Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18261 del 06/09/2011

Cassazione civile sez. II, 06/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 06/09/2011), n.18261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3652-2006 proposto da:

R.E. (OMISSIS), R.M.G.

(OMISSIS), R.G. (OMISSIS), R.

G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato PANUCCIO ALBERTO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

F.G., A.P., RU.GI., R.

A., A.F., r.g., ru.gi.;

– intimati –

sul ricorso 5184-2006 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE CAROLINA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCAGLIONE FRANCESCO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

R.G., A.F., RU.GI., R.

M.G., ru.gi., R.E., R.

A., RU.GA., A.P., r.g.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 205/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 12/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato PANNUCCIO Alberto difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato SCAGLIONE Francesco difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale per quanto di ragione; rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.5.1998 R.E., Ru.Ga., R.A., R.G., R.M. G., A.F., A.P., Ru.

G. e N.E., nella qualità di procuratrice generale di ru.gi. e r.g., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Locri, P.G. chiedendo di essere riconosciuti proprietari, per intervenuta usucapione, di un opificio per la produzione di laterizi, inattivo da diversi anni, sito in agro di (OMISSIS).

Deducevano di aver esercitato per oltre 20 anni il possesso su detto immobile, pervenuto al loro dante causa, Ru.Ga., in forza di atto di vendita 7.4.1920, stipulato da quest’ultimo con il dante causa del convenuto, Al.Gi., atto che non era stato possibile trascrivere in quanto erano emerse delle irregolarità.

Si costituiva il F. sostenendo che gli attori avevano la mera detenzione del bene rivendicato, in virtù di un contratto di affitto ultraventennale del 20.4.1920, stipulato dal loro dante causa con il suo nonno materno, con atto notarile regolarmente trascritto.

Con sentenza 5.11.2001 il Tribunale rigettava la domanda condannando gli attori alle spese di lite.

Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano appellato cui resisteva il F.. Con sentenza 10.10.2005 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l’appello con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.

Rilevava che correttamente, il giudice di primo grado aveva qualificato come preliminare di vendita e non come vendita la scrittura 7.4.1920 intercorsa fra i rispettivi danti causa delle parti; che l’atto pubblico del 20.4.1920 con cui Al.

G., dante causa del F., aveva concesso a Ru.Ga., dante causa degli appellanti, a titolo di locazione per la durata di anni 29, lo stesso appezzamento di terreno oggetto del primo contratto, confermava come le parti non ne avessero voluto trasferire immediatamente la proprietà ed implicava l’avvenuta risoluzione consensuale di detto preliminare di vendita; gli appellanti non avevano comunque provato il mutamento della detenzione in possesso ex art. 1341 c.c., comma 2 nè la prova da loro richiesta e non ammessa era idonea tal fine.

Tale decisione veniva impugnata da E.R., Ru.

G., R.G., R.M.G. con ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Resiste F.G. con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 1372 e 1376 c.c., in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1374 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, inerente la qualificazione giuridica del contratto 7.4.1920, intercorso tra Gi.Al. e Ru.Ga., danti causa delle parti; contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, detto contratto non aveva natura di preliminare di vendita, desumendosi dalle espressioni letterali adoperate dai contraenti: “il sig. Al. vende al Sig. R. che acquista” l’effetto traslativo della proprietà del bene; nè tale effetto reale era escluso dalla clausola che prevedeva la successiva formalizzazione con atto pubblico del contratto;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1376 e 1350 c.c., per avere i giudici di appello escluso l’avvenuto trasferimento della proprietà con la scrittura privata del 7.4.1920 in forza del successivo contratto di affitto stipulato fra dette parti in data 20.4.1920, attribuendo allo stesso un implicito effetto risolutivo consensuale del precedente contratto, pur in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam;

3)violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 e 1158 c.c.; omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il possesso a titolo di usucapione era desumibile dal fatto che il terreno era rimasto nella piena disponibilità degli attori per altri 40 anni, dopo la scadenza del termine di 29 anni, stabilito come durata del contratto di affitto, senza che fosse stato corrisposto alcun canone e nel totale disinteresse di Al.

