Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18258 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASSA RISPARMIO DI FERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

281/283, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO EMILIANI,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio

dell’avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI, che li rappresenta e difende,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.L., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 66/2009 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

05/03/2009 R.G.N. 503/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato EMILIANI FABRIZIO per delega SIMONE PIETRO EMILIANI;

udito l’Avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Alcuni dipendenti della Cassa di Risparmio di Fermo, spa, con qualifica di (OMISSIS) area professionale, (OMISSIS) livello retributivo, gia’ “capi ufficio” hanno convenuto la Cassa datrice di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento di differenze retributive, in via principale dal 1 gennaio 1999 e in via subordinata dal 1 gennaio 2005, dovute in ragione dell’art. 11 del contratto collettivo integrativo aziendale del 1997.

Tale disposizione prevede per i dipendenti della qualifica dei ricorrenti, con piu’ di sei anni di permanenza nel grado, un assegno mensile per quattordici mensilita’, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito per paga – base, scatti biennali di anzianita’, indennita’ di carica, assegno ex – intesa 5 febbraio 1988 ed il trattamento che spetterebbe in caso di promozione al quadro di (OMISSIS).

La Cassa, nel quantificare l’assegno mensile, mediante l’operazione in differenza, aveva scomputato, a decorrere dall’entrata in vigore del contratto collettivo del 1999 ed anche per il successivo periodo coperto dal contratto collettivo del 2005, dagli importi che spetterebbero in caso di promozione a quadro, la parte imputabile a “remunerazione forfettizzata dello straordinario” prevista per i quadri.

Secondo i ricorrenti tale operazione di restrizione della retribuzione dei quadri da assumere come base su cui operare la sottrazione non e’ conforme alle previsioni del contratto collettivo.

Il Tribunale di Fermo ha accolto solo in parte la domanda, differenziando le situazioni in ragione delle due diverse discipline contrattuali collettive nazionali succedutesi nel tempo.

Con riferimento al periodo disciplinato dal contratto collettivo 11 luglio 1999, e specificamente dal suo art. 71, ha ritenuto che l’operazione effettuata dalla cassa sia stata corretta, in quanto tale disciplina contrattuale collettiva prevedeva un compenso per lo straordinario forfettizzato ma comunque parametrato alle ore effettive di straordinario, sottolineando che “la forfetizzazione del compenso non gli toglie affatto la specifica funzione di remunerare lo straordinario”.

Al contrario – spiega il Tribunale – il successivo contratto collettivo ABI del 12 febbraio 2005, “ha eliminato la previsione del compenso straordinario forfettizzato e ristrutturato la retribuzione delle due categorie, ma senza introdurre alcun elemento di dimostrata incompatibilita’, che impedisca di rendere operante il conguaglio ex art. 11 in funzione di adeguamento del complessivo trattamento economico dei capoufficio a quello riconosciuto ai quadri dalla contrattazione nazionale”. Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto che nella retribuzione quadri da prendere come base per operare la sottrazione di cui all’art. 11 del contratto aziendale non fosse piu’ defalcabiLe il compenso per lo straordinario e ha accolto la domanda limitatamente al periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale del 2005. In conseguenza di questa scelta, ha respinto la domanda relativa alle differenze retributive sino al 1 gennaio 2005 e l’ha accolta per il periodo successivo, emanando per questo periodo una sentenza di accertamento e di condanna generica.

Il dispositivo della sentenza, infatti, nella parte in cui accoglie la domanda, e’ articolato in due punti:

a) “accerta il diritto dei ricorrenti a percepire la voce stipendiale denominata assegno di anzianita’ in misura pari all’intera differenza tra il trattamento economico del quadro di 1 livello e quello di capo ufficio (ovvero lavoratore (OMISSIS) area professionale, (OMISSIS) livello retributivo) a decorrere dal 1 gennaio 2005”;

b) “condanna la Cassa di Risparmio di Fermo spa al pagamento delle conseguenti differenze retributive, con rivalutazione ed interessi come per legge, da determinarsi con separata ctu per la quale dispone con separata ordinanza”.

Contro questa sentenza del giudice di primo grado la Cassa propone un ricorso ai sensi dell’art. 420-bis c.p.c. articolato in due motivi, chiedendo di “cassare la sentenza impugnata, stabilendo quale sia la corretta interpretazione dell’art. 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali dipendenti dalla imprese creditizie, finanziarie e strumentali stipulato daLL’A.B.I. il 12 febbraio 2005”.

Una parte dei lavoratori intimati si difende con controricorso, chiedendo di “dichiarare inammissibile, siccome abnorme il ricorso o, in subordine, rigettandolo in quanto infondato”.

Il ricorso e’ inammissibile.

Deve premettersi che l’impugnazione e’ legata al procedimento seguito dal giudice del merito.

L’art. 420 – bis c.p.c. consente il ricorso immediato per Cassazione in presenza di una situazione processuale ben delimitata: quando nel processo si sia posta una questione di “accertamento pregiudiziale” sulla efficacia, validita’ ed interpretazione dei contratti o accordi collettivi e il giudice abbia deciso tale questione in via pregiudiziale.

Non basta che nel processo si ponga una questione di interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale, ma e’ necessario che si sia scelto di discutere e decidere tale questione in via pregiudiziale. Tale decisione sara’ ricorribile in via immediata in Cassazione e, a seguito del giudizio della Corte di legittimita’, il processo in primo grado completera’ il suo corso dinanzi allo stesso giudice che ha deciso sulla questione pregiudiziale, non dinanzi ad un (diverso) giudice del rinvio.

Nel caso in esame la questione di accertamento non e’ stata posta e decisa in via pregiudiziale. Le parti hanno discusso l’intera controversia e il giudice ha deciso con una sentenza di accertamento non della sola interpretazione del contratto collettivo, bensi’ della sussistenza del diritto dei ricorrenti e di condanna della convenuta, sebbene generica e con rinvio al definitivo per la quantificazione previo espletamento di una consulenza tecnica.

La situazione processuale e’ andata pertanto oltre il limite segnato dall’art. 420-bis e la sentenza emessa non e’ una sentenza di accertamento sulla interpretazione del contratto collettivo, ma una sentenza di accertamento dello specifico diritto azionato dai ricorrenti (negativo per una parte, positivo per l’altra) e di condanna della convenuta.

Contro tale sentenza il mezzo di impugnazione e’ l’appello, non il ricorso immediato per cassazione previsto dall’art. 420-bis c.p.c..

L’inammissibilita’ del ricorso comporta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei sette controricorrenti. Nulla sulle spese per gli altri intimati che non hanno svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione ai controricorrenti delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, complessivamente, in (ndr manca importo) Euro, nonche’ 4.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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