Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18261 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 02/09/2020), n.18261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24333-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5093/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello dell’INPS perchè tardivamente proposto;

a tale riguardo, ha osservato come la sentenza di primo grado fosse stata notificata al difensore dell’INPS, presso la sede dell’Ufficio legale indicata dall’Istituto nel giudizio di primo grado (in via Amba Aradam), il 23.9.2015 ed il gravame proposto il 17.12.2015, in violazione del termine breve (di giorni 30); la Corte di appello ha anche osservato che la variazione, nelle more intervenuta, della sede legale dell’INPS non fosse stata comunicata;

avverso la decisione, propone ricorso l’INPS con un unico ed articolato motivo;

resiste con controricorso, C.C.;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un unico ed articolato motivo l’INPS – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – deduce la nullità della sentenza per error in procedendo nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., dell’art. 327c.p.c., dell’art. 156c.p.c., comma 2, e dell’art. 359 c.p.c.; l’Istituto assume l’erronea statuizione di inammissibilità dell’appello; deduce l’inidoneità della notificazione della sentenza di primo grado a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto effettuata al “vecchio” indirizzo del difensore domiciliatario e non presso il nuovo indirizzo; osserva che è onere del notificante procedere alle necessarie verifiche in ordine all’eventuale variazione dell’indirizzo del domiciliatario cui notificare l’atto processuale;

giudica il Collegio il ricorso infondato;

devono premettersi le seguenti circostanze di fatto, definitivamente accertate:

– l’INPS si è costituito in primo grado e ha indicato, quale domicilio del difensore, avv.to Manno, la sede legale dell’Istituto in (Roma) via Amba Aradam (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

– l’indirizzo del difensore (id est: la sede legale dell’INPS), nelle more del giudizio di primo grado, è stato “trasferito” (da Roma, via Amba Aradam n. 5, a Roma, via Cesare Beccaria n. 29);

– la variazione non è stata “ritualmente” comunicata in giudizio (v. pag. 2, 4 cpv. della sentenza impugnata). A tale riguardo, deve osservarsi come detta statuizione non sia stata specificamente contrastata dall’INPS, secondo le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., n. 4, ed è principio di questa Corte che “in tema di notificazione della sentenza impugnata, ove nel corso del giudizio si sia verificata una variazione del domicilio eletto, è necessario, affinchè tale variazione possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, che sia garantita alla controparte la legale conoscenza dell’atto, sicchè, ove la stessa non avvenga nel corso dell’udienza con relativa verbalizzazione, deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento” (Cass. n. 807 del 2016);

– infine, la notifica dell’atto di appello è stata accettata dall’INPS, in via Amba Aradam 5;

in relazione ad altre fattispecie, si è ritenuto (v. Cass. n.14054 del 2016) che ” in caso di ente (nella specie l’INPS) rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale”; il principio è ribadito anche da Cass. n. 3145 del 2019 (che richiama, anche, Cass. n. 18267 del 2015 e Cass. nr. 20412 del 2013) dove si afferma che “la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a tale procuratore e nel domicilio del medesimo per cui, qualora l’INPS si sia costituita in giudizio eleggendo domicilio presso l’ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale ufficio nei riguardi dell’Istituto, anzichè del procuratore nominato”;

il caso che occupa presenta evidenti diversità in quanto la notifica è stata effettuata presso il luogo del domicilio eletto in primo grado, con indicazione del procuratore domiciliatario ed è stata accettata dall’INPS;

dall’avviso di ricevimento (il cui esame è consentito alla Corte dalla natura del vizio denunciato) risulta che la sentenza è stata notificata all'” Istituto nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te pro tempore, in via Amba Aradam n. 5, Roma, c/o l’avv.to Manno”; la notifica è stata consegnata ed accettata dall’Istituto, risultando ricevuta da dipendente in qualità di “addetto alla ricezione atti”;

il descritto procedimento notificatorio è, dunque, valido: la notifica dell’atto, effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado, in persona del procuratore costituito, ed accettata dal consegnatario, è efficace e, come tale, idonea a stabilire il contraddittorio; l’intervenuta variazione della sede dell’ufficio del difensore, nelle more del giudizio, non comunicata, resta dunque irrilevante (v., di recente, anche ord. Cass. n. 10480 del 2020 in caso analogo);

a tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che è pertanto immune dai rilievi mossi;

il ricorso va rigettato con le spese liquidate secondo soccombenza, con attribuzione all’avv.to E. Ferrari Morandi, che si dichiarata antistataria;

deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

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