Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18257 del 11/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18257 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 19477-2013 proposto da:
WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. C.F. 01534610124, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIORGIO COSCIA, PAOLO ZUCCHINALI,
2018

GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

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contro

LATTERI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 44, presso lo studio

Data pubblicazione: 11/07/2018

dell’avvocato ROSSANA MARTIGNONI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONIO BRIGHINA, giusta delega
in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 935/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 10/08/2012, r.g.n. 372/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato; ALFONSO MANDARA per delega avvocato
GIACINTO FAVALLI;
udito l’Avvocato ANTONIO BRIGHINA.
77/

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POMPEO GIUSY;

R. Gen. N. 19477/2013

FATTI DI CAUSA
1.1.. Con ricorso al Tribunale di Varese Elisabetta Latteri e Giusy
Pompeo chiedevano che fosse dichiarata la nullità del termine
apposto, tra gli altri, ai contratti a termine stipulati con la Whirlpool
Europe s.r.l. rispettivamente dal 14/3/2003 al 2/8/2003, con proroga
sino al 20 dicembre 2003, e dal 19 maggio 2004 al 29 gennaio 2005.

tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con condanna della
società al ripristino dello stesso ed al pagamento delle retribuzioni
dalla messa in mora.
1.3. La Corte di appello di Milano riformava solo in parte tale
decisione. Così, in particolare, dichiarava cessata la materia del
contendere con riferimento alla domanda di condanna al ripristino del
rapporto proposta dalla Latterie, applicato l’art. 32 della I. 183/2010,
condannava la società al pagamento, in favore della predetta Latteri,
di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e, in favore della
Pompeo, di dieci mensilità. Riteneva che le causali di cui ai contratti a
termine (nel caso della Latteri per ‘la necessità di incrementare
l’intensità della produzione” in relazione “alla definizione di una nuova
strategia aziendale che mira all’acquisizione di nuove quote di
mercato attraverso un aumento dell’indice di penetrazione di vendita
dei prodotti” e nel caso della Pompeo “per la necessità di incremento
della produzione di nuovi modelli e della conseguente immissione nel
flusso di distribuzione alla rete commerciale, per un opportuno
approvvigionamento”) fossero generiche e che comunque non fossero
stati allegati e provati dalla società fatti idonei a dimostrare
l’effettività di tali causali. Rilevava, al riguardo, che i capitoli di prova
di cui alla memoria di costituzione in primo grado della società
fossero carenti delle indicazioni necessarie ai fini della indicata
dimostrazione e che fosse mancato ogni necessario riferimento al
numero dei contratti a termine stipulati nel periodo.

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1.2. Il Tribunale accoglieva le domande, dichiarava la sussistenza

R. Gen. N. 19477/2013

2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la

Whirlpool Europe s.r.l. sulla base di sei motivi.
3. Elisabetta Latteri resiste con controricorso.
4. Giusy Pompeo è rimasta intimata.
5. La società e la controricorrente hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE

circa un fatto decisivo per il giudizio (quanto alla posizione di
Elisabetta Latteri). Rileva che la Corte territoriale ha concluso per
l’illegittimità formale del contratto della Latteri per le medesime
ragioni espresse con riguardo al contratto della Pompeo omettendo di
considerare la diversità delle causali apposte ai rispettivi contratti.
1.2. Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale ha avuto ben chiaro che il contratto stipulato
dalla Latteri dal 14/3/2003 al 2/8/2003 avesse avuto la seguente
causale: “Le ragioni di tale assunzione sono dovute alla definizione di
una nuova strategia aziendale che mira all’acquisizione di nuove
quote di mercato attraverso un aumento dell’indice di penetrazione di
vendita dei prodotti, pertanto, si ravvisa la necessità di incrementare
l’intensità della produzione” – cfr. pag. 4 della sentenza -.
Correttamente, inoltre, la stessa ha considerato l’incremento della
produzione come addotto dalla Whirphool anche a giustificazione
dell’assunzione della Latteri ed ha ritenuto la genericità di tale causale
rispetto alla quale il riferimento ‘alla definizione di una nuova
strategia aziendale che mira all’acquisizione di nuove quote di
mercato attraverso un aumento dell’indice di penetrazione di vendita
dei prodotti’ non aggiungeva certo elementi di specificità.
In ogni caso i giudici di appello hanno ritenuto che la società non
avesse allegato fatti idonei a dimostrare l’effettività della causale
dell’assunzione e tale considerazione assorbe ogni altra
considerazione.

