Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18257 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18257

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15295-2016 proposto da:

P.M., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ADOLFO RUSSO;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO ERRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2431/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, P.M. e C.G. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 maggio 2015 che – nella causa di risarcimento danni promossa dai predetti ricorrenti contro D.H.M., Pa.Lu., G.V., Pe.Ra. e il Comune di Melito di Napoli in conseguenza della morte del proprio congiunto C.A. durante lavori di scavo per la realizzazione di una fognatura dell’anzidetto Comune – accoglieva (per quanto rileva in questa sede) il gravame interposto da Pe.Ra. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, dichiarando che responsabili dell’evento lesivo in danno del C. erano soltanto D.H.M., Pa.Lu., G.V., che venivano condannati in solido con la Milano Assicurazioni S.p.A. al pagamento della somma risarcitoria già determinata nella sentenza impugnata;

che resiste con controricorso la Unipolsai S.p.A. (incorporante la Milano Assicurazioni S.p.A.), mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati D.H.M., Pa.Lu., G.V., Pe.Ra., Comune di Melito di Napoli e Allianz S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di ricorso, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 83,125,182 e 350 c.p.c., in relazione al difetto di rappresentanza e di nullità della procura alle liti della Milano Assicurazioni S.p.A. sia in primo, che in secondo grado, con relativa sussistenza della contumacia di detta società;

che il ricorso è inammissibile sotto un duplice concorrente profilo;

che è inammissibile per difetto di procura alle liti, posto che quella allegata in calce al ricorso fa riferimento al “presente controricorso per la conferma della sentenza n. 2431/2015, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 28/5/2015” e, quindi, palesando espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. n. 23381/2004 e Cass. n. 6070/2005) e, segnatamente, per l’impugnazione della sentenza di secondo grado (rispetto alla quale si rilascia mandato alle liti soltanto al fine di una sua conferma);

che è comunque inammissibile, in via assorbente, perchè la deduzione del vizio processuale è fine a se stessa e, dunque, priva del necessario interesse ad impugnare, non essendo stata dedotta l’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le altre, Cass. n. 15353/2010 e Cass. n. 5656/2012);

che, del resto, l’interesse ad impugnare risulta, nella specie, insussistente, posto che gli attuali ricorrenti non hanno interposto appello alla sentenza di primo grado, così da non potersi più dolere delle statuizioni di merito che hanno riguardato la posizione della Milano Assicurazioni S.p.A. (attualmente Unipolsai S.p.A.), peraltro ad essi favorevoli, essendo stata la compagnia di assicurazione condannata in via diretta a risarcire (in solido con gli altri corresponsabili) il danno agli attori;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio dì legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sestra civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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