Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18256 del 24/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18256

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14924-2016 proposto da:

L.N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

GANDINI;

– ricorrenti –

contro

FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 22,

presso lo studio legale GEMMA – TRONCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DANIELE SCIARRILLO;

– controricorrente –

e contro

B.R., D.L.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1313/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, L.N.M. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, in data 5 aprile 2016, che (per quanto rileva in questa sede), nel rigettare il gravame interposto da B.R. avverso la sentenza del Tribunale di Varese, condannava detto B. “a rifondere a L.N.M. e Banca Fideuram s.p.a. le spese del grado, liquidate nel complessivo importo di Euro 12.000,00 oltre al rimborso spese generali e agli accessori di fiscali e previdenziali come per legge”;

che ha proposto controricorso adesivo alle ragioni del ricorrente la Fideuram-Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. (già Banca Fideuram S.p.A.), mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati B.R. e D.L.M.L.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale le predette parti hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. “in rapporto all’art. 112 stesso codice”, per aver la Corte territoriale liquidato un unico compenso in favore di parti vittoriose distinte, costituitesi nel giudizio di appelli col ministero di diversi difensori e “in modo autonomo e separato,… adottando schemi difensivi diversificati”;

che il motivo è manifestamente fondato;

che il L.N. e la Banca Fideraum sono parti vittoriose in grado di appello, ivi citate dall’appellante soccombente B.R., le quali – come emerge dalla stessa sentenza impugnata – si sono costituite ciascuno con il proprio difensore e hanno svolto difese non coincidenti;

che, pertanto, deve trovare applicazione il principio – violato dalla Corte territoriale nel liquidare un importo complessivo a titolo di spese processuali in favore di entrambe le anzidette parti appellate vittoriose – per cui “la pronuncia di un’unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell’art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi” (Cass. n. 476/1999; Cass. n. 13001/2005);

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.), con condanna di B.R. al pagamento del complessivo importo liquidato dal giudice di appello (Euro 12.000,00) in favore di ciascuna parte vittoriosa, ossia L.N.M. e Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (già Banca Fideuram S.p.A.), oltre spese generali e accessori di legge;

che l’intimato B.R. va, altresì, condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte ricorrente, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014; mentre deve essere disposta la integrale compensazione di dette spese tra tutte le altri parti, nei cui confronti vi è stata soltanto una litis denuntiatio e non avendo la società controricorrente svolto ricorso incidentale contro il B..

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna B.R. al pagamento delle spese del grado di appello, che liquida, in favore sia di L.N.M., che di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (già Banca Fideuram S.p.A.), in complessivi euro 12.000,00, oltre spese generali e accessori di legge;

condanna B.R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di L.N.M., che liquida in Euro 2.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le altre parti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA