Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18257 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 05/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18257
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
TETRA PAK LATINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1,
presso lo studio dell’avvocato VITALI PAOLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RENATO SCORCELLI, giusta procura
speciale 2010 Atto Notar CORRADI GUIDO di REGGIO EMILIA, del
07/04/2008 rep. n. 90946;
– ricorrente –
contro
V.M., P.E., P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5153/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/09/2005 R.G.N. 2818/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
Udito l’Avvocato VITALI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 15 settembre 2006 La Tetra Pak Latina spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 19 settembre 2005, che, in riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Latina, ha annullato il licenziamento intimato a P.G. e condannato la societa’ a pagare cinque mensilita’ dell’ultima retribuzione agli eredi di questi, odierni intimati.
Il ricorso e’ articolato in tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Tutti e tre i motivi denunziano solo vizi di motivazione.
Il primo “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sull’applicazione del licenziamento collettivo”.
Il secondo “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla violazione dei criteri di scelta”.
Il terzo “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla avvenuta produzione documentale”.
Il ricorso e’ inammissibile per genericita’ ed indeterminatezza dei motivi, in quanto il ricorrente quando denunzia un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha l’onere di specificare quale e’ e in cosa consiste il vizio di motivazione:
una motivazione non puo’ al tempo stesso mancare ed essere insufficiente o contraddittoria.
Il ricorrente deve, inoltre, sempre specificare perche’ la motivazione e’ insufficiente e in cosa consiste la contraddizione, oltre che precisare il punto specifico oggetto del vizio e le ragioni per le quali quel punto e’ decisivo per il giudizio.
Il ricorso non rispetta queste regole fondamentali dettate dal codice di rito ed e’ pertanto inammissibile.
Nulla sulle spese poiche’ gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010