Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18258 del 11/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 18258 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

SENTENZA

sul ricorso 4669-2014 proposto da:
GUGLIUZZA LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1027

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio

dell’avvocato

ARTURO

MARESCA,

che

la

Data pubblicazione: 11/07/2018

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente E SUL RICORSO SUCCESSIVO, SENZA NUMERO DI R. G.
proposto da:

BRIZZI

ROSSELLA C.F.

BRZRLL76A49D976L,

SCHITTONE

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese
dall’avvocato MARIO MARCUZ, giusta delega in atti;
– ricorrenti successivecontro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– con troricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 881/2013 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 10/09 R.G.N. 1180/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO
CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per: inammissibilità per sopravvenuta carenza
d’interesse per MARILENA SCHITTONE e ROSSELLA BRIZZI,

MARILENA C.F. SCHMLN75T411533B, domiciliate in ROMA,

rigetto per LUCA GUGLIUZZA.
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega

verbale ARTURO MARESCA.

RG 4669/2014

Fatti di causa
Con la sentenza n. 881/2013 la Corte di appello di Bologna, riuniti i
gravami, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città
con la quale erano state respinte le domande, proposta da Rossella Brizzi e
Marilena Schittone nei confronti di Poste Italiane spa, dirette alla
declaratoria di nullità delle clausole di durata apposte ai contratti intercorsi

tra le parti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis D.Igs n. 368/2001, nonché
quella formulata da Luca Gugliuzza, sempre nei confronti di Poste Italiane
spa, volta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola di apposizione
del termine contenuta nei contratti a termine, stipulati tra le parti, ai sensi
dell’art. 2 comma 1 bis Dlgs n. 368/2001.
Avverso tale decisione hanno proposto, da un lato, ricorso per
cassazione Rossella Brizzi e Marilena Schittone, affidato a due motivi e,
dall’altro, Luca Gugliuzza affidato anche a due motivi.
Poste Italiane spa ha resistito con controricorso nei confronti di
entrambi i ricorsi.
Sono state depositate memorie nell’interesse di Luca Gugliuzza e di
Poste Italiane spa.
Risulta depositato in data 7.2.2018 in Cancelleria atto di rinuncia dal
difensore di Luca Gugliuzza nonché successivamente atti di rinunzia
sottoscritti da Marilena Schittone e Rossella Brizzi.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il ricorso per cassazione proposto da Brizzi Rossella e Schittone
Marilena, si censura: 1) ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc la violazione/falsa
applicazione di norme di diritto; l’erronea interpretazione dell’art. 2 comma
1 bis D.Igs n. 368/2001 in relazione alla Direttiva 199/70/CE in tema di
lavoro a tempo determinato; l’erronea interpretazione dell’articolo 2 comma
1 bis D.Igs n. 368/2001 in relazione alla clausola 8 punto 3 e 5 Accordo
Quadro CES UNICE CEED sul lavoro a tempo determinato per non avere la
Corte territoriale interpretato correttamente il citato art. 2 comma 1 bis con
la normativa comunitaria con la quale si poneva in contrasto; 2) la
violazione dell’art. 360 n. 5 cpc -l’omesso esame circa un fatto decisivo per

1

it

RG 4669/2014

il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, cioè, la verifica se
le ripetute assunzioni volte a sostituire personale assente e a garantire la
funzionalità dei servizi, configurassero un abuso nell’adozione del contratto
a termine.
Con il ricorso proposto da Luca Gugliuzza, si censura: 1) la violazione e
falsa interpretazione di norme di legge, con riguardo agli artt. 12, 112, 115

d.lgs n. 368/2001, come modificato dall’art. 1, comma 558 legge 266/05
nonché l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in
riferimento all’art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per non avere valutato la Corte
distrettuale il problema del difetto delle condizioni previste dalla norma
dell’art. 2 comma 1 bis citato sotto il profilo della reiterazione dei contratti
con riguardo al periodo massimo complessivo e ai periodi diversamente
distribuiti atteso che il dipendente era stato assunto, presso l’area logistica
Centro Nord CMP di Bologna come addetto CRP in un primo tempo dal
2.11.2006 al 31.1.2007, poi dal 2.4 al 31.5.2007 ed infine dal 17.9 al
31.10.2007, sempre nel medesimo posto di lavoro; 2) l’omesso
accertamento della condizione quantitativa prevista dalla norma, per non
avere il datore di lavoro dimostrato sia il numero dei lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato alla data dell’1.1.2006 sia il numero dei
dipendenti totali dell’organico aziendale, sia la tempestiva comunicazione
delle richieste di assunzione alle 00.SS. provinciali di categoria.
Preliminarmente va dato atto che Rossella Brizzi e Marilena Schittone
hanno depositato, rispettivamente, “atti di rinuncia al ricorso ex art. 390
cpc”, per l’odierna udienza, con cui hanno dichiarato di rinunciare ai propri
ricorsi: i suddetti atti non risultano notificati alla parte controricorrente né
vistati dal difensore di quest’ultima.
Tali dichiarazioni sono idonee a far ritenere venuto meno l’interesse alla
decisone della causa e determinano, pertanto, l’inammissibilità
sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980/2006).
Il comportamento processuale delle ricorrenti induce a compensare tra
le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

2

e 116 cpc e art. 1372 comma 1, 1227, 1422, 2697 cc, art. 2 comma 1 bis

RG 4669/2014

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dalle ricorrenti l’ulteriore
importo a titolo di contributo stabilito dall’art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002, in quanto tale meccanismo sanzionatorio si applica per la
inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta
(Cass. n. 13636/2015;4~~~).
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che alcun effetto può farsi

7.2.2018, nell’interesse di Luca Gugliuzza a firma del suo difensore avv.
Giuseppe Spagnuolo, in quanto non sottoscritto dalla parte né dal suo
difensore munito di mandato speciale.
Invero, l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione è invalido e, quindi,
inidoneo a produrre effetti ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla
parte e dal suo difensore, salvo che quest’ultimo non sia munito di mandato
speciale a questo effetto, poiché la formalità della duplice sottoscrizione è
prescritto “ad substantíam” (cfr. Cass. 20.1.2015 n. 901; Cass. 26.3.2010
n. 7242).
Venendo all’esame del merito dei motivi formulati dal Gugliuzza,
osserva il Collegio che il primo motivo è inammissibile.
La questione del superamento del periodo complessivo di sei mesi e di
quattro mesi per i periodi diversamente distribuiti, rappresenta, infatti, una
questione nuova in relazione alla quale, nei precisi termini dedotti in questa
sede, il Gugliuzza non ha specificato il “come” ed il “dove” sia stata
prospettata nei precedenti gradi di merito.
La doglianza che risultava sottoposta nei precedenti gradi, invero,
riguardava la tematica della reiterazione e, in relazione ad essa, la Corte di
merito si è attenuta al principio affermato in sede di legittimità (cfr. Cass.
Sez. Un. 31.5.2016 n. 11374) secondo cui i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati, ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis D.Igs n. 368/2001 e
succ. modifiche, in successione tra loro con Poste italiane spa, sono
conformi alla disciplina del contratto a tempo determinato dettata dal D.Igs
n. 368/2001 applicabile ratíone temporis e che, a sua volta, la disciplina
italiana applicabile al rapporto, e cioè la normativa sulla successione di
contratti a tempo determinato prevista dall’art. 5 del D.Igs n. 368/2001,

3

derivare dall’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, pervenuto in data

RG 4669/2014

integrata dall’art. 1, commi 40 e 43, della legge n. 247/2007, è conforme ai
relativi principi fissati dall’Accordo Quadro nel lavoro a tempo determinato,
stipulato tra le organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP il 18.3.1999,
recepito nella direttiva del Consiglio 28.6.1999/70/CE (cfr. Cass. Sez. Un.
31.5.2016 n. 11374);
Tale disciplina impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati

inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui violazione
comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (cfr. Cass.
n. 19998/2014).
Il secondo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.
E’ infondata la censura concernente il dedotto omesso accertamento
della condizione quantitativa prevista dall’art. 2 comma 1 bis d.lgs. n.
368/2001 perché la Corte territoriale ha valutato tale circostanza (pag. 6
della motivazione) specificando che, all’esito della applicazione di un criterio
di raffronto omogeneo, conformemente, quindi, a quanto statuito da questa
Corte (cfr. Cass. 15.1.2008 n.753), tra dividendo e divisore (cioè sia per

“testa” sia per “full-equivalent”) il limite del 15% era stato rispettato, posto
che i motivi di appello postulavano l’eterogeneità del raffronto nonché di
considerare computabili, sempre nel dividendo, i soli addetti al recapito.
A tale proposito va rimarcato che il 15% deve essere riferito all’intero
organico aziendale, senza prospettare differenze a seconda del tipo cui il
lavoratore sia addetto (Cass. n. 13069/2015; Cass. n. 11374/2015).
E’ inammissibile, invece, la doglianza riguardante la problematica
relativa alle comunicazioni alle organizzazioni sindacali, previste dall’art. 2
citato, la quale anche essa non risulta essere stata proposta in appello e,
quindi, non può essere formulata nel giudizio di cassazione che ha per
oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale
del processo e alle questioni di diritto già proposte (in termini Cass. n.
4787/2012; Cass. n. 3881/2000).
In conclusione, pertanto, il ricorso di Luca Gugliuzza deve essere
rigettato.

4

tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti,

RG 4669/2014

Anche in questo caso il comportamento processuale tenuto dal
ricorrente, sebbene non perfezionatosi in relazione agli effetti, induce a
compensare tra le parti le spese di lite.
Il ricorrente Gugliuzza, in quanto ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato previsto dall’art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002

PQM
La Corte rigetta il ricorso proposto da Gugliuzza Luca e compensa
tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dichiara
inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i ricorsi proposti da
Brizzi Rossella e Schittone Marilena e compensa tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 1’8.3.2018
Il consigliere est.
Dr. Guglielmo Cinque
Il Presidente
Dr. Vittorio Nobile

IL CANC 1 ERE

Maria P lacoia

n. 115 (Cass. n. 18523/2014).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA