Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18262 del 24/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.24/07/2017),  n. 18262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25396-2016 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO MANCINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. -,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, UGO

NUCCIARONE ed ANTONELLA TESTA;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di LARINO, depositato il 06/10/2016, emesso sul procedimento

iscritto al n. 6/2016 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Giacalone Giovanni, che chiede alla

Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere

il ricorso, annullare l’ordinanza impugnata e di emettere le

pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso al Tribunale di Larino, N.G. ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito, notificato il 24/11/2015 nell’interesse dell’Inps, avente ad oggetto il pagamento di contributi relativi alla gestione artigiani per un totale complessivo di Euro 10.013,37. A fondamento dell’opposizione ha dedotto che le somme pretese dall’Inps nascevano dal maggior reddito accertato dalla Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Campobasso per l’anno di imposta 2009 e che contro l’avviso di accertamento era stato proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso.

L’opponente ha sostenuto che, in pendenza del giudizio dinanzi alla commissione tributaria, l’Inps non poteva iscrivere a ruolo il credito alla luce del disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 che non distingue tra atto impositivo dell’Istituto e quello di altri soggetti. Solo all’esito della definizione dell’impugnazione dell’accertamento fiscale del maggior reddito dinanzi al giudice tributario l’Istituto avrebbe potuto provvedere ad iscrivere a ruolo l’importo relativo. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la nullità dell’avviso di addebito per difetto di motivazione e, in ogni caso, che il provvedimento fosse annullato in pendenza del ricorso dinanzi alla commissione tributaria.

L’Inps ha resistito rilevando, per quel che rileva in questa sede, che la pendenza di un giudizio di impugnazione contro l’accertamento eseguito da altro ufficio non poteva essere di ostacolo all’iscrizione al ruolo e che, in ogni caso, l’iscrizione a ruolo non costituisce l’unico modo per riscuotere il credito previdenziale, non sussistendo limiti all’accertamento giudiziale dello stesso in ogni momento.

Con ordinanza pronunciata in data 5/10/2016 il Tribunale di Larino ha disposto ai sensi dell’art. 295 c.p.c. la sospensione del processo fino alla definitiva statuizione sull’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle entrate, pendente dinanzi al giudice tributario.

Contro l’ordinanza il N. ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., articolato in due motivi; l’Inps ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c.; il Procuratore generale ha concluso per iscritto ex art. 380 ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. per mancanza di pregiudizialità in senso stretto tra il giudizio pendente dinanzi alla commissione tributaria e il giudizio di opposizione contro l’avviso di addebito per la diversità dei soggetti coinvolti, sicchè la sentenza emessa all’esito del giudizio tributario non potrebbe avere effetti vincolanti in quello previdenziale asseritamente pregiudicato;

con il secondo motivo, si denunzia violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., e si assume che l’ambito di applicazione dell’art. 295 c.p.c. è segnato dalla contemporanea pendenza in primo grado della causa pregiudicata e di quella pregiudicaria, sicchè la norma non può trovare applicazione tutte le volte che sulla causa pregiudicata sia intervenuta una sentenza di accoglimento; in tal caso è solo consentito al giudice di disporre la sospensione facoltativa, a norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2;

il ricorso è fondato;

la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale – la quale, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, art. 24, comma 3, permane qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice – non esonera il giudice dell’opposizione avverso la cartella esattoriale dall’esaminare il merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. 6/8/2012, n. 14149; v. Cass., 15/6/2015, n. 12333);

si è infatti affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass., n. 14149/2012, cit.), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (cfr., Cass. 19/1/2015, n. 774; Cass. 26/11/2011, n. 26395);

ora, pur a voler prescindere dalla diversità dei soggetti coinvolti nei due giudizi, giacchè l’INPS non è parte nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria – diversità soggettiva ritenuta generalmente ostativa alla possibilità di disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione ad avviso di addebito (cfr. Cass. 18/3/2009, n. 6554, che richiama Cass. 16960/2006; v. anche Cass. 298/15), – risultano decisive ai fini della soluzione delle questioni sollevate con il presente regolamento le considerazioni svolte da Cass. Sez. U., 19/6/2012, n. 10027, secondo cui, quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, non dipende più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti sospeso, avendo l’istituto della sospensione necessaria esaurito i suoi effetti, ed il rapporto di dipendenza tra le cause, che comunque permane, impone la valutazione, da parte del giudice della causa dipendente, dell’opportunità di sospensione di quest’ultima “sulla base della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere” (così in motivazione Cass., s. u. 10027/12 cit.);

il principio di diritto affermato, ribadito in numerosi precedenti di questa Corte uniformatisi alla richiamata pronunzia delle S.U., è quello alla cui stregua “Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2” (cfr., tra le tante, Cass. 7/7/2016, n. 13823, Cass. 5/9/2016, n. 17613, Cass. 17/7/2014, n. 16329, Cass. 18/3/2014, n. 6207, Cass. 24/5/2013, n. 13035, Cass. 19/9/2013, n. 21505, Cass. 9/1/2013, n. 375);

pertanto, in applicazione del suesposto principio di diritto, ed avuto riguardo alla circostanza che nel caso in esame, alla data della disposta sospensione, era già intervenuta sentenza della Commissione Tributaria di Campobasso (n. 319/2016 del 1/6/2016), l’istanza di regolamento di competenza proposta da N.G. ai sensi dell’art. 42 c.p.c. deve essere accolta, con conseguente annullamento dell’ordinanza di sospensione necessaria e rimessione della causa, ai fini della prosecuzione del giudizio, dinanzi al Tribunale di Larino – che provvederà anche in ordine alle spese del presente regolamento -, cui compete, per quanto detto, la valutazione sulla opportunità della sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al tribunale di Larino, cui rimette anche la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA