Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1826 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1826 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA

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sul ricorso iscritto al n. 28543-2016 R.G. proposto da:
RUZZARIN FRANCESCA, SACCO SANTE, elettivamente C. U.
domiciliati in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINA GRECO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO
MARIO SILVIO FIORIO;

ricorrenti

VENETO BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO
SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERIUCO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO
SIMEONE DEBONI, GIUSEPPE MERCANTI;

– resistente I.

3′

A. 4`)L9

Data pubblicazione: 24/01/2018

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di TREVISO, depositata il 03/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;

Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che chiede
dichiararsi la competenza del Tribunale di Treviso.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Treviso con ordinanza del 3 novembre 2016 ha
dichiarato l’incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa, con riguardo a
controversia vertente sull’azione di nullità di contratto di
intermediazione finanziaria e degli ordini di acquisto di azioni Veneto
Banca, con condanna alla restituzione della somma investita ed
accessori, e sull’azione subordinata di accertamento della violazione
degli obblighi di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 e condanna della banca al
risarcimento del danno pari all’investimento non andato a buon fine.
Contro l’ordinanza propongono regolamento di competenza gli
investitori, lamentando la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.
Resiste con controricorso l’intimata, che deposita pure la memoria
il ricorrente.
Il P.G., nelle proprie conclusioni, ha chiesto dichiararsi la
competenza del Tribunale di Treviso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Non va disposta l’interruzione del giudizio invocata dalla
controricorrente, per il principio secondo cui nel giudizio di cassazione
non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo (e multis, Cass.
29 gennaio 2016, n. 1757; 3 dicembre 2015, n. 24635; 31 ottobre 2011,
Ric. 2016 n. 28543 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

n. 22624; sez. un. 21 giugno 2007, n. 14385; v. pure, da ultimo, Cass.
15 novembre 2017, n. 27143 e 23 marzo 2017, n. 7477); nella specie,
inoltre, l’evento segnalato è intervenuto nel corso del giudizio di
legittimità a contraddittorio già instaurato.
2. — A sostegno del regolamento, i ricorrenti affermano che le

di Pordenone della banca il 24 maggio e il 7 giugno 2012, quando la
loro dante causa (di anni 89) acquistò 1.100 azioni di Veneto Banca
s.p.a. al prezzo di € 44.275,00, e che essi, unici eredi, agirono per la
violazione degli artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58 del 1998, per la mancanza di
un contratto scritto e per l’inadempimento a tutti gli obblighi
informativi.
Sostengono, dunque, i ricorrenti che l’oggetto della causa non
attiene a controversia societaria, onde la competenza non spetta al cd.
tribunale delle imprese, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
3. — Il ricorso è fondato.
Va premesso che la determinazione della competenza si opera in
forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto
stabilisce l’art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale (fra
le altre, Cass., ord. 9 novembre 2016, n. 22816; ord. 22 ottobre 2015,
n. 21547; ord. 18 aprile 2014, n. 9028; 18 febbraio 2014, n. 3845; 23
maggio 2012, n. 8189; 17 maggio 2007 n. 11415).
Si è anche chiarito (Cass., ord. 29 agosto 2017, n. 20508) che,
qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi
titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la
individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al
giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa
presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili.

Ric. 2016 n. 28543 sez. MI – ud. 05-12-2017
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operazioni in questione furono consigliate dal funzionario della filiale

Orbene, il Tribunale di Treviso ha affermato che, pur nell’ambito
di un acquisto a fini di investimento finanziario, vi fu costituzione di
rapporto sociale, onde ciò basta ad integrare i presupposti per la
competenza del giudice specializzato dell’impresa.
Tuttavia, sebbene alla disposizione dell’art. 3 cit. sia stata data da

specializzazione dei giudicanti evidenziato anche dalla restrizione del
numero dei tribunali competenti, onde sono attribuite alle sezioni
specializzate d’impresa le controversie relative ai “rapporti societan”, con
menzione esemplificativa, e le controversie relative al trasferimento
delle partecipazioni sociali “o ad ogni altro negoio avente ad oggetto le
partecimioni sociali o i diritti inerenti” (cfr. Cass., ord. 21 febbraio 2017, n.
4523; ord. 16 ottobre 2014, n. 21910) — le controversie di natura
bancaria relative ai contratti di investimento sono state da questa Corte
già escluse dall’ambito di applicazione della norma (Cass., ord. 4 aprile
2017, n. 8738).
In tale decisione si è affermato, ed ora si intende ribadire, che la
controversia afferente il rapporto di investimento finanziario, anche
quando avente ad oggetto azioni, esula dalla competenza del tribunale
specializzato in materia d’impresa.
Secondo la lettera e la ratio della disposizione in esame, invero, il
legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato — per
quanto qui rileva — le controversie relative alle società ed alle loro
vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di
moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero
continui distinguo.
Ma anche tale lettura estensiva deve rispettare, poi, i limiti di quella
lettera e di quella

