Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1826 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5264-2010 proposto da:

C.F. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1366/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 15/04/09, depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che C.F., con ricorso del 18 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 18 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contumacia del Ministro dell’economia e delle finanze, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 600,00, a titolo di equa riparazione, ed ha ritenuto equo compensare per intero le spese del giudizio “atteso l’accoglimento parziale della domanda e la lieve entità della somma riconosciuta”;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 3.875,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 3 marzo 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la C., asseritamente creditrice di differenze retributive e previdenziali, aveva proposto – con ricorso dell’11 giugno 1998 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 27 giugno 2007; c) che precedentemente, con ricorso del 22 marzo 2006, la C. aveva già adito la Corte di Napoli per il riconoscimento dell’indennizzo dal 1998 al 2006 e la Corte adita, con decreto del 31 maggio – 29 giugno 2006, le aveva riconosciuto l’indennizzo di Euro 4.781,00 per il periodo di irragionevole durata del processo presupposto, all’epoca ancora pendente, cioè dall’11 giugno 2001 al 22 marzo 2006; d) che, con il ricorso del 3 marzo 2008, la C. invocava l’ulteriore indennizzo per il periodo dalla data della deliberazione del precedente decreto (7 giugno 2006) alla data della pubblicazione della sentenza del T.a.r. (27 giugno 2007);

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato – richiamato il proprio precedente decreto del 31 maggio – 29 giugno 2006 -, ha determinato l’ulteriore periodo eccedente la ragionevole durata in un anno circa ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 600,00, calcolata in base ad un importo annuo di Euro 600,00.

Considerato che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la compensazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che la censura sub b) è assorbita;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie – caratterizzata dalla richiesta di integrazione a sei anni di irragionevole ritardo del precedente indennizzo già riconosciuto di Euro 3.875,00 per cinque anni -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato in Euro 1.000,00 per l’ulteriore anno circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 1.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 780,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Marra, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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