Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18260 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18260 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 17780-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
Z018
1155

RAZZINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO
RUSSILLO, che lo rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/07/2018

avverso

la

sentenza n.

3651/2012 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2012 r.g.n y

11195/2008.

RG 17780/13

RILEVATO CHE

Con ricorso 6.3.06, Francesco Razzino, dipendente di Poste Italiane
s.p.a., adiva il Tribunale di Napoli lamentando la sua perdurante
adibizione a mansioni ‘inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza, ed
accertate dalla precedente sentenza n. 5890\00 del medesimo
Tribunale (attività di installazione, manutenzione e disattivazione di

chiedendo la condanna della società al risarcimento del danno alla
professionalità subito.
Il Tribunale, con sentenza del 20.12.07, accoglieva la domanda,
condannando la società Poste al risarcimento del danno richiesto.
Avverso tale sentenza proponeva appello Poste; resisteva il Razzino.
Con sentenza depositata il 3.7.12, la Corte d’appello di Napoli rigettava
il gravame, ritenendo del tutto inferiori le mansioni affidate al Razzino
a seguito della citata sentenza n. 5890\00 del Tribunale di Napoli e
provato, quanto meno in via presuntiva, il lamentato danno alla
professionalità.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste,
affidato a quattro motivi, cui resiste il Razzino con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO
Che con il primo motivo la società ricorrente denuncia la omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia
(art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), lamentando che la sentenza
impugnata aveva ritenúto erroneamente non contestate le mansioni da
ultimo assegnate al lavoratore, in tesi dequalificanti, laddove la società
aveva dedotto in sede di costituzione in appello, che a fronte delle
dedotte mansioni tecniche svolte dal lavoratore prima dell’8.2.1999,
quelle di ripartizione della corrispondenza svolte sino al 21.5.2006
riguardavano in realtà la video codifica; che successivamente il Razzino
era stato assegnato alla soppressione dell’ex ETM e con decorrenza
8/2/1999 alle seguenti mansioni: CMP Napoli: dal 5/2/1999 al

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apparecchiature anche complesse; meccanizzazione postale), e

RG 17780/13

21/5/2006 ripartizione della corrispondenza meccanizzata; CMP Napoli:
dal 22/5/2006 attività di videocodifica.
2.- Che con il secondo motivo la società denuncia una insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia
(art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), lamentando che la sentenza
impugnata non valutò l’impossibilità di affidare al Razzino le mansioni
da questi precedentemente svolte, causa la riorganizzazione aziendale

2.1- Che i primi due, motivi, esaminabili congiuntamente stante la loro
connessione, sono inammissibili: il primo perché denuncia come vizio
motivo (art. 360, co.1, n. 5) una violazione di norme processuali (co.l.
n. 4 c.p.c.); in ogni caso, entrambi, in quanto diretti a censurare la
congrua motivazione al riguardo adottata dalla Corte di merito, e prima
ancora dal Tribunale, senza chiarire adeguatamente le ragioni per cui
essa sarebbe erronea.
Che la Corte di merito ha in particolare evidenziato che il Tribunale
aveva accertato che le mansioni successivamente assegnate al Razzino
erano deteriori rispetto a quelle precedentemente svolte sino all’8.2.99,
e che le relative deduzioni del ricorrente non erano state
adeguatamente contestate da Poste in primo grado. A nulla rileva
pertanto quanto la società deduce di aver esposto nella memoria di
costituzione in appello, né le generiche circostanze in tesi dedotte con
la memoria di costituzione in primo grado, atti che peraltro non
risultano depositati ex art. 369, co.2, n. 4 c.p.c.
Che in ogni caso no -i è adeguatamente esposto dalla società perché le
mansioni indicate come svolte dal Razzino dal febbraio 1999 fossero
equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.
Che entrambe le censure, e segnatamente la seconda, sono poi redatte
mediante assemblaggio di parti espositive e riproduzione fotostatica dei
precedenti scritti difensivi, affidando alla Corte la selezione delle parti
rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al
giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716)
3.-Che con il terzo e quarto motivo la società denuncia la violazione
dell’art. 2697 c.c., quanto al risarcimento del danno riconosciuto,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
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e la soppressione di tali mansioni.

RG 17780113

fattó controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5
c.p.c.)., quanto al riconoscimento del danno ‘professionale lamentato.
Che i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi stante la loro
connessione, sono infondati. Deve infatti innanzitutto evidenziarsi che
nella specie non si ravvisa alcuna violazione del’art. 2697, che
ripartisce l’onere della prova e non già i risultati di essa. Nella specie la
sentenza impugnata ha applicato i principi enunciati nella nota

conforme giurisprudenza), secondo cui il danno alla professionalità
deve essere provato dal lavoratore, non esistendo nell’ordinamento un
danno normativo o in re ipsa, e tuttavia tale danno può essere provato
anche in via presuntiva, essendo le presunzioni un valido strumento di
prova, di rango non inferiore a quella testimoniale o documentale, che
possono essere impiegate anche in via esclusiva dal giudice per la
formazione del suo convincimento (cfr. altresì Cass. n.13819/2003;
Cass. n. 9834/2002, ..etc.), tenendo conto in particolare della durata e
gravità del demansionamento. Nella specie la sentenza impugnata ha
infatti accertato, alla stessa stregua del Tribunale, che il Razzino,
dapprima e per lunghi anni addetto a mansioni specializzate di
installazione, manutenzione e disattivazione di apparecchiature anche
complesse ed in particolare di manutenzione di impianti di
meccanizzazione postale necessitanti corrispondenti ed elevate
cognizioni tecniche, dal febbraio 1999 venne adibito a mansioni
elementari e ripetitive.
Che la Corte ha anche Valutato la gravità dell’inadempimento, la sua
lunga durata, per di più anche in presenza di provvedimenti
giurisdizionali emessi a tutela della professionalità del Razzino
(sentenza n. 5890\00 del medesimo Tribunale di Napoli).
4. Che la sentenza impugnata resiste pertanto alle censure mossele,
sicché il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la
soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno distratte in favore
del difensore del Razzino, dichiaratosi antecipante.

P.Q.M.

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sentenza resa a S.U. da questa Corte (n.6752\06, e successiva

RG 17780/13

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00
per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. G.
Russillo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02,
nel testo- risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art.13.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 20 marzo 2018

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

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