ratio,

concorrenti nell’indicare la corretta

interpretazione: le quali, per quanto ora rileva, si concretano, da un
Ric. 2016 n. 28543 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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questa Corte interpretazione ampia — atteso l’intento del legislatore di

lato, nell’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a
partecipazioni sociali; e, dall’altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti
sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo
alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo
socio, nei suoi rapporti (sia pure “non più” o “non ancora” in corso)

Quando, invece, nessuna questione la controversia coinvolga, che
sia neppure indirettamente relativa al diritto societario — come per la
materia degli investimenti finanziari — l’interpretazione razionale della
disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario.
Ove, cioè, l’acquisto delle azioni abbia in modo non equivoco,
come nella specie, la natura di un investimento finanziario concluso
tra l’investitore/risparmiatore e l’istituto bancario, e l’attore prospetti la
violazione degli obblighi dell’intermediario poste dalle norme sui
contratti di investimento richiedendo la relativa tutela, la causa
negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le
ragioni della domanda escludono l’integrazione della fattispecie di cui
all’art. 3 cit.
È pur noto come la partecipazione azionaria si presti, a seconda
dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili
motivazioni dell’investimento azionario, ora volto ad una funzione
propulsiva nell’impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente
finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero
investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare,
organo che diventa la sede delle istanze dei creditori-investitori rispetto
alla maggioranza che la governa. Ebbene: in entrambi i casi, le
controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria
rientrano nel novero di quelle devolute al tribunale dell’impresa.

Ric. 2016 n. 28543 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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con la società, con gli organi societari o con gli altri soci.

Ne restano, invece, estranee le controversie in cui si prospetti che
l’acquisto azionario sia avvenuto nell’ambito delle operazioni relative ai
servizi ed alle attività di investimento, il cui esercizio professionale nei
confronti del pubblico è riservato ai soggetti previsti dall’art. 18 d.lgs.
n. 58 del 1998 e delle quali si chieda di accertare il mancato rispetto

finanziari: dunque, non il rilievo della possibile motivazioni in sé
dell’investimento azionario determina la competenza del giudice sulla
controversia, ma la causa negoziale, oggettivata nel negozio e
prospettata nell’atto di citazione introduttivo, in una con le domande
proposte.
In caso contrario, si finirebbe per contraddire la stessa esigenza di
specializzazione del tribunale delle imprese: il quale, con la chiara scelta
del legislatore del 2012, che operò in un verso opposto a quello
percorso dalla riforma del rito societario col d.lgs. n. 5 del 2003, non
ha più visto incluse nella sua competenza le controversie «relative a: …
d) rapporti in materia di intermedickione mobiliare da chiunque gestita, servii
contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento,
gestione collettiva del ri3Oarmio e gestione accentrata di strumenti finauziari, vendita
di prodotti finarkiazi, ivi compresa la cartolatiuckione dei crediti, offerte pubbliche
di acquisto e di scambio, contratti di borsa» (così l’art. 1, comma 1, lett. d,
d.lgs. n. 5 del 2003).
Anzi, la necessità, all’epoca della riforma societaria, di prevedere
una norma ad hoc al riguardo vale come ulteriore criterio interpretativo
di ordine sistematico, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, nel senso di
quella esclusione: in una situazione in cui, si aggiunga, l’enunciato
dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 5 del 2003 è (salvo aggiustamenti
grammaticali per niente rilevanti nel discorso de quo) identico a quello
dell’attuale art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003.
Ric. 2016 n. 28543 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari

Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «Esula dalla
competena del tribunale .specialivato in materia d’impresa la controversia relativa
all’acquisto di azioni del capitale della stessa banca nell’ambito di un contratto di
investimento finanziario, nella quale l’attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio

1998, n. 58, la violazione delle diooskioni che regolano la prestaione dei servii

comportamento poste in capo agli intermediari finaniari».
Non essendo conforme al principio enunciato la dichiarazione di
incompetenza operata dall’ordinanza impugnata, il ricorso va accolto,
con la declaratoria di competenza del Tribunale di Treviso, cui si
rimettono gli atti per il prosieguo e si demanda, altresì, la liquidazione
delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Treviso, innanzi
al quale rimette le parti e cui demanda la liquidazione delle spese del
regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2017.
Il Presidente
(Rosa Maria Di Virgilio

di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di

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