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1.1. Con il primo motivo la società denuncia omessa motivazione

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2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in
relazione tanto alla posizione della Latteri quanto alla posizione della
Pompeo). Rileva la carenza della motivazione nella parte in cui ha
ritenuto necessaria la specificazione della causale richiamando la
pronuncia della Corte cost. n. 214/2009 relativa però a contratti a

2.2. Il motivo è infondato.
La Corte ha, in modo del tutto appropriato, richiamato il principio
generale di cui alla pronuncia della Corte cost. n. 214/2009, valevole
per ogni contratto a termine e non solo per quelli aventi ad oggetto
ragioni sostitutive, in relazione all’onere di specificazione della
causale, sussistente. anche alla luce della nuova disciplina, con chiaro
intento di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto ed al fine di
assicurare la trasparenza e la veridicità della ragione dell’apposizione
del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.
Peraltro, i giudici di appello, con ulteriore autonoma

ratio

decidendi, hanno considerato dirimente il rilievo che non fossero stati
allegati e quindi provati fatti idonei a dimostrare l’effettività delle
causali.
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001. Censura la sentenza
impugnata per aver ritenuto prive di specificità le causali indicate, in
contrasto con le previsioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 che
non impone al datore di lavoro oneri di specificazione aggiuntivi
tantomeno nei termini rigorosi prospettati dalla Corte di appello di
Milano e per aver conseguente ritenuto inidonea la prova a
dimostrare l’effettività della stessa. Evidenzia, quanto alla Pompeo,
che il riferimento alli “avviamento della produzione di nuovi modelli”
fosse sufficientemente specifico e che, tenuto conto della complessa
realtà aziendale, fossero stati forniti dalla società elementi di

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termine stipulati per esigenze sostitutive.

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dettaglio, non sussistendo preclusioni in tal senso sulla base della
normativa richiamata. Ciò tanto più valeva per la posizione della
Latteri in considerazione del fatto che nel contratto di quest’ultima
non vi era alcun rifermento all’introduzione di nuovi prodotti.
3.2. Il motivo è infondato.
Invero, è principio consolidato presso questa Suprema Corte

Cass. 27 aprile 2010, n. 10033) che, in tema di apposizione del
termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con l’art. 1,
co. 2, del d.lgs. n. 368/2001, un onere di specificazione delle ragioni
giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo” del termine finale, che debbono essere sufficientemente
particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro
effettiva portata e il relativo controllo di effettività, dovendosi ritenere
tale scelta in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e con
l’accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di
Giustizia, la cui disciplina non è limitata al solo fenomeno della
reiterazione dei contratti a termine ma si estende a tutti i lavoratori
subordinati con rapporto a termine indipendentemente dal numero di
contratti stipulati dagli stessi, rispetto ai quali la clausola 8 n.3
(cosiddetta clausola di non regresso) dell’accordo quadro prevede allo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca
di un difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi
sociali nazionali, flessibilità del rapporto di lavoro e sicurezza per i
lavoratori – che l’applicazione della direttiva “non costituisce un
motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai
lavoratori dell’ambito coperto dall’accordo”.
Nella fattispecie in esame, pertanto, la Corte territoriale
correttamente si è attenuta a tale principio e condivisibilmente ha
ritenuto generiche le locuzioni adottate nei contratti in questione
mancando la specificazione di elementi idonei e concreti idonei a dare

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(Cass. 2 agosto 2013, n. 18532; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1931;

