Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18260 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.24/07/2017),  n. 18260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29575-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

FRANCESCO TANCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 587/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 14/9/2015, la Corte di appello di Milano ha accolto l’appello proposto da M.M. contro la sentenza del tribunale che aveva rigettato l’opposizione dell’appellante avverso le cartelle esattoriali con le quali l’Inps aveva richiesto il pagamento di contributi alla Gestione commercianti;

la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’iscrizione dell’opponente, in qualità di socia amministratrice di una s.r.l., alla gestione commercianti sul rilievo che la mera attività di riscossione di canoni di locazione è inerente al godimento di beni immobili e non configura esercizio di attività commerciale;

contro la sentenza, l’Inps, anche in qualità di procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, cui resiste la M. con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 così come modificato dalla L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 e ss., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2082,2462,2468,2475,2476 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Istituto ritiene che, alla luce del complessivo quadro normativo e delle circostanze di fatto acquisite al processo, – qualità di socia unica della M., mancato svolgimento di altre attività lavorative da parte sua, assenza di dipendenti della società o di altri soggetti incaricati del compimento degli atti di gestione della società, oggetto sociale (costruzione e manutenzione industriale e civile, movimento terra, appalto… costruzione e ristrutturazione di immobili…pianificazione amministrativa, economica e finanziaria, connessa alla costruzione alla compravendita di immobili…) -, emergeva evidente la natura imprenditoriale e non già di mero godimento dell’attività svolta dalla società, in assenza di prova contraria offerta dall’opponente; inoltre, la sua qualità di unico socio amministratore induceva la presunzione che l’attività di gestione fosse svolta solo da quest’ultima con caratteri di abitualità, in assenza di prova che essa fosse stata compiuta da terzi;

il motivo è infondato;

secondo l’indirizzo che può dirsi ormai consolidato, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale;

la corte territoriale, con una valutazione supportata da una motivazione adeguata ed immune da vizi, ha accertato che la società di cui la odierna controricorrente era socia e amministratrice non svolgeva attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili, essendo la stessa limitata alla sola riscossione del canone di locazione di due dei quattro beni immobili di cui era proprietaria, essendo risultati gli altri non locati;

diventano così irrilevanti le circostanze di fatto evidenziate dal ricorrente, così come non è decisivo il rilievo che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

tale decisione è in linea con i principi già espressi da questa Corte (Cass., ord. 6/4/2017, n.9002; Cass. ord., 29/12/2016, n. 27376; Cass. 26/8/2016, n. 17370; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. 11/2/2013, n. 3145; 2013), secondo cui l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845/2010), e l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti;

anche sotto il profilo soggettivo, questa Corte – con riferimento alle società a responsabilità limitata (Cass. ord. 27/1/2017, n. 2151) – ha affermato il principio secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 la qualità di socio unico e amministratore di una s.r.l. non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto (v., pure, Cass. ord. n. 3145 del 2013, richiamata da Cass. 17643/2016 cit.);

tale prova, nel caso in esame, non è stata fornita;

pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;

le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo; sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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