Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18258 del 08/07/2019

Cassazione civile sez. un., 08/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 08/07/2019), n.18258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27413-2017 proposto da:

HYDROWATT ABRUZZO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, A.C.A. – AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 154/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 01/08/2017.

Udita la reazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere LINA RUBINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso per carenza di interesse.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel 2006, la Hydrowatt Abruzzo S.p.a. presentò domanda di sfruttamento a scopo idroelettrico dell’acquedotto del Tavo nel Comune di Montesilvano (PE), specificando l’esistenza, tra la ricorrente e l’Ente d’Ambito Territoriale n. 4 pescarese, di una convenzione per l’utilizzazione dei salti energetici delle condotte idriche ricadenti nel territorio del medesimo ATO n. 4 per la produzione di energia elettrica.

Il procedimento fu sospeso e riavviato solo nel 2010; la Regione dichiarò la definitiva procedibilità della domanda.

Con propria nota 23 maggio 2012 prot. 8840, la A.C.A. – Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.a. – precisò di aver convenuto assieme alla ricorrente un importo di Euro 10,00 per ogni kW di potenza istallata sulla rete acquedottistica di competenza dell’ATO n. 4. La stessa A.C.A., in data 8 aprile 2013, fornì proprio nulla osta alla realizzazione della centralina idroelettrica da parte della Hydrowatt.

In seguito ai solleciti della ricorrente, con nota del 30 agosto 2013, l’Amministrazione procedente richiese ai fini della conclusione del procedimento, in collegamento alle procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 sugli incentivi e alla L.R. n. 25 del 2011, artt. 5 e 6 la stipulazione di una nuova convenzione con l’Ente d’Ambito Abruzzese E.R.S.I. (in cui erano confluiti i vari Enti Territoriali d’Ambito abruzzesi, tra cui l’ATO n. 4) per il costo delle opere acquedottistiche.

La Hidrowatt replicò che la convenzione già stipulata fosse da considerarsi valida ed efficace, e che comunque tale convenzione non fosse affattc richiesta dalla legge come condizione per la chiusura del procedimento, e che la Giunta regionale avesse già provveduto a disciplinare gli oneri a carico del nuovo concessionario. L’amministrazione procedente, nel novembre 2014, inviò una nuova comunicazione, del medesimo contenuto della precedente, alla quale la Hidrowatt rispose, negli stessi termini di cui sopra.

Reputando illegittimo il silenzio dell’Amministrazione, la Hidrowatt propose ricorso contro il silenzio.

Il TSAP rigettò il ricorso.

Avverso la sentenza n. 154/2017 del TSAP, notificata per estratto dalla cancelleria in data 11 ottobre 2017, proponeva ricorso per Cassazione, con due motivi, la Hydrowatt Abruzzo S.p.a. contro la Regione Abruzzo e nei confronti dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica ACA S.p.a..

Le intimate non svolgevano attività difensiva.

In data 28 marzo 2019, la ricorrente depositava la propria dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, notificata alle controparti, avendo la Regione rilasciato il provvedimento di concessione di derivazione idroelettrica per cui è causa.

Ritenuto che a dichiarazione di sostanziale rinuncia al ricorso per cassazione, arche ove non sottoscritta dalla parte ma solo dal difensore non munito di mandato speciale e, quindi, in carenza dei requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., comma 2, risulta idonea a determinare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio, vieppiù quando – come in questo caso – la parte intimata non ha svolto difese (Cass. n. 19907 del 2018; Cass. n. 23161 del 2013; Cass. n. 23685 del 2008; Cass. n. 22806 del 2004), va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla sulle spese, neppure sotto il profilo della valutazione della soccombenza virtuale, non avendo le intimate svolto attività difensiva in questa sede.

Non è luogo a provvedere neppure sul raddoppio del contributo unificato, in quanto, come già più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 13536 del 2015, Cass. n. 3542 del 2017, Cass. n. 31732 del 2018), la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale previsione si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse).

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019

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