Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18259 del 11/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18259 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 2453-2013 proposto da:
G.M.C.

GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOCIETA’

COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA C.F.
01802690063, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
2018
1096

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FILIPPO VALCANOVER, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 11/07/2018

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

FALLIMENTO CARPENTERIE METALLICHE PRIMIERO C.M.P.
S.R.L. C.F. 00681580221;
– intimata –

avverso la sentenza n. 103/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 09/11/2012 R.G.N. 6/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per
l’inammissibilità, rigetto motivi da uno a tre,
accoglimento quarto motivo;
udito l’Avvocato BARBARA SANTORO per delega verbale
Avvocato FILIPPO VALCANOVER;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,

RG.2453/ 2013
Gestioni Manutenoni CostruRioni c. a r. i. c/ INPS +1
Udienza del 14 mar,zo 2018

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 9 novembre 2012,
ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la

carico della società committente, Gestioni Manutenzioni Costruzioni
cooperativa a r. I. (di seguito GMC), per la complessiva somma di euro
55.154,00, a titolo di contributi e somme aggiuntive pro-quota, come
risultanti dal verbale di accertamento ed omessi dal subappaltatore,
Carpenterie Metalliche Primiero s.r.l. (di seguito CMP), in riferimento
alle retribuzioni percepite dai lavoratori di quest’ultima società, nel
periodo dicembre 2007-dicembre 2008.
2. Per la Corte territoriale non vi era ragione di diversificare tra appalto e
subappalto quanto alla responsabilità solidale per omissione
contributiva, e il riferimento, nel verbale di accertamento, al solo articolo
29 del decreto legislativo n.276 del 2003, e non anche all’articolo 35
della legge n.246 del 2008, non comportava la nullità del verbale
trattandosi di norme congiuntamente applicabili; dalla disamina del
contratto, intercorso tra le parti, era emersa la volontà di concludere un
contratto di appalto (subappalto) e non di compravendita, diversamente
da quanto ritenuto dalla società cooperativa; la quantificazione
dell’evasione contributiva, alla quale l’INPS era pervenuta con criteri
verificabili, non era stata contestata ed avversata, con concreti elementi
di prova, dalla società cooperativa, onerata del relativo onere probatorio
la responsabilità solidale del

trattandosi di atto impeditivo;

subcommittente si estendeva alle sanzioni civili, per il carattere
accessorio proprio delle sanzioni rispetto all’obbligazione principale, ed
infine, ratione temporis, non trovava applicazione la novella, innovativa
e non interpretativa, introdotta con l’articolo 21 del decreto-legge n. 5
del 2012.
3. Avverso tale sentenza, la Gestioni Manutenzioni Costruzioni cooperativa
a r. I. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente
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R.G. 2453/2013

Rossana Mancino estensore

domanda di accertamento negativo dell’obbligazione contributiva, a

illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, con
controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; il Fallimento
Carpenterie Metalliche Primiero CMP s.r.l. è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.(in
relazione all’art. 360 n. 4 cod.proc.civ.,), dell’art. 29 del decreto

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, in
legge 4 agosto 2006, n.248, la parte ricorrente si duole della
responsabilità affermata a suo carico, in qualità di subcommittente, da
parte della Corte di merito, per il pagamento di contributi e sanzioni per
i lavoratori del subappaltatore sulla base della normativa prevista dal
citato art.35, comma 28, del citato decreto-legge n.223 del 2006 benché
nel verbale ispettivo l’INPS avesse indicato, quale norma di riferimento,
l’art. 29 comma 2, del citato decreto legislativo n.276 del 2003.
5. Con il secondo motivo, reiterando la violazione del già richiamato ad.29
comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, e deducendo violazione degli artt.
1655,1362 ss. cod.civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione sulla
natura giuridica del contratto stipulato con la s.r.l. Carpenterie
Metalliche Primerio, si duole che la Corte di merito abbia disatteso la
volontà contrattuale, di porre in essere un contratto di fornitura in opera,
e non già un contratto di subappalto, come emergente dalle deduzioni
istruttorie e dalle risultanze testimoniali.
6. I due motivi, congiuntamente esaminati, per la loro logica connessione,
sono infondati.
7. Vale richiamare il principio per cui il giudice ha il potere-dovere di
qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in
giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non
sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti
costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in
giudizio, ponendo, a suo fondamento, un fatto estraneo alla materia del
contendere (v., fra le tante, Cass. 3 agosto 2012, n. 13945).

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R.G. 2453/2013

Rossano Mancino estensore

legislativo 10 settembre 2003, n.276 e dell’art. 35, comma 28, del

8. Nella specie, la qualificazione dei rapporti negoziali tra le parti, in termini
di subappalto e non di compravendita, come assume l’attuale parte
ricorrente per suffragare l’asserita inapplicabilità del regime della
responsabilità solidale, è stata inammissibilmente censurata, in questa
sede, con la devoluzione del vizio motivazionale secondo il paradigma
non più vigente ratione temporis, per cui è divenuta irretrattabile la

decidendi,

senza incorrere, peraltro, nel vizio di ultrapetizione o

extrapetizione, applicando, in ottemperanza al principio jura novit curia,
la disciplina normativa nella quale la fattispecie andava sussunta benché
diversa da quella indicata nel verbale di accertamento.
9. Inoltre le argomentazioni svolte ed illustrate nel ricorso all’esame, della
volontà contrattuale di porre in essere un contratto di fornitura in opera
e non già un contratto di subappalto, richiamando deduzioni istruttorie
e riportando brani delle risultanze testimoniali, presentano ulteriori
profili di inammissibilità sia perché viene evocato un contratto di
compravendita del quale non si riproduce il testo e neanche si indica alla
Corte in quale fase o atto del giudizio di merito sarebbe stato introdotto,
sia perché si risolve in un riesame del merito.
10. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 cod.civ. e omessa, insufficiente motivazione circa l’ammontare dei
contributi riferibili all’attività lavorativa prestata dai dipendenti della
C.M.P. nell’ambito dell’appalto con G.M.C., fatto controverso e decisivo
per il giudizio, si duole che la Corte di merito non abbia onerato l’INPS
della dimostrazione del quantum e abbia configurato la contestazione
del quantum della pretesa, formulata con il verbale ispettivo impugnato,
come fatto impeditivo con onere della prova a carico del debitore, ed
affermato, in modo meramente assertivo, che le contestazioni in ordine
alla quantificazione non erano sostenute da concreti elementi di prova.
11. Ribadita l’inammissibilità della deduzione, ratione temporis, del vizio di
motivazione, ai sensi del testo antecedente alla novella del n. 5 dell’art.
360 cod.proc.civ., trova, nella specie, applicazione la riformulazione
della norma, come interpretata dalle sezioni unite della Corte nel senso:
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R. G. 2453/2013

Rossana Mancino estensore

predetta qualificazione sulla quale il giudice del merito ha fondato la ratio

a) che l’omesso esame deve avere ad oggetto un fatto storico, non un
punto o una questione; e b) che il sindacato di legittimità sulla
motivazione è ridotto al minimo costituzionale, con la conseguenza che
è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal

risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione
apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella
motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione
(sul quale v. Cass., Sez.U, 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive
conformi).
12. Sempre le Sezioni unite della Corte hanno poi ulteriormente precisato
che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa
sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così, in
motivazione, Cass., Sez.U. 22 settembre 2014, n. 19881).
13. Ne consegue che in sede di legittimità non è data ora (come del resto
non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente del n. 5
dell’art. 360 c.p.c.) la possibilità di censurare che la prova di un dato
fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione
di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad
oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del
corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete.
14.Tuttavia, come chiarito dalla citata sentenza n.8053 del 2014, pur
ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla
motivazione, è denunciabile, in cassazione, l’anomalia motivazionale che
sì tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal

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R. G. 2453/2013

Rossana Mancino estensore

testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le

testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali.
15. Nella specie la Corte di merito ha ritenuto la quantificazione dei
contributivi contestati in causa, «adottata con criteri verificabili» (così
nella sentenza impugnata) e a tale assertiva premessa ha fatto seguire
la conclusione tratta in tema di conformazione degli oneri di

le ragioni della decisione in ordine al quantum della pretesa contributiva,
pro quota, della quale si controverte.
16. Per tale profilo il motivo va, pertanto, accolto, assorbita la censura che
investe la ripartizione degli oneri probatori della quale costituisce
antecedente logico la delibazione sulla inidoneità della motivazione.
17. Con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’ art.
116 della legge 23 dicembre 2000, n.388, degli artt. 12 e 14 disp. att.
cod.proc.civ., dell’art. 1292 cod.civ. e dell’art. 27 Cost., oltre il già
richiamato art. 29, co.2, d.lgs. n.276 del 2003, si duole che la Corte di
merito abbia esteso la responsabilità solidale del committente, per il
pagamento dei contributi previdenziali, alle somme aggiuntive/sanzioni
civili dovendo, invece, rimanere escluse, le sanzioni civili, dal perimetro
della responsabilità solidale del committente, alla stregua della novella
introdotta, con l’art. 21, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, con norma interpretativa e
non innovativa.
18.11 motivo non è meritevole di accoglimento.
19. AI fine di contrastare l’evasione dei contributi previdenziale, l’articolo 35,
comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, ha introdotto la
responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali
e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
20. La responsabilità per le sanzioni della predetta condotta omissiva non è
inclusa nella detta responsabilità solidale, ad avviso della parte
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R.G. 2453/2013

