Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18257 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 16/09/2016), n.18257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 142/2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

SERBELLONI 27, presso lo studio dell’avvocato PETER PARLAPIANO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RIETI UFFICIO TRIBUTI, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2857/38/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 9/4/2014, depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato PARLAPIANO PETER, difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio, con sentenza n.2857/2014/38, depositata l’8.5.2014 ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da P.F. contro la cartella di pagamento relativa a ICI per gli anni 2000 e 2001. Secondo la CTR il perfezionamento della notifica della cartella era avvenuto l’8 aprile 2009. Inoltre, la notifica della cartella era avvenuta entro il triennio decorrente dalla definitività dell’accertamento maturata all’inizio dell’anno 2006.

La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale il Comune di Rieti non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.

Con il primo motivo si deduce l’erroneità della decisione impugnata che aveva ritenuto applicabile, ai fini del termine per la formazione del ruolo relativo ad ICI maturata per effetto di accertamento notificato il 29.12.2005, il termine triennale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 e non quello biennale fissato dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, applicabile ratione temporis.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione sulla dedotta nullità della notificazione.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti ritenuto che il termine triennale di decadenza dell’amministrazione dalla potestà di riscossione dei tributi locali, previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 163 e fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, si applica a tutti i rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore della legge (e cioè al 1 gennaio 2007), per tali dovendosi intendere quelli non ancora esauriti, e cioè – tra gli altri – quelli nei quali la controversia tra contribuente ed erario non era ancora stata definita con accertamento avente efficacia di giudicato – cfr. Cass. n. 3188/2013.

A tale principio non si è conformata la CTR che ha applicato il termine triennale di decadenza introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, entrato in vigore l’1.1.2007, ad un accertamento divenuto definitivo, per come accertato dalla stessa CTR, ad inizio anno 2006 non applicando, per converso, il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 2002, art. 12, comma 1.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. La parte ricorrente non esplicita in maniera autosufficiente il mancato esame di elementi fattuali da parte della CTR che avrebbe inciso sulla decisione, introducendo elementi genericamente indicati che non possono passare al vaglio di questa Corte e che non pongono in discussione in maniera intelligibile, l’iter seguito dalla CTR per ritenere valida la notificazione della cartella.

Peraltro nella censura si prospettano – inammissibilmente – questioni che non risultano dedotte, dalla stessa esposizione del ricorso e dall’esame della sentenza – nel giudizio di merito – assenza di relata di notifica, sanatoria della notifica.

Sulla base di tali considerazioni il primo motivo di ricorso va accolto mentre il secondo va dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, dovendosi ritenere fondato il ricorso introduttivo e conseguente illegittima la cartella di pagamento emessa a carico del contribuente oltre il termine biennale.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di Equitalia per tutti i gradi di giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla la cartella impugnata.

Pone a carico di Equitalia Sud spa le spese dell’intero giudizio che liquida, in assenza di notula, in Euro 700,00 per compensi relativi al primo grado Euro 800,00 per i compensi relativi al grado di appello ed Euro 900,00 per compensi relativi al giudizio di legittimità, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15% dei compensi liquidati per il giudizio di merito e di legittimità, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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