R. Gen. N. 19477/2013

contezza del necessario nesso di causalità tra il termine apposto agli
stessi e, quanto alla dipendente Latteri, ‘la necessità di incrementare
l’intensità della produzione” in relazione “alla definizione di una nuova
strategia aziendale che mira all’acquisizione di nuove quote di
mercato attraverso un aumento dell’indice di penetrazione di vendita
dei prodotti” e, quanto alla dipendente Pompeo, “la necessità di

immissione nel flusso di distribuzione alla rete commerciale, per un
opportuno approvvigionamento”.
Se pure è vero che il concetto di specificità risente di un certo
grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere
valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza e
tenendo altresì conto del fatto che lo stesso va collegato a situazioni
aziendali non più standardizzate, ma riferite alle peculiari realtà in cui
il contratto viene ad essere calato, non vi è dubbio che nella specie
l’utilizzazione di clausole così generiche quali quelle sopra indicate
(senza alcun riferimento, in entrambi i casi, alle mansioni o ai reparti
di assegnazione ovvero ai prodotti oggetto dell’incremento di
produzione posto a base delle assunzioni, insufficiente essendo, a tal
fine, la sola indicazione del ‘cooking’ corrispondente allo stabilimento
preposto alla produzioni di forni e piani cottura di plurimi modelli)
fosse tale da non palesare la specifica connessione tra la durata solo
temporanea delle prestazioni e le esigenze che le stesse erano state
chiamate a realizzare e da non consentire alle lavoratrici di verificare
in concreto l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito delle ragioni
indicate ed in stretto collegamento con le stesse (v. in termini Cass.
4 maggio 2017, n. 10839; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1552).
4.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 11 del d.lgs. n. 368001,
dell’art. 1 bis del c.c.n.l. metalmeccanici 1999 e dell’art. 1 bis del
c.c.n.l. metalmeccanici del 2003 (posizione Pompeo). Censura la

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incremento della produzione di nuovi modelli e della conseguente

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sentenza impugnata per aver fatto riferimento ai limiti previsti dalla
contrattazione collettiva del 1999 laddove il contratto era stato
stipulati ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 e nessun limite era previsto
dalla contrattazione del 2003 e la disposizione transitoria di cui all’art.
11 del d.lgs. n. 368/2001 aveva previsto il mantenimento
dell’efficacia dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore del

4.2. Il motivo è assorbito da quanto evidenziato con riguardo ai
primi tre motivi di ricorso rendendo la mancanza di specificità
superfluo l’esame di ogni ulteriore profilo di illegittimità del contratto.
5.1. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ.. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto non
soddisfatto l’onere della prova del rispetto degli indicati limiti
quantitativi a fronte degli elementi forniti dalla società.
5.2. Anche questo motivo è assorbito da quanto evidenziato con
riguardo ai primi tre motivi di ricorso.
6.1. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 32 della I. n. 183/2010. Si duole dell’insufficiente motivazione
della sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione
dell’indennità risarcitoria palesemente eccessiva e violativa dei criteri
legali.
6.2. Il motivo è infondato.
Va, infatti, rilevato che la Corte di merito ha indicato le ragioni per
le quali ha ritenuto di determinare tale indennità, per la Latteri, in
dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e, per la Pompeo, in
dieci mensilità, individuandole nella durata delle assunzioni a termine
di cui ai contratti dichiarati nulli, nel numero dei dipendenti della
società datrice di lavoro, nel comportamento delle lavoratrici e così nel
tempo che avevano lasciato trascorrere prima di mettere in mora la
società, nella durata del processo (dal ricorso alla pronuncia). Si tratta,

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medesimo d.lgs. solo fino alla scadenza del c.c.n.l..

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all’evidenza, di una corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 8 I. 15
luglio 1966, n. 604, richiamato dall’art. 32, co. 5, cit. involgente,
peraltro, valutazioni di merito che non possono essere sindacate in
questa sede (cfr., per l’applicazione di tale principio con riguardo
all’indennità di cui alla legge n. 604 del 1966, art. 8, Cass. 5 gennaio
2001, n. 107; Cass. 14 giugno 2006, n. 13732; Cass. 5 maggio 2006,

183/2010, Cass. 16 ottobre 2014, n. 21932).
7. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
8. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
9. Va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso
forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso
articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2018

n. 11107 e con riguardo proprio all’indennità ex art. 32 della legge n.

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