Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18259 del 24/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18259

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17780-2016 proposto da:

GUERCINI MARCO VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MESSINA, 30 presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO MANNI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A., (già rappresentata dalla mandataria

dalla Generali Business Solutions s.c.p.a.), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MENDOLA, 198, presso lo studio

dell’avvocato MARIO MATTICOLI che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 282/2016 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata

il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, G.M.V. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri, in data 18 gennaio 2016, che ha rigettato l’appello dello stesso G. avverso la decisione del Giudice di pace di Genzano di Roma, la quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda volta a conseguire il risarcimento dei danni patiti nel sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), allorquando, ad un incrocio stradale regolato da segnalazione semaforica, l’attore, alla guida del proprio motociclo, veniva in collisione con l’autovettura condotta da P.S. (ed assicurata dalla FATA Ass.ni S.p.A.);

che resiste con controricorso la FATA Assicurazioni Danni S.p.A. (già rappresentata dalla mandataria dalla Generali Business Solutions s.c.p.a.), mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata P.S.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il G. ha depositato memoria il giorno stesso dell’adunanza (25 maggio 2017);

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente, che la memoria del ricorrente è inammissibile, in quanto tardivamente depositata rispetto al termine (non oltre cinque giorni prima dell’adunanza) di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

che, con il primo mezzo, è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., per “omessa o insufficiente valutazione e motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio con conseguente superamento della presunzione adottata dal giudice d’appello”;

che la ricostruzione operata dal Tribunale (ossia che “il motociclista ebbe ad attraversare l’intersezione quando la luce dell’impianto semaforico relativa alla sua corsia di marcia segnava luce rossa, giungendo a collisione con l’autovettura condotta da Patrizi Silvia che in quale momento stava sopraggiungendo essendo a ciò autorizzata dalla luce semaforica di colore verde relativa alla corsia di marcia di sua pertinenza”) sarebbe errata per non tenere conto delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della deposizione del teste Gr. (che aveva confermato che la moto era “partita a luce semaforica verde”), dando invece rilievo ad una mera e indimostrata presunzione, neppure confortata dal tenore del rapporto della Polizia Municipale, che forniva solo (tre) ipotesi della dinamica del sinistro;

che, con il secondo mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., giacchè (sulla scorta di quanto già evidenziato con il primo motivo) il Tribunale avrebbe erroneamente tratto il fatto “ignoto” (il colore della luce dell’impianto semaforico) in basse a prova presuntiva, allorquando detto fatto era provato direttamente in base alla predetta testimonianza;

che, con il terzo mezzo, è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, per aver il Tribunale basato il proprio convincimento su una presunzione, mentre il principio di corresponsabilità dei conducenti deve essere superato “mediante il ricorso alla prova”, dovendo anche il danneggiato provare di aver fatto il possibile per evitare il danno;

che i motivi – da doversi scrutinare congiuntamente – sono inammissibili;

che, infatti, con essi non vengono evidenziati effettivi errores in indicando da parte del giudice di appello, risultando, altresì, privo di fondamento l’assunto circa l’impossibilità di far ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. in tema di responsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c., giacchè anche dette presunzioni sono “prova”, senza che, a parte la cd. “prova legale”, possa istituirsi una gerarchia tra le diverse e relative fonti: tra le tante, Cass. n. 9245/2007;

che, in realtà, le censure investono l’apprezzamento di fatto riservato esclusivamente al giudice di merito, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, assunte, peraltro, solo parzialmente e in contrasto fattuale con quanto accertato dal Tribunale, che ha evidenziato come già emergesse dal rapporto della polizia dei Vigili Urbani la circostanza della luce semaforica rossa relativa alla corsia di marcia del G., essendo la stessa circostanza confermata dal teste oculare C.M.;

che, pertanto, è altresì da escludere che il giudice di appello abbia fatto ricorso alla stessa prova presuntiva, giungendo ad un convincimento in base a prova diretta, dando prevalenza a talune emergenze istruttorie piuttosto che ad altre, in linea con i poteri di valutazione ad esso riservati;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 2.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA