Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18260 del 16/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 16/09/2016), n.18260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.M. Consulting s.r.l.;
– ricorrente non costituito –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 9148/14/12, depositata il 24/10/14.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da G.M. Consulting s.r.l. notificato il 24/4/2015 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 9/11/2015.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito, in favore della controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo notificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016