Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18262 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18262 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso 18514-2013 proposto da:
RUFINI DAVIDE C.F. RFNDVD67E15H501K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FATTORI
2018
1179

&

FATTORI

S.R.L.

CON SOCIO UNICO IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE N. 106, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO D’URSO, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 11/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 7915/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2013 R.G.N.

9262/2010.

RILEVATO che:
1.

con sentenza del 13.5.2013, la Corte d’appello di Roma

respingeva il gravame proposto da Rufini Davide avverso la
pronuncia del locale Tribunale che aveva rigettato le domande del
predetto, volte all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato

alla condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze
retributive;
2. la Corte, disattese l’eccezione d’improcedibiltà del gravame e
l’eccezione di prescrizione sollevate dalla società, per quel che rileva
nella presente sede, osservava che le risultanze documentali
deponevano univocamente nel senso dell’autonomia del rapporto
intercorso tra le parti, remunerato esclusivamente con provvigioni e
svincolato

da

obblighi

specifici,

salvo quelli

derivanti

dal

coordinamento con l’attività della società, e che nella scrittura
dell’8.10.1999, denominata contratto d’agenzia, si leggeva che
oggetto dell’incarico era l’attività di promozione finalizzata alla
conclusione di contratti rientranti nell’oggetto dell’attività della
preponente secondo le istruzioni generali di questa, che gli ordini si
intendevano acquisiti salvo approvazione della casa e che le
provvigioni pattuite erano state regolarmente pagate; evidenziava,
poi, come in presenza di uno schema contrattuale scelto dalle parti
(contratto di agenzia) la deviazione dello stesso doveva scaturire da
una prova rigorosa, che nella specie era mancata;
3. di tale decisione domanda la cassazione il Rufini, affidando
l’impugnazione ad unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la
società.
CONSIDERATO che :

presso l’autosalone della società Fattori & Fattori a r. I. in Roma ed

1. viene dedotta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,
nn. 3 e 5, c.p.c., degli artt. 115, 116, 112 c.p.c., 2697 c.c. e 24 Cost.
nonché vizio di motivazione, rilevandosi che l’esistenza di un potere
direttivo, disciplinare e di controllo da parte della società era emerso
delle risultanze istruttorie (prova per testi) del giudizio di primo

base della natura dell’attività e delle prove documentali; si evidenzia
come la decisione del giudice del merito era stata fondata unicamente
sul nomen iuris del contratto, senza alcuna attenzione alle circostanze
concrete determinanti di cui alle ulteriori risultanze istruttorie; si
riporta il contenuto delle deposizioni dei testi, rilevandosi la
contraddittorietà delle deposizioni dei testi della resistente società,
non adeguatamente valutata, nonché la stessa contraddittorietà
dell’affermazione della Corte in ordine al dovere di osservanza, da
parte dell’agente, delle istruzioni impartite dal datore di lavoro; viene,
infine, richiamata giurisprudenza di legittimità a conforto dell’assunto
ricostruttivo circa la natura del rapporto;
2. con riferimento al punto centrale della censura formulata nei
termini esposti, occorre specificamente avere riguardo a quanto più
volte affermato da questa Corte, ai fini della distinzione tra lavoro
autonomo e subordinato, in merito alla necessità di non prescindere
dalla volontà dei contraenti, con la precisazione che, se pure sotto
questo profilo va tenuto presente il “nomen iuris” utilizzato dalle
parti, questo però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi
conto, altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle
stesse, del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla
conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2), la cui
valutazione è necessaria anche per l’accertamento di una nuova,
diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa
attuazione e diretta a modificare singole clausole e, talora, la stessa

2

grado, laddove la Corte si era limitata a decidere esclusivamente sulla

natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista e che, pertanto, in
caso di contrasto tra iniziali dati formali e successivi dati fattuali,
questi assumono necessariamente un rilievo prevalente (cfr., tra le
altre, Cass. 2.4.2002 n. 4682 Cass. 9.3.2004 n. 4797; cass. 7
ottobre 2004, n. 20002);

è, invero, unanimemente attestata nel ritenere che essa non può
assumere valore dirimente di fronte ad elementi fattuali – quali la
previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e
continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento
tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le
esigenze aziendali, che costituiscono indici rivelatori della natura
subordinata del rapporto -; a ciò è stato aggiunto, ad ulteriore
precisazione, che il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia,
esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con
altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici,
reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa,
mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice
coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma
deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore
nell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. 8 aprile 2015, n.7024; Cass.
21 ottobre 2014, n. 22289, che, con riferimento al lavoro a progetto,
ha ritenuto rilevante ai fini della qualificazione del rapporto il suo
concreto atteggiarsi; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524, che ha ribadito
il medesimo concetto con riguardo ad un contratto di associazione in
partecipazione, nonchè Cass., 27 febbraio 2007, n. 4500, secondo cui
la cosiddetta autoqualificazione del rapporto, pur costituendo un
elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo
decisivo ove la stessa non risulti in contrasto con le concrete modalità

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3. sulla qualificazione data dalle parti al contratto la giurisprudenza

di svolgimento del rapporto medesimo; Cass. 5 luglio 2006, n.
15327);
4. in definitiva, sia allorché le parti, pur volendo attuare un rapporto
di lavoro subordinato, a) abbiano simulatamente dichiarato di volere
un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale

abbia tradito la vera intenzione delle parti, c) sia infine nell’ipotesi in
cui, dopo avere voluto realmente il contratto di lavoro autonomo,
durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti
concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di passare ad un
effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della
subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l’esatta
qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente
al comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto
stesso. Tale conclusione si pone come logica conseguenza del
principio dell'”indisponibilità del tipo contrattuale”, più volte affermato
dalla Corte Costituzionale, in forza del quale “… non è consentito al
legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro
subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove
da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste
dall’ordinamento…” e “…a maggior ragione non sarebbe consentito al
legislatore di autorizzare le parti ad escludere, direttamente o
indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità
della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti
che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto
subordinato” (cfr. C. Cost. 29.3.1993 n. 121 e 31.3.1994 n. 115)
4. poste tali premesse, è sufficiente osservare che nella sua
determinazione il giudice del gravame, sia pure in modo sintetico, ha,
coerentemente a tali principi, tenuto conto, nel pervenire
all’affermazione della sussistenza di un rapporto di agenzia, della
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inderogabile in materia, b) sia nel caso in cui l’espressione verbale

presenza dei connotati propri di tale tipo contrattuale, ed ha
considerato che il Rufini era stato preposto a tutti gli affari di una
certa specie per un certo tempo, in coordinazione con l’attività del
preponente, circostanze decisive che hanno condotto ad una
pronunzia conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato;

di deviazione dallo schema contrattuale e di un divario dalle regole e
principi del rapporto di agenzia, sul rilievo che anche in tale rapporto
sussistono poteri di etero-conformazione e di controllo (del
preponente) ed obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni
nell’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto;
6. peraltro, vanno disattese le censure riferite alla violazione degli
artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., posto che
un’autonoma questione di malgoverno può porsi solo allorché il
ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della
decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di
fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto
ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di
prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il
suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia
considerato come facenti

piena

prova,

recependoli senza

apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a
valutazione; – abbia invertito gli oneri probatori.

E poiché, in realtà,

nessuna di tali situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le
relative doglianze sono mal poste. Nella specie, la violazione delle
norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero
confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Di tal
che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si
risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa
e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non

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5. si è adeguatamente valorizzata la mancanza di una prova rigorosa

consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di
vizio di motivazione;
7. deve, poi, ulteriormente rilevarsi che le censure, con riferimento al
denunciato vizio di motivazione, mal dedotto rispetto alla nuova
formulazione dell’art. 360 n. 5, applicabile alle sentenze pubblicate

non consentita nella presente sede di legittimità, in coerenza con
quanto osservato da Cass. n. 8053/14 delle S.U. riguardo ai limiti
della denuncia di omesso esame di una

questio facti;

8. il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, dovendo il
ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo
comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., indicare il
“fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale
fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori
non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso
in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie;
9.

alle svolte

consegue

considerazioni

la

declaratoria

di

inammissibilità del ricorso;
10.

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la

soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo;

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dopo il 12.9.2012, mirano a sollecitare una rivisitazione del merito,

11. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115 del 2002;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità

del ricorso.

Condanna il

legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3500,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al
rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.13, commalbis, del
citato D.P.R..
Così deciso in Roma, in data 21 marzo 2018

ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di

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