Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18262 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., nonche’ mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Societa’ di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO,

CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

LILIO 65, presso lo studio dell’avvocato MOZZI VINCENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TEDESCO GIORGIO, giusta mandato

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

GE.RI.CO. S.P.A., CA.RIS.BO. S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 280/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/09/2007 R.G.N. 802/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7 settembre 2007 la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado impugnata da B.S., ha accolto le opposizioni che costei aveva proposto nei confronti dell’INPS, nonche’ della Ge.Ri.Co. sp.a. e della Ca.Ris.Bo. s.p.a., queste ultime due concessionarie del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Bologna, avverso le cartelle di pagamento per contributi e somme aggiuntive dovuti alla gestione artigiana per l’anno 1999 e per l’anno 1998, rispettivamente per L. 3.009.471 e per L. 2.777.698.

In relazione all’opposizione avverso la prima cartella di pagamento, dichiarata inammissibile dal Tribunale perche’ proposta oltre il termine dei quaranta giorni previsto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 – e’ questa l’unica questione che qui ancora interessa -, la Corte territoriale ha ritenuto che il suddetto termine non puo’ essere considerato perentorio, non comminando la norma alcuna decadenza dall’impugnazione del ruolo per la sua tardiva proposizione.

La cassazione della sentenza e’ domandata dall’Istituto, con ricorso basato su un motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, per il quale e’ stato formulalo il rituale quesito di diritto, l’INPS denuncia violazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ar. 24 e dell’art. 152 cod. proc. civ., e deduce che gia’ il precedente sistema delineato dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2 convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevedeva che le opposizioni avverso il ruolo emesso sulla base di titoli esecutivi dovevano essere proposte entro il termine, esplicitamente definito perentorio, di cui al comma sesto del medesimo articolo. Ad affermare la natura perentoria del termine in esame, non osta una mancata espressa previsione in proposito della norma, poiche’, sebbene l’art. 152 cod. proc. civ. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa non disponga diversamente, non si puo’ da detta norma dedurre che in mancanza di una esplicita dichiarazione in tal senso, debba escludersi la perentorieta’ del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal tenore della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio. Essendo la ratio e la funzione del sistema quella di rendere non piu’ contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e di consentire mediante ruoli esecutivi una rapida riscossione del credito, non vi era ragione che il legislatore con la citata L. n. 46 del 1999, modificasse radicalmente la disciplina.

Il ricorso e’ fondato.

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone al comma 1, “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”;

al comma 5, “Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente puo’ proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario”;

al comma 6, “Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e’ regolato dall’art. 442 c.p.c. e segg.. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro puo’ sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi”.

Sulla questione posta dall’Istituto con il motivo in esame, la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 14 aprile 2010 n. 8900, 5 febbraio 2009 n. 2835, 1 luglio 2008 n. 17978, 12 marzo 2008 n. 6674, 25 giugno 2007 n. 14692, Cass. 27 febbraio 2007 n. 4506) e’ consolidata nel senso della natura perentoria del termine stabilito dal citato art. 24, comma 5 la quale detta disposizioni concernenti le iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.

Le argomentazioni svolte dalla pronuncia qui impugnata, che ha deciso in modo difforme dal riferito orientamento, sono state gia’ esaminate nelle precedenti occasioni in cui questa Corte si e’ occupata della questione.

E lo stesso deve evidenziarsi per quelle svolte dalla B. in controricorso, laddove sostiene che la tesi della perentorieta’ del termine porterebbe alla formazione di un titolo esecutivo (non di formazione giudiziale) immodificabile ed incontrovertibile, senza possibilita’ di alcuna verifica giudiziale e sulla base della sola autodichiarazione dell’ente.

In relazione a tale profilo di censura, pure considerato nelle pronunce innanzi indicate, si deve aggiungere quanto sottolineato dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 111 del 29 marzo 2007.

Nel ritenere la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale del citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 sollevata da giudice remittente perche’ attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l’ente puo’ conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, la Corte Costituzionale ha rimarcato che “non e’ irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilita’ derivante dal procedimento che ne governa l’attivita’, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall’altro lato, e’ rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilita’, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilita’ di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/o dell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell’onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non gia’ formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione”.

In ordine alla perentorieta’ del termine in questione, pure avallata dalla giurisprudenza costituzionale, si devono quindi richiamare le considerazioni gia’ svolte da questa Corte, e in particolare che non e’ ostativa a tale qualificazione la mancanza di un’espressa previsione della sua perentorieta’, in quanto anche se l’art. 152 cod. proc. civ., dispone che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, il giudice deve comunque indagare se, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, un termine, pur non espressamente dichiarato perentorio, debba comunque essere osservato a pena di decadenza; che le caratteristiche del processo instaurato con l’opposizione impongono di qualificare perentorio il termine previsto per proporla, perche’ diretto a rendere non piu’ contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito medesimo; che priva di decisi vita e’ l’abrogazione del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2 convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, il quale espressamente definiva come perentorio il termine per impugnare la cartella esattoriale, dovendosi rilevare che la normativa dettata dal citato D.Lgs. n. 46 del 1999 non ha inteso innovare la natura e le funzioni del procedimento di riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, e che anzi la natura perentoria del termine di cui si discute ne risulta confermata; che la perentorieta’ del termine di opposizione non preclude all’interessato di contestare la sussistenza del credito contributivo fatto valere dall’ente previdenziale.

Va percio’ accolto il ricorso dell’INPS e si deve affermare il principio che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 per proporre opposizione nel merito, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un’espressa indicazione in tal senso”.

Cassata la sentenza impugnata, si deve dichiarare l’inammissibilita’ dell’opposizione alla cartella di pagamento per L: 3.009.471.

Riguardo alle spese processuali, quelle concernenti i giudizi di merito vanno integralmente compensate fra le parti, in considerazione del parziale accoglimento dell’opposizione proposta (avverso l’altra cartella di pagamento), mentre quelle relative al giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilita’ dell’opposizione alla cartella di pagamento per L. 3.009.471; compensa integralmente fra l’INPS e la B. le spese dei giudizi di merito e condanna la resistente al pagamento in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 14,00 per esborsi e in Euro 800,00 (ottocento/00); nulla per le spese dell’intero processo nei confronti delle parti non costituite.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA