendente da causa di servizio – conflitto di giurisdizione (con ordinanza comunicata alle parti il 14 giugno 2018) affinchè sia affermato che questa appartenga al giudice ordinario.

2. – La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha evidenziato, anzitutto, che la F. aveva avanzato le anzidette pretese dinanzi al Pretore di Messina, giudice del lavoro, il quale, con sentenza del 21 maggio 1999, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Anche il T.A.R. di Catania, successivamente adito, dichiarava, con sentenza del 3 maggio 2016, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per quanto concerneva la domanda di concessione dell’equo indennizzo e in favore della Corte dei conti per quella riguardante la pensione privilegiata.

La F. proponeva, quindi, domanda di riconoscimento della pensione privilegiata dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

2. – Il giudice delle pensioni, a sostegno delle ragioni del conflitto, ha osservato che: 1) in forza del combinato disposto della L.R. n. 29 del 1995, art. 19 e della L.R. n. 21 del 1986, art. 10 il trattamento pensionistico della F., quale ex dipendente della C.C.I.A.A. di Messina, è “disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione” ed è carico della stessa Camera di Commercio; 2) in base all’art. 103 Cost. e al R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62 sono devoluti alla cognizione della Corte dei conti i ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge; 3) il D.Lgs. n. 655 del 1948, art. 3, comma 1, n. 3, istitutivo delle Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, devolve alla medesima Corte i ricorsi di cui al citato art. 62 riguardanti “esclusivamente il trattamento di quiescenza degli impiegati della Regione siciliana, qualora questa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione”; 4) è assente, pertanto, una specifica disposizione di legge che consenta di attribuire alla giurisdizione della Corte dei conti i trattamenti di pensione corrisposti dalle Camere di Commercio (enti pubblici vigilati dall’Assessorato regionale competente, ma distinti e autonoma dalla Regione siciliana, nonostante che “il trattamento di quiescenza dei propri dipendenti sia, per espressa disposizione normativa, disciplinato dalla legislazione regionale”), nè essendo dette prestazioni pensionistiche corrisposte dallo Stato e o dalla Regione; 5) ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, trattandosi di controversia sul diritto soggettivo al trattamento di pensione.

3. – Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti, giudice delle pensioni.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Il conflitto di giurisdizione sollevato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana deve essere risolto nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, a seguito di infermità dipendente da causa di servizio, avanzata da F.L. contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Messina, del quale ente l’istante è stata dipendente dal 5 novembre 1982 al 30 giugno 1995.

2. – Ai sensi della L.R. Siciliana n. 29 del 1995, art. 19, comma 2, (Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio), “il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a quelle di cui alla L.R. 9 maggio 1986, n. 21, art. 10”. Quest’ultima norma rinvia, segnatamente, alla L.R. n. 2 del 1962, che disciplina il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione siciliana.

In forza del medesimo art. 19, comma 3 è, poi, stabilito che il “personale camerale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere iscritto, ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza, all’I.N.P.D.A.P.. A tal fine ciascuna camera dovrà provvedere all’adozione dei consequenziali provvedimenti”.

Tale assetto è rimasto invariato a seguito della L.R. n. 4 del 2010, art. 1 recante il “Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, che nel rendere applicabili alle C.C.I.A.A. della Regione siciliana, quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale, le disposizioni statali (in quanto compatibili con l’ordinamento regionale) dettate dalla L. n. 580 del 1993, ha fatto salve, tra le altre, proprio la materia di cui alla L.R. n. 29 del 1995, art. 19.

3. – Ciò posto, va evidenziato – in coerenza con quanto ritenuto anche dal giudice del conflitto – che, per il personale camerale assunto precedentemente all’entrata in vigore della L.R. n. 29 del 1995, il trattamento pensionistico e previdenziale, sebbene disciplinato in base alle medesime norme regolanti l’analogo trattamento in favore dei dipendenti della Regione, grava unicamente sui bilanci delle C.C.I.A.A., che sono tenute alla relativa corresponsione, come si evince (non solo dall’art. 39 del regolamento del competente assessorato regionale del dicembre 1987, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 gennaio 1988, n. 1, relativo al trattamento di quiescenza, nonchè dalla L.R. n. 29 del 1995, art. 22 ma anche), da ultimo, in base alla L.R. 8 maggio 2018, n. 8, art. 22 il cui comma 9 ha previsto che le “Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a costituire il “Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia” al quale sono affidati le funzioni e gli oneri relativi al trattamento economico pensionistico e di fine servizio del personale, attualmente in quiescenza e in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. 4 aprile 1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere”.

Facendo, dunque, carico il trattamento di quiescenza del personale camerale assunto prima dell’entrata in vigore della L. n. 29 del 1995 sul bilancio delle rispettive Camere di Commercio (e, quindi, una volta costituito, sull’anzidetto “Fondo unico”), non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 655 del 1948, art. 3, comma 1, n. 1, sulla istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, che riserva alla Sezione giurisdizionale “i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all’art. 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della Regione”, come risultante all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 270 del 1988 della Corte costituzionale, ossia: 1) “nella parte in cui non prevede l’attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti in Palermo, con tutte le facoltà e i poteri relativi, dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili a carico totale o parziale dello Stato, quando il ricorrente, all’atto del ricorso o dell’istanza, abbia la residenza anagrafica in un Comune della Regione siciliana e per i giudizi pendenti non sia stata emessa pronuncia interlocutoria presso la competente Sezione centrale della Corte dei conti”; 2) (in applicazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27) “nella parte in cui non prevede – negli stessi termini e riferimenti l’attribuzione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana dei giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni e indennità militari e di guerra, nonchè di ogni altro giudizio per pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello Stato e degli enti pubblici previsti dalla legge (oltre quelli per i quali già la norma dispone), attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti”.

I trattamenti pensionistici dei dipendenti camerali anzidetti, in quanto esclusivamente a carico delle camere di commercio, non possono dunque ritenersi a carico totale o parziale dello Stato o di altri enti pubblici previsti dalla legge, nè il riferimento ad “altro giudizio attribuibile” alla Corte dei conti può prescindere dalla necessaria interpositio legislatoris, stante il chiaro intento espresso dalla citata sentenza n. 270 del 1980 di parificare la disciplina regionale siciliana a quella sarda e non ad estendere le competenze delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Difatti, in detta pronuncia del Giudice delle leggi si è messo in rilievo come la L. 8 ottobre 1984, n. 658, art. 2, comma 1, lett. c) e d), istitutiva della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna con sede in Cagliari, conferisca ad essa una cognizione omnicomprensiva su “tutti i giudizi, per la regione, in materia pensionistica” e, tra questi, in base alla citata lett. d), anche gli “altri giudizi interessanti la regione in materia… pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti”.

4. – D’altronde, nella medesima delineata prospettiva milita la giurisprudenza di questa Corte che si è espressa in materia di trattamento di quiescenza del personale delle C.C.I.A.A. al di fuori dell’ambito regionale siciliano, cessato dal servizio prima del 16 marzo 1970 ovvero già in servizio prima di detta data e non optante per il passaggio alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.d.e.L.).

A tal riguardo – diversamente dalla posizione del personale delle C.C.I.A.A. assunto dopo la predetta data o comunque transitato presso la C.P.d.e.L., rispetto al quale sussiste, ai sensi della L. n. 556 del 1971, art. 4 la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alle controversie sul trattamento pensionistico – si è ritenuto, invece, che il trattamento di quiescenza è a carico del datore di lavoro e, pertanto, la controversia ad esso inerente esula, in difetto di espressa previsione di legge, dalla giurisdizione della Corte dei conti, spettando alla giurisdizione del rapporto di lavoro (all’epoca quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego: Cass., S.U., 24 febbraio 1986, n. 1103, Cass., S.U., 26 giugno 1986, n. 4246).

5. – Nel caso di specie la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto il provvedimento con il quale è stata negata alla F. la liquidazione del trattamento di pensione privilegiata è in data 26 ottobre 1998 e, dunque, adottato in epoca successiva al momento (30 giugno 1998) che – ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, ora del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, – segna il discrimine per l’individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di impiego pubblico (che prima di detto discrimine temporale spettava in via esclusiva al giudice amministrativo).

6. – Va, quindi, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio, nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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