Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18260 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.U.L.T.- SINDACATO UNITARIO LAVORATORI TRASPORTI, COORDINAMENTO

PROVINCIALE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo

studio dell’avvocato FARANDA RICCARDO, che lo rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALITALIA S.P.A., ALITALIA AIRPORT S.R.L., in persona dei loro legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARAZZA MARCO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4845/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2005 r.g.n. 9195/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il SULT – Sindacato Unitario lavoratori Trasporti (risultato della fusione di vari sindacati, tra i quali il SULTA), coordinamento provinciale di Roma, chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 26 ottobre 2005, che ha respinto l’appello contro la decisione del Tribunale di Roma che aveva accolto l’opposizione proposta da Alitalia spa e Alitalia Airport spa contro il decreto che aveva ordinato ad Alitalia Airport spa di riconoscere la RSA SULTA presso l’unita’ produttiva di (OMISSIS) e di consentire l’esercizio di ogni consequenziale diritto sindacale derivante dalla legge.

All’interno di una controversia di piu’ ampia portata, il tema controverso riproposto in Cassazione e’ quello del diritto del SULTA (ora SULT) di costituire nell’unita’ produttiva di (OMISSIS) della societa’ Alitalia Airport una rappresentanza sindacale ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19.

La Corte, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il sindacato ricorrente non possa essere considerato tra i “firmatari di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unita’ produttiva” (art. 19, cit.), in quanto i contratti sottoscritti dal SULT indicati a sostegno del ricorso trovano applicazione alla societa’ Alitalia Airport per effetto del verbale di accordo (OMISSIS) tra Alitalia Airport e altre organizzazioni sindacali, non anche dal SULTA, verbale di accordo che aveva previsto il mantenimento di taluni trattamenti espressamente menzionati, a titolo individuale e quale condizione di miglior favore per il personale coinvolto nel passaggio da Alitalia ad Alitalia Airport.

La Corte ha concluso che si deve pertanto escludere il grado di rappresentativita’ necessario secondo l’art. 19, cit. laddove la operativita’ dei contratti collettivi non e’ indicativa della effettivita’ dell’azione del sindacato, mancando la partecipazione dello stesso alla formazione della normativa contrattuale quale espressione della specifica capacita’ del sindacato di porsi come interlocutore nell’iter decisionale di normative riguardanti istituti di particolare rilevanza nell’economi’a del rapporto di lavoro.

Il sindacato propone un unico motivo di ricorso. Alitalia spa e Al Italia Airport spa si difendono con controricorso.

IL ricorso denunzia violazione della L. 300 del 1970, artt. 19 e 28 e “motivazione carente” sul punto decisivo costituito dall’obbligo di riconoscimento della RSA. Il sindacato ricorrente ripropone quanto affermato nel decreto ex art. 28 e cioe’ che, quanto meno con riferimento a due contratti collettivi applicati in Alitalia Airport (accordo sulla anticipazione del TFR e accordo in tema di previdenza complementare) la partecipazione del SULTA non possa qualificarsi in termini di mera adesione formale.

Aggiunge che anche altri accordi sono stati sottoscritti dal SULTA all’esito di una trattativa con l’azienda.

Critica il ragionamento della Corte, che ha ritenuto non rilevanti tali sottoscrizioni perche’ si tratta di accordi che si applicano al personale di Alitalia Airport solo in forza dell’accordo del (OMISSIS) non sottoscritto dal SULT. Dopo aver riportato una parte del testo di tale accordo, il ricorrente sostiene che non e’ vero che i contenuti dell’accordo del (OMISSIS) siano determinati per relationem ed e’ irrilevante che tali accordi siano applicati in Alitalia Airport in conseguenza dell’accordo del (OMISSIS), in quanto cio’ che vale e’ solo il dato di fatto della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell’unita’ produttiva.

Nel controricorso si contestano tali tesi, sottolineando peraltro che il testo dell’accordo del (OMISSIS) riportato in ricorso contiene una omissione costituita dalla parte in cui l’accordo precisa che i contratti Alitalia si applicano “in questo senso a titolo individuale e quale condizione di miglior favore”. Il ricorso inoltre riporterebbe non correttamente il successivo punto 4, omettendo anche qui un pezzo di incisivo rilievo.

Il ricorso non e’ fondato.

La costituzione della RSA del SULT riguarda Alitalia Airport spa.

Alitalia Airport spa e’ societa’ distinta da Alitalia spa. Nello stesso ricorso sindacale si precisa che e’ stata costituita nel 2000 e ne fanno parte 1.000 lavoratori provenienti da Alitalia e 1.300 lavoratori provenienti da Aeroporti di Roma. L’attivita’ di Alitalia Airport spa e’ di assistenza passeggeri non di trasporto aereo e la societa’ applica, non il contratto collettivo nazionale per le imprese di trasporto aereo, ma il contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di gestione dei servizi aeroportuali.

E’ fuori discussione che il SULT non ha sottoscritto il contratto collettivo del (OMISSIS) applicato in azienda.

Il richiamo di tale contratto collettivo ad alcuni contratti collettivi applicati in Alitalia spa, sottoscritti anche del SULT, viene effettuato con la espressa precisazione che avviene a titolo individuale e quale condizione di miglior favore per i lavoratori provenienti da Alitalia.

In presenza di questo stato di cose non puo’ ritenersi che il SULT sia firmatario di contratti collettivi applicati nelle unita’ produttive di Alitalia Airport spa, come richiede l’art. 19 al fine di selezionare le rappresentanze sindacali aziendali titolari dei diritti previsti dal titolo terzo della L. n. 300 del 1970.

Cio’ non e’ consentito dal testo della norma, che richiede la sottoscrizione da parte del sindacato del contratto collettivo applicato in azienda e dalla ratio di tale richiesta, ben messa in evidenza dagli interventi della Corte costituzionale, costituita dalla effettivita’ della presenza sindacale in azienda.

Corte cost. n. 244 del 1996., in forza di questo ragionamento, ha richiesto una “interpretazione rigorosa” della fattispecie dell’art. 19, “tale da far coincidere il criterio con la capacita’ del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale”. Cio’ ha indotto a “non ritenere sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati” e a richiedere “una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto”.

Nel caso in esame manca tanto il dato formale della sottoscrizione del contratto applicato in azienda, che quello relativo alla piena partecipazione all’attivita’ che ha portato alla stipula del contratto.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali da porre a carico del ricorrente anche in considerazione della conformita’ delle sentenze emanate in sede di opposizione e di appello.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione alle controparti delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 35,00 Euro, nonche’ 3.000,00 Euro complessivi per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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