Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18263 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., G.A., R.E., B.

P., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MONTI ANDREA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

18/09/07, rep. 74280;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 687/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/03/2007 R.G.N. 708/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato LUCIANA ROMEO per l’INAIL;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso e

confermare la sentenza impugnata.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M., B.P., G.A., R. E., R.N. e R.C., con distinti ricorsi, agivano in giudizio nei confronti dell’INAIL e dell’INPS, per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e l’adito Tribunale di Ravenna, riuniti i ricorsi, accoglieva le domande.

La sentenza, su impugnazione dei due enti previdenziali, e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bologna, che, con sentenza depositata il 5 marzo 2007, ha affermato la carenza di legittimazione passiva dell’INAIL ed ha rigettato la pretesa dei primi quattro lavoratori nei confronti dell’INPS. La Corte di merito ha osservato che per costoro i quali in modo saltuario avevano svolto attivita’ di manutenzione nel reparto “reazioni e recupero”.

dell’Enichem di Ravenna, alle cui dipendenze avevano lavorato – i valori di esposizione all’amianto, secondo l’accertamento eseguito nel grado, erano inferiori alla soglia minima di legge, solo eccezionalmente avendo raggiunto picchi di esposizione superiori a quelli di legge, ed a differenza di quanto accertato per gli altri due lavoratori ( R.C. e R.N.), nei confronti dei quali, riscontrato il superamento della soglia di esposizione di 0,1 fibre per centimetro cubo, e’ stata quindi confermata l’attribuzione del beneficio richiesto.

Per la cassazione di questa sentenza i quattro lavoratori soccombenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso fondato su due motivi.

Precisano i ricorrenti che l’impugnazione e’ proposta nei soli confronti dell’INPS e che la notifica del ricorso all’INAIL e’ effettuata solo in ossequio alle regole processuali.

L’INPS ha resistito con controricorso. L’INAIL ha depositato procura speciale al difensore, che ha. poi, partecipato all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che il ricorso degli assicurati e’ rivolto, in via esclusiva, nei confronti dell’INPS, non recando alcuna censura alla statuizione della sentenza d’appello che ha escluso la legittimazione passiva dell’INAIL; ne consegue che la mera denuntiatio litis all’Istituto assicuratore non vale a configurare la proposizione di un’impugnazione anche nei confronti di tale soggetto, ed esime, per cio’ stesso dal provvedere sulle spese del presente giudizio nei suoi confronti, nonostante la partecipazione del difensore all’udienza di discussione.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il diritto al beneficio previdenziale sia subordinato ad una esposizione all’amianto superiore, in intensita’, ai valori di concentrazione della sostanza nociva individuati nel D.Lgs. n. 277 del 1991.

3. Nel secondo motivo, con denuncia di vizio di motivazione, si contesta alla Corte di merito di avere acriticamente fatto proprie le conclusioni di una consulenza tecnica che contraddicono le vantazioni espresse dal medesimo ausiliare tecnico da essa nominato in altre controversie relative ad analoghe posizioni lavorative, trattandosi di colleghi di lavoro dei ricorrenti che operavano all’interno del medesimo stabilimento ed erano addetti ad identiche mansioni.

4. Il primo motivo non e’ fondato, avendo la sentenza impugnata correttamente applicato il principio – ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e al quale occorre fare riferimento nel caso in esame (non essendo in discussione la perdurante rilevanza delle norme vigenti anteriormente alla nuova normativa introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 46 come modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 326 del 2003, e, successivamente, dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132) – secondo cui “il disposto della L: n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo – pensionistico ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni va interpretato nel senso che l’esposizione all’amianto ivi prevista e’ identificabile con una esposizione superiore a 0,1 fibre per centimetro cubo, ossia al limite di concentrazione fissato, quale valore medio giornaliero su otto ore lavorative, dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3 (poi abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 5)” (cfr. di recente, tra tante, Cass. n. 3989 del 2008, n. 400 del 2007, n. 22422 del 2006, n. 16119 del 2005, n. 1384 del 2005).

5. Alla stregua di tale principio, il fatto costitutivo del diritto al beneficio per cui e’ causa e’ integrato dalla durata (ultradecennale) di una esposizione all’amianto superiore, per intensita’, ai valori limite indicati dalla legislazione prevenzionale di cui al D.Lgs. n. 277/91. A cio’ si deve aggiungere (vedi Cass. n. 4650 del 2009) che la verifica dell’avvenuto superamento della suddetta “soglia” di esposizione deve essere compiuta avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo lavorativo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle nuove disposizioni legislative che hanno ridisciplinato la materia) un ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio, anche tenuto conto del fatto che la L. n. 257 del 1992 espressamente riconosce il beneficio da essa introdotto per periodi di lavoro correlati all’anno.

6. Il secondo motivo e’ inammissibile.

Sotto un primo profilo, la proposta censura richiede la valutazione di consulenze tecniche di ufficio espletate in giudizi diversi da quello in oggetto, ma delle quali non si denuncia l’avvenuta rituale produzione nel giudizio di merito, necessaria, viceversa, secondo i principi (tra tante, Cass. sent. n. 28855 del 2008, n. 3102 del 2002, n. 12422 del 2000), per giustificare la deduzione di un vizio di motivazione in relazione al loro omesso esame in quella sede.

Per l’ipotesi poi (peraltro non specificata dai ricorrenti) che si tratti di relazioni tecniche formate e depositate solo successivamente al deposito della sentenza d’appello qui impugnata, basta rilevare che il sollecitarne, in questa sede, la diretta valutazione si risolve nella richiesta di una pronuncia sul fatto preclusa a questa Corte, in quanto sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione.

Quanto, infine, alla dedotta ingiustizia della valutazione compiuta dal consulente tecnico di ufficio nominato dalla Corte territoriale perche’ in contrasto con precise evidenze istruttorie, deve rilevarsi che il contenuto delle deposizioni testimoniali, che si dicono trascurate dal giudice d’appello, non risulta trascritto in ricorso e che l’inosservanza di quello che – per il principio di autosufficienza dell’atto – costituisce un preciso onere della parte, non consente a questa Corte di esprimere alcuna valutazione in ordine alla loro asserita decisivita’ (cfr., fra tante, Cass. n. 6972 del 2005, n. 4840 del 2006, n. 14973 del 2006, n. 653 del 2007, n. 11460 del 2007).

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione anche nei confronti dell’INPS, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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