Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18256 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 16/09/2016), n.18256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28500/2015 proposto da:

MERICHEP SRL IN LIQUIDAZIONE, ricorrente che non ha depositato il

ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7241/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA depositata il

23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da Merichep s.r.l. in liquidazione nei confronti di Agenzia delle Entrate, notificato il 12/6/2015, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 15/12/2015.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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