G. e dei suoi aventi causa; il mutamento della detenzione in possesso era, inoltre, provato dell’accatastamento dell’immobile a nome del dante causa degli attori e della relativa inserzione nelle loro dichiarazioni di successione; al riguardo la Corte di appello aveva omesso ogni motivazione sugli effetti derivanti dalla trascrizione delle dichiarazioni di successione che ne comportava la conoscibilità da parte del possessore formale.

Preliminarmente vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335c.p.c., il ricorso principale e quello incidentale condizionato in quanto proposti contro la stessa sentenza.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti invocano, sostanzialmente, una diversa qualificazione giuridica del contratto sulla base di un’interpretazione delle clausole contrattuali divergente da quella del giudice di appello, contestando, fra l’altro, che la scrittura del 7.4.1920 fosse stata redatta e sottoscritta da un Notaio, come ritenuto invece nella sentenza impugnata in relazione al tenore della parte iniziale delle medesima scrittura. Orbene, i ricorrenti non hanno trascritto il testo integrale di detta clausola notarile, ma hanno riportata solo alcune parziali espressioni. Sotto tale profilo il primo motivo di ricorso è privo di autosufficienza, stante la mancata integrale trascrizione del contenuto iniziale della scrittura privata (Cfr. Cass. n. 3075/2006; n. 732/2003) in base al quale la Corte territoriale ha escluso che il contratto del 7.4.1920 avesse trasferito il diritto di proprietà, rilevando che il notaio presente, in tale ipotesi, avrebbe potuto autenticare le firme e rendere l’atto immediatamente trascrivibile. Privo, di fondamento è la seconda doglianza avendo la Corte territoriale ravvisato, con statuizione interpretativa, l’implicita risoluzione consensuale della promessa di vendita, avuto riguardo al fatto che l’ Al. aveva concesso al R. a titolo di locazione, con atto scritto-notarile, per la durata di 29 anni, lo stesso appezzamento di terreno oggetto del primo contratto;

osservavano al riguardo i giudici di appello che “ove il promissario acquirente non avesse consentito a tale risoluzione, avrebbe potuto ottenere l’esecuzione giudiziale dell’obbligo di contrarre, sul presupposto del contenuto promissorio, ovvero la verifica giudiziale delle firme, sul presupposto del contenuto reale”.

A fronte di tale corretta e logica motivazione, non è consentito, in sede di legittimità un diverso accertamento della volontà dei contraenti, trattandosi di indagine in fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile solo quando la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal Giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto o per violazione delle regole di ermeneutica stabilite dagli artt. 1362 e segg. c.c.; nella specie, peraltro(i ricorrenti non hanno specificato quali di dette regole sarebbero state violate.

Del pari infondata è la terza censura avendo la Corte di merito escluso, con motivazione esente dai vizi logici ed errori di diritto, che le circostanze di fatto indicate dai ricorrenti potessero configurarsi come atti di interversione della iniziale detenzione in possesso. In particolare , quanto al mancato rilascio del fondo alla scadenza ed al mancato pagamento del corrispettivo per l’ulteriore detenzione da parte del locatario, la sentenza impugnata dava atto che gli appellanti non avevano provato di non aver corrisposto il canone locativo, posto che detto mancato pagamento era contestato dalle controparti; osservava, poi, che non potevano configurarsi come atti di opposizione del possessore nè “l’avvenuto accatastamento dell’immobile a nome del dante causa degli appellanti nè l’inserzione dì esso nelle dichiarazioni di successione dei loro danti causa”,trattandosi di fatti inidonei a rendere palese al proprietario l’intenzione dei locatori di sostituire alla detenzione il possesso. Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza della S.C. che, in materia di interversione della detenzione in possesso, richiede il compimento di attività che diano il segno inequivocabile e riconoscibile dall’avente diritto , dell’intenzione del detentore iniziale di esercitare il potere sulla cosa, esclusivamente in nome proprio, vantando il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n. 12968/2006).

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

E’ assorbito il ricorso incidentale condizionato con cui il F. chiedeva, nell’ipotesi che fosse stato ritenuta la natura reale del contratto 7.4.1920, che fosse rilevato il mutamento, in primo grado, della domanda di parte attrice che aveva sostituito il titolo contrattuale a quello usucapativo, quale fondamento della propria pretesa, avanzando, peraltro, per la prima volta in appello, la denuncia di nullità per simulazione del contratto di locazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2011

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