Rossana Mancino estensore

contestazione, con motivazione meramente apparente che non esplicita

ricorrente, con argomentazione difensiva che trascura di considerare,
innanzitutto, la natura accessoria della sanzione, affermata da costante
giurisprudenza di questa Corte, costituendo una conseguenza
automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente
predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare
l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla

assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass.
19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 10 agosto 2008, n. 24358; Cass. 19
giugno 2000, n. 8323; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte
Cost. n. 254 del 2014; sull’identità di natura giuridica per inferirne il
medesimo regime prescrizionale cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass.
21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20
febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054;
Cass. 15 gennaio 1986 n. 194).
21. Anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 13 marzo

2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili
degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito
contributivo, hanno precisato che: «sotto il profilo normativo, le somme
aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono
applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege
predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del
termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al
periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi
e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di
dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo
della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide,
non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma
conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo
l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso
o ritardato- pagamento dei contributi non possono non riguardare,
proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme
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RG. 2453/2013

Rossana Mancino estensore

legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto

aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza
del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a
questo debito continuativamente collegate in via giuridica».
22. L’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione
civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere,
nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.

ricade, ratione temporis,

nell’art.29, comma 2, del citato decreto

legislativo n. 276 del 2003, nella formulazione sostituita dalla legge 7
dicembre 2006, n.296 del 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007
(ulteriormente modificato, con decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, non
rilevante, in questa sede, ratione temporis).
24. Non risulta applicabile, nella specie,

ratione temporis,

l’esclusiva

responsabilità, in capo all’inadempiente, sancita dall’art.21, comma 1,
del citato decreto-legge n.5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
richiamata legge n. 35 del 2012 che, redisciplinando la responsabilità
solidale negli appalti ha sanzionato, per l’omissione contributiva, solo il
responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo
solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere
interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto
passivo della sanzione civile, non contiene elementi per indurre
l’interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale,
retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale
(sull’efficacia innovativa e non interpretativa, si veda, per tutte, Corte
cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010, 24 del 2009 e 170 del
2008).
25. Infine, la parte ricorrente assume che l’interpretazione nel senso della
natura

innovativa

della

predetta

disposizione

condurrebbe

all’irragionevole risultato della responsabilità solidale, per le sanzioni
civili,

secondo

la

collocazione

temporale

dell’inadempimento

dell’appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della legittimità
costituzionale della precedente versione dell’art.29, co.2 d.lgs. n.276 del
2003.
7
RG. 2453/2013

Rossana Mancino estensore

23. Inoltre, l’obbligazione solidale sulla quale è incentrato il ricorso all’esame

26. Vale richiamare, al riguardo, i principi più volte ribaditi dal Giudice delle
leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254 del 2014 che, nel
ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29,
comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, modificato dall’art. 1, comma 911,
della legge n. 296 del 2006, e nel solco della costante giurisprudenza
costituzionale, ha ritenuto non contrastare, di per sé, con il principio di

fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo
può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni
giuridiche (v. Corte cost. n.254 del 2014

cit.

e i precedenti ivi

richiamati).
27. Dunque già è stata ritenuta non lesiva del canone di ragionevolezza la
circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del
committente e dell’appaltatore, dettata dall’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 35 del
2012, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua
entrata in vigore, in applicazione dei principi generali in tema di
successione di leggi nel tempo.
28. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, come illustrato in
motivazione, rigettati gli altri motivi; la sentenza va cassata, in parte

qua, in relazione al motivo accolto e, per essere necessari un ulteriore
esame del gravame, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in
diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio
di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il terzo motivo, rigettati gli altri motivi;
cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2018
Il Presidente
Err4a D’ Antonio
LIERE
IL. CAN
Maria P C..0 `• iacoia

DaposItito in Cancellarti

\)’R.

